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Reati tributari. Reato di omessa dichiarazione: tre casi in cui l’imputato è stato assolto

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Reati tributari. Reato di omessa dichiarazione: tre casi in cui l’imputato è stato assolto

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Tra i numerosi reati fiscali, disciplinati dal D. Lgs. n. 74 del 2000, nel presente articolo approfondiremo il delitto di omessa dichiarazione, così disciplinato ai sensi dell’art. 5 del decreto citato:

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La caratteristica principale del reato in esame consiste nel fatto che il Legislatore ha scelto di ancorare l’operatività della norma ad una cosiddetta soglia di punibilità, al fine di punire solo le condotte che siano in concreto idonee a ledere gli interessi economici statali. A tal proposito, dunque, l’ammontare delle somme di cui è stata omessa la dichiarazione assume un ruolo di fondamentale importanza: come agevolmente evincibile dal dettame della norma, tanto più alta sarà la cifra omessa, più aspra sarà la sanzione.

Di particolare interesse, inoltre, è il secondo comma: l’Ordinamento concede ai contribuenti un margine d’errore, escludendo la sussistenza del reato di omessa dichiarazione ogni volta in cui questa sia presentata entro il prescritto termine ulteriore di novanta giorni, oppure quando presenti delle difformità formali quali l’assenza della firma del contribuente e l’utilizzo di un modello stampato differente da quello imposto.

Ecco, di seguito, tre casi in cui i contribuenti sono stati assolti dal reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. n. 74 del 2000.

1) Cassazione penale sez. III, 4 giugno 2014, n. 38684: ai fini del calcolo delle some evase è necessario calcolare anche gli elementi detraibili. Nei primi due gradi di giudizio il contribuente veniva condannato per il reato di omessa dichiarazione (nella fattispecie di cui al comma I), poiché gli veniva contestata un’evasione di imposta sul reddito delle persone ai fini IVA pari ad euro 77.000,00 circa. La Suprema Corte di Cassazione, a propria volta, ribaltava l’esito del giudizio: i Giudici di Legittimità infatti hanno annullato la sentenza di condanna, sancendo il principio per cui la valutazione ai fini della verifica dell’effettiva evasione deve tenere in considerazione anche gli elementi negativi del reddito che siano detraibili, computo che non era stato in alcun modo preso in considerazione dalle precedenti autorità giudicanti.

2) Cassazione penale sez. III, 19 gennaio 2017, n. 20897. Ancora una volta in materia di calcolo delle somme effettivamente oggetto di mancata dichiarazione, la Corte ha rilevato come la Guardia di Finanza, nelle attività di accertamento, non avesse in alcun modo considerato tutte quelle voci di costo che, per legge, concorrono alla formazione delle somme oggetto di dichiarazione (quali, nel caso di specie, i costi sostenuti dal contribuente per la produzione del reddito stesso, oggetto di detrazione). L’annullamento della sentenza di condanna, pertanto, ha trovato il proprio fondamento nell’assenza di un’attenta ed approfondita analisi circa il computo effettuato dalle Forze dell’Ordine, ignorando la necessaria deduzione di anticipazioni di diritti, imposte e tasse.

3) Cassazione penale sez. III, 7 giugno 2019, n. 36474: il cosiddetto prestanome deve aver posto in essere intenzionalmente la condotta evasiva.

Anche in questo secondo caso è possibile rilevare un totale ribaltamento delle precedenti pronunce da parte del Supremo Collegio. Il contribuente, amministratore di diritto/prestanome della società interessata, era stato antecedentemente condannato per il reato di omessa dichiarazione ai fini IVA: la Corte annullava la condanna in oggetto argomentando con riferimento all’elemento soggettivo configurabile in capo all’imputato (ndr in estrema sintesi, si parla di elemento soggettivo con riferimento alla condizione psicologica del soggetto a cui viene addebitata la condotta criminosa). In tale occasione, invero, è stato ribadito che ai fini della configurazione del reato in analisi sia necessario il dolo specifico e, dunque, la concreta intenzione di agire al fine di eludere le norme fiscali e, quindi, porre in essere una condotta evasiva. Poiché il cosiddetto prestanome nella maggior parte dei casi ricopre un ruolo meramente d’immagine, essendo in concreto la società gestita da altri soggetti (cosiddetti amministratori di fatto), è indispensabile che sussistano elementi idonei a dimostrare l’effettivo coinvolgimento del primo nell’attività omissiva.

 

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