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Emissione e utilizzo di false fatture: conseguenze penali. Le norme che prevedono il reato e le pene ivi stabilite

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Si riporta un breve specchietto di sintesi con l'indicazione delle norme di legge che puniscono la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la correlata emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Profili penali – aspetti di sintesi

Reato punito dall’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

La competenza è del Tribunale ed il reato è procedibile d’ufficio.

È previsto l’arresto facoltativo in flagranza ed è consentito il fermo.

La pena prevista è la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Norma

L’art. 2 così prevede: “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Profili penali – aspetti di sintesi

Reato punito dall’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

La competenza è del Tribunale ed il reato è procedibile d’ufficio.

È previsto l’arresto facoltativo in flagranza ed è consentito il fermo.

La pena prevista è la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Norma

L’art. 8 così prevede: “E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”.

I due tipi di false fatture

Cosa si intende per fatture emesse a fronte di “operazioni oggettivamente inesistenti”?

Si intende che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’acquisto non è mai avvenuto od il servizio non è mai stato reso. Per converso, sempre a parere dell’Agenzia delle Entrate, il prezzo che figura in fattura non è mai stato corrisposto.

In questo caso secondo l’Agenzia delle Entrate la fattura sarebbe stata emessa per alzare i costi e, quindi, di conseguenza diminuire i redditi (su cui vengono calcolate le imposte).

Negli ultimissimi anni (2017 e 2018) uno dei metodi più comuni utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per accertare l’emissione di fatture false (totalmente o parzialmente) è il c.d. spesometro.

Caso diverso è quello delle fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti.

Cosa sono le operazioni soggettivamente inesistenti?

Sono operazioni che sono avvenute. Acquisti che sono effettivamente stati fatti o servizi che sono effettivamente stati prestati. Lo stesso prezzo o corrispettivo è stato effettivamente pagato. Tuttavia, le parti della transazione (ad esempio acquirente o venditore) sono diverse da quelle indicate nella fattura.

Un esempio di questa ipotesi l’abbiamo quando il venditore da cui il cliente ha acquistato ha rilasciato al cliente una fattura a nome di un altro (magari costituito proprio per emettere le fatture ma che non pagherà le proprie tasse o addirittura non presenterà la dichiarazione).

In questo caso la domanda che giunge spontanea è la seguente: è responsabile l’acquirente che non sapeva nulla?

Non lo è, ma in molti casi è necessario fare un processo per stabilirlo, difendere il contribuente da contestazioni infondate e far annullare l’avviso di accertamento da un giudice. 

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Alcune importanti pronunce tributarie in materia di utilizzo di false fatture:

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sent. n. 1806/2017

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/37-false-fatture-delega-invalida

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, Sent. del 09/06/2017, n. 2581

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/42-false-fatture-avviso-emesso-troppo-tardi-nullo

Corte di Cassazione, Ordinanza del 25/05/2017 n. 13239

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/33-prova-fatture-soggettivamente-inesistenti

Corte di Cassazione, Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24117

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/41-consapevolezza-fatture-soggettivamente-false-si-puo-dedurre-egualmente

Corte di Cassazione, Ordinanza del 28/06/2016 n. 13366

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/32-false-fatture-non-provate-da-dichiarazione

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20298 depositata il 31 luglio 2018

https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/109-fatture-false-soggettivamente-agenzia-entrate-deve-provare-consapevolezza

 

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