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FOTOCAMERE O VIDEOCAMERE DIGITALI IMPORTATE DALLA CINA : LA RILEVANZA DELLA DIVERSA QUALIFICAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DI MAGGIORI DAZI. RESPINTO L'APPELLO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE CHE AVEVA NOTIFICATO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO AI CONTRIBUENTI

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Estratto: “si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti”.

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Sentenza del 23/12/2019 n. 5361 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 7

Testo:

Con bolletta doganale n. XXX del 5 agosto 2015 P. spa importava dalla Cina, per il tramite della dichiarante doganale S. srl, una partita di fotocamere digitali compatte a marchio P.C.P. denominate 'P.C.P.' nonché parti e pezzi staccati ed accessori di apparecchi fotografici digitali' (sostanzialmente manufatti per fissare le P.C.P. alla persona, al casco, al veicolo etc.). 

L'Ufficio delle Dogane di Pavia riteneva invece trattarsi di videocamere digitali (e non già di semplici fotocamere); 

così come riteneva che i pezzi accessori delle fotocamere non potessero considerarsi 'parti' delle stesse ma fossero da classificare come 'altri lavori di materie plastiche'. Liquidava pertanto i maggiori dazi e l'IVA all'importazione in complessivi euro 17.230,03.

Avverso l'avviso di accertamento, notificato a P. in data 23 giugno 2017 ed a S. in data 22 giugno 2017, le contribuenti ricorrevano a questa Commissione denunciando l'i1legittimità dell'accertamento vuoi perché motivato con esplicito riferimento a normative sopravvenute (nuovo Codice Doganale UE, in vigore solo dall'l maggio 2016) vuoi perché errato nel merito (trattandosi effettivamente di semplici fotocamere digitali e relativi accessori). 

L'Ufficio si costituiva in giudizio e resisteva: quanto ai riferimenti normativi esplicitati nell'avviso di accertamento, l'Ufficio riconosceva l'inapplicabilità degli stessi ratione temporis ma replicava che la normativa richiamata era sostanzialmente la stessa di quella vigente all'epoca dei fatti di causa ("gli articoli citati negli atti impositivi non apportano alcuna innovazione rispetto alla disciplina unionale di riferimento ante 1/572016, ovvero quella dettata dal Reg. CEE n. 291192").

Quanto invece alla classificazione dei prodotti importati, l'Ufficio replicava che le pretese fotocamere erano pubblicizzate esattamente come action camera e tali, per definizione del web, si definivano "piccole videocamere da indossare per permettere di registrare dal nostro stesso punto di vista tutto ciò che ci accade intorno". In ogni caso, a detta dell 'Ufficio, "le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso" (regola interpretati va supplementare per la classifica degli apparecchi atti allo scatto di fotografie e a effettuare riprese, ex nota 3 sezione XVI TARIC). 

In relazione infine ai manufatti 'accessori' degli apparecchi fotografici, l'Ufficio replicava trattarsi di prodotti autonomi e non di semplici componenti (=parti) degli apparecchi stessi ( "la nozione di 'parti' implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili.

Per qualificare un oggetto come parte non basta la dimostrazione che senza l'oggetto in questione la macchina non possa adempiere le funzioni cui è destinata ma è necessario provare che il funzionamento meccanico e/o elettrico della macchina sia condizionato da detto oggetto").

La CTP di Pavia con sentenza nr 261/2018 annulla l'atto impugnato. Compensa per metà le spese di causa Con la seguente motivazione "Il riferimento normativo qualifica la pretesa impositiva ed è elemento essenziale dell'atto: nella specie l'accertamento è stato motivato dall'Ufficio con l'espresso richiamo al Reg. UE n. 952/2013 che istituisce il nuovo codice doganale comunitario (CDU). Ma detto Regolamento è inapplicabile al caso di specie, essendo entrato in vigore solo dall' 1 maggio 2016 e quindi successivamente all'importazione delle merci de quibus. E poichè non si tratta di semplice errore materiale, l'atto non può essere emendato: sarebbe arbitrario sostituire in giudizio il riferimento normativo dell'atto con altra diversa normativa più consona al caso "L'avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensì amministrativo (esplicativo, in particolare, della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità, che il contribuente può chiedere sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui all'art. 61 del d.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente" (Cass. 3/12/2001 n. 15234). Premesso che le 'fotocamere' digitali possono registrare video e che le 'videocamere' digitali possono a loro volta realizzare istantanee, per distinguere fra loro le due categorie è d'uopo far riferimento alle caratteristiche tecniche del prodotto, seguendo i criteri adottati nelle 'Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea' (doc. 5 in atti delle ricorrenti) secondo cui: "Le videocamere .. sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili ... sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. E' sempre possibile utilizzare /a funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video ... ". Nella specie, invece, gli apparecchi de quibus sono privi di memoria interna (non è possibile cioè archiviare video o immagini su scheda di memoria), sono privi di zoom ottico e di telecomando, sono privi altresì di mirino pieghevole, di uscita video ed audio, sono privi di display su cui inquadrare la scena da riprendere o già ripresa. Non consentono in definitiva alcun controllo sulla registrazione né consentono di riprodurla, se non su computer. Nota giustamente la difesa delle ricorrenti che "a nessuno verrebbe in mente di dire che uno smartphone non è più un cellulare per il solo fatto che questo, oltre alle telefonate, consente di eseguire (tra le altre cose) anche fotografie, filmati, riprese audio, etc. ". Dunque illegittima è la pretesa dell'Ufficio di considerare gli apparecchi in questione come 'videocamere', applicando i maggiori dazi. Quanto infine alla qualificazione dei prodotti accessori come semplici materiali di plastica invece che come accessori delle fotocamere digitali, argomenta l 'Ufficio che nella T ARIC (= Tariffa doganale comune, che è il sistema internazionale standardizzato, gestito dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane OMD, utile per la classificazione di ogni singolo prodotto attraverso l'uso di una serie di numeri) la voce 8529 (quella utilizzata dalle ricorrenti nella dichiarazione doganale) reca come descrizione "Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525 a 8528". Solo che, a detta dell'Ufficio, 'per qualificare un oggetto come parte. non basta la dimostrazione che senza l'oggetto in questione la macchina non possa adempiere le funzioni cui è destinata ma è necessario provare che il funzionamento meccanico e/o elettrico della macchina sia condizionato da detto oggetto. Quindi, conclude l'Ufficio, le contribuenti avrebbero erroneamente adottato nella loro dichiarazione doganale il codice 8529, non essendo possibile qualificare i prodotti come componenti (= parti) dei prodotti principali. Di qui la necessità di classificare i prodotti in questione sulla base del materiale di cui sono composti, piuttosto che in base alla loro funzione. La tesi de il 'Ufficio appare forzata: laddove la TARIC parla di 'parti' non intende necessariamente solo parti componenti degli apparecchi principali ed essenziali al funzionamento degli stessi, tanto vero che le 'parti' possono essere destinate anche solo 'principalmente' agli apparecchi contemplati nelle voci 8525 a 8528 (e quindi possono anche essere destinate ad apparecchi diversi da quelli contemplati nelle voci 8525 a 8528 ed in tal caso non sono certo parti componenti degli apparecchi contemplati nelle voci 8525 a 8528). Esattamente come nella fattispecie, in cui si tratta di accessori destinati non ad integrare il prodotto ma solo complementari allo stesso, per consentire il fissaggio delle fotocamere sulla persona, su casco, sul veicolo etc. 

La Dogana impugna la sentenza a affidando l'atto di appello ai seguenti motivi;

1) quadro normativo di riferimento

2) classificazione doganale delle merci

3) classificazione degli accessori

4) correttezza dei provvedimenti sanzionatori

Chiede l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza e per l'effetto confermare la legittimità, degli atti impugnati. Con vittoria di spese.

Si costituiscono in giudizio S. Srl di Pavia rappresentante indiretto doganale e P. SpA, importatore presentando controdeduzioni in riferimento ai motivi di appello del quale chiede la pronuncia di illegittimità' e di quanto segue ; sulle statuizioni dei primi giudici

1) i provvedimenti accertativi e sanzionatori relativi alla classificazione doganale dei prodotti "P. C. e C.P. "(vd 525.8099.00 (videocamere digitali ) anziché alla vd 8525.8030.00 dichiarata in bolletta, trattandosi effettivamente di "fotocamere digitali"

2) i provvedimenti accertativi e sanzionatori relativi alla classificazione doganale degli accessori importati (" parti , pezzi staccati ed accessori degli apparecchi fotografici" ) dichiarati alla vd 8525.9020.00 anzicche' alla vd 3926.9097.90 richiesta dalla dogana.

3) sulle sanzioni

Chiede di respingere l'appello con vittoria di spese.

MOTIVAZIONE 

Quanto al primo motivo i prodotti in discorso sono delle moderne fotocamere digitali compatte ad alta definizione. Trattasi di un prodotto di ridotte dimensioni , come visionato in udienza, ed ad elevato contenuto tecnologico . Sono l'evoluzione tecnologica necessaria delle tradizionali macchine fotografiche al1a quale e' stata aggiunta la funzione video .La sua funzione essenziale e' quella di eseguire fotografie di elevata qualità senza che la nuova funzione ne alteri l'essenza di fotocamere. Quindi non ci troviamo ad una videocamera digitale ma fotocamere digitali che presentano la funzione video in forma sussidiaria. In buona sostanza tale prodotto non può, competere con le videocamere perche' e' un prodotto diverso .. sulle ''Note esplicative" della codificazione doganale si precisa che necessitano , per qualificare un prodotto come "videocamera" le seguenti condizioni;-essere in grado di registrare filmati sia sulla memoria interna , sia su supporti esterni;- poter utilizzare lo zoom ottico nel corso della registrazione video Nessuna di queste caratteristiche e' presente negli apparecchi in discussione e quindi nell'ambito della Tariffa doganale non possono essere classificati come ''videocamera digitale,'"ma devono essere classificati come "fotocamera digitale" Quanto alle ITV ( informazioni Tariffe Vincolanti) invocate dalla Dogana riguardano altri prodotti . Si rigetta tale motivo . Quanto al secondo motivo tenuto conto che i prodotti P.C. vanno classificati alla voce 8525 i relativi accessori vanno classificate nella voce doganale nr. 8529.9020.0 perche' in quest'ultima voce vi rientrano tutti i prodotti serventi destinati " ... esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525 a 8528" Si rigetta tale motivo di appello Con il rigetto di questi due motivi principali vengono assorbiti gli altri motivi . 

Data la particolarità della disciplina giuridica non stabilizzata e non aggiornata alla necessaria evoluzione dei prodotti le spese di giudizio vanno compensate.

                                                         P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Compensa le spese.

 

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