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In caso di contrasto tra due giudicati contrastanti, quale prevale? Prevale il giudicato successivo. La Cassazione dà ragione al contribuente.

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Estratto: “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5,

Ordinanza n. 5821 del 3 marzo 2020

Ritenuto che:

- M. P. ha impugnato, con separati ricorsi, il diniego delle richieste di rimborso Iva di euro 59.674,13, relativa al terzo trimestre 2003, e di euro 104.669,00, riguardante il rimborso Iva annuale 2003, entrambe rigettate dall'Agenzia delle entrate;

- la Commissione tributaria provinciale di Taranto, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 603/2/2013, ha accolto le doglianze del ricorrente, riconoscendo il credito Iva di euro 104.669,00;

- la Commissione tributaria regionale della Puglia ha respinto l'appello, evidenziando che con ordinanza n. 22787 del 2015 la Corte di cassazione, rigettando il ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 244/2012/28, ha definitivamente ritenuto insussistenti le operazioni che ostavano al rimborso del credito Iva, così come richiesto dalle istanze formulate dal P. di euro 59.674,13 ed euro 104.669,00, annullando al contempo i provvedimenti di diniego del rimborso emessi dall'Agenzia delle entrate;

- l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; - resiste con controricorso M.P.;

- in prossimità dell'adunanza, il contribuente ha depositato una memoria difensiva.

Considerato che:

- con l'unico motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli art. 54 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Parte ricorrente censura la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia del 22 giugno 2017, n. 2229/29/17, nella parte in cui ha disposto il rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2003 di euro 59.674,13, evidenziando che con la sentenza n. 603/2/13, pronunciata a conclusione del giudizio di primo grado, la Commissione tributaria provinciale di Taranto, dopo aver riunito i due ricorsi RGR nn. 434/2008 e 435/2008 relativi, rispettivamente, al diniego del rimborso Iva del terzo trimestre 2003 di euro 59.674,13 e al diniego di rimborso dell'Iva annuale del 2003 di euro 104.669,00, aveva espressamente annullato il diniego riferito all'anno 2003, disponendo il rimborso della sola somma di euro 104.669,00.

Al riguardo, si deduce che a seguito dell'appello dell'Ufficio, proposto contro l'accoglimento della richiesta di rimborso di euro 104.669.00 per credito Iva relativo al 2003, il contribuente, nel costituirsi in giudizio, non ha proposto appello incidentale per censurare il capo di sentenza a lui sfavorevole.

Ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha illegittimamente dichiarato spettante, in aggiunta al rimborso di euro 104.669,00, anche quello di euro 59.674,13 che il giudice di primo grado non aveva espressamente riconosciuto, essendosi formato sul punto un giudicato interno.

A sostegno di quanto prospettato, si evidenzia, inoltre, che il contribuente, ex art. 287 e ss. c.p.c. ha presentato alla Commissione tributaria provinciale di Taranto istanza di correzione materiale della sentenza n. 603/2/2013 per chiedere la sostituzione delle parole "annulla l'atto di diniego impugnato e dispone il rimborso in favore del ricorrente del credito Iva/2003 di euro 104.669,00” con le parole "annulla gli atti di diniego impugnati e dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 164.343,13: di cui euro 104.669,00 a titolo di rimborso del credito Iva/2003 ed euro 59.674,13 a titolo di rimborso del credito Iva II trimestre/2003", ma, con ordinanza n. 564/2/16, depositata il 2 giugno 2016, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato la richiesta sul presupposto che l'omessa pronuncia non rientra tra gli errori materiali visibili ictu oculi;

- il ricorso è infondato;

- secondo l'insegnamento di questa Corte, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Cass. 31 maggio 2018, n. 13804; Cass. 19 novembre 2010, n. 23515; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623);

- nel caso di specie, al primo giudicato interno sul diniego del rimborso Iva del terzo trimestre 2003, pari a euro 59.674,13

- a seguito della mancata interposizione dell'appello incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 603/2/2013

- ha fatto seguito il successivo giudicato esterno di cui alla sentenza della Commissione tributaria regionale di della Puglia n. 244/2013/28, a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 22777 del 2015 che ha respinto il ricorso proposto all'Agenzia delle entrate, facendo venir meno il presupposto che aveva indotto l'amministrazione al rigetto di entrambe le istanze di rimborso avanzate dal contribuente (richiesta di euro 59.674,13, relativa al terzo trimestre 2003, e di euro 104.669,00, riguardante il rimborso Iva annuale 2003), per cui si sarebbe dovuto eventualmente proporre ricorso per revocazione; - stante l'esito del giudizio e le questioni sollevate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

- atteso che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 3 ottobre 2019, n. 24704; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 2 ottobre 2019.

 

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