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Massime tratte da sentenze emesse nel 2018 dalle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia - parte 5

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Quinta parte della raccolta di rilevanti massime giurisprudenziali, tratte dal massimario delle Commissioni Tributarie operanti in Lombardia, relative al primo semestre del 2018.

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650. Crediti fallimentari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2991/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà Registro – Crediti definitivamente ammessi al passivo fallimentare – Misura fissa. Il decreto con cui il tribunale fallimentare elimina la riserva apposta in sede di verifica sui crediti fallimentari non costituisce sentenza che decide su accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con conseguente assoggettamento a tassazione in misura fissa. (M.Le.) 651. Valutazione dei beni trasferiti Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 249/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Rustico Registro – Accertamento valore dei beni – Valori OMI – Presunzione - Necessità di integrazione con altri elementi probatori – Sussiste. Il valore normale desumibile dalla banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) costituisce un mero elemento presuntivo ed indiziario, non idoneo di per sé a fondare l’accertamento in materia di imposta di registro, dovendo essere opportunamente integrato da altri elementi probatori. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 273 652. Accettazione tacita di eredità Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 253/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Rustico Registro – Trascrizione accettazione tacita di eredità – In dipendenza di un atto di vendita in forma pubblica – Imposta di registro in misura fissa - Sussiste. A norma del novellato art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 23/2011 la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità dipendente unicamente da un atto di vendita immobiliare nella forma dell’atto pubblico, deve ritenersi soggetta al pagamento dell’imposta ipotecaria in misura fissa, con esenzione da imposta di bollo e da tassa ipotecaria. (F.Gh.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 10 comma 3 653. Riqualificazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 276/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Fischetti, Estensore: Maurini Registro – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Riqualificazione degli atti – Conferimento d’azienda e cessione delle partecipazioni – Riqualificazione in cessione d’azienda – Natura retroattiva della nuova formulazione dell’art. 20 TUR – Non sussiste. La portata innovativa dell’art. 1, comma 87 della legge n. 205/2017 non è di natura interpretativa, con la conseguenza che gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018 continuano ad essere tassati in base alla vecchia formulazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, che permette all’amministrazione finanziaria di poterli riqualificare, facendo riferimento ad elementi extra-testuali e agli interessi realmente perseguiti dalle parti. Non può ritenersi che la nuova versione dell’art. 20 TUR porti a un’interpretazione del vecchio testo che risulti in qualche modo desumibile dal concetto di abuso del diritto (conf. Cass. n. 2007/2018). (M.L.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 205/2017, art. 1 comma 87 654. Cessione ramo d’azienda Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 101/2018 del 21 febbraio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Seddio Registro – Cessione ramo d’azienda – Accollo di debiti – Inerenza all’azienda ceduta – Rileva. Nella cessione di ramo d’azienda l’importo da tassare è il “netto patrimoniale”, costituito da attività e passività interdipendenti. Per liquidare una maggiore imposta conseguente all’assunzione nella base imponibile di un’ulteriore somma relativa all’accollo di debiti l’Ufficio deve rivendicarli come non inerenti all’azienda ceduta. Solo se la pattuizione d’accollo riguarda debiti non inerenti l’art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986 può essere coordinato con l’art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986, senza svuotarlo di contenuto. (A.Sc.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 2 e art. 51 comma 4 655. Cessione cubatura Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 198/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Spartà Riqualificazione atti art. 20 d.P.R. 131/1986. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 274 Ai sensi dell’art. 20 l’imposta è applicata seconda la natura intrinseca sostanziale e gli effetti giuridici degli atti negoziali. L’atto con il quale viene ceduta la cubatura ai fini edificatori deve essere quindi tassato come atto obbligatorio e non come preteso trasferimento di diritti reali immobiliari. (G.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 656. Riconoscimento di proprietà Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 281/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: Vitali Imposta di registro fissa su dichiarazione di riconoscimento – Nesso di reciprocità – Imposta di registro. È applicabile l’imposta di registro in misura fissa su dichiarazioni a cui fanno seguito eventuali riconoscimenti di proprietà, in quanto non bastano a trasformare il riconoscimento di un diritto già esistente in un negozio traslativo della proprietà. Non è invece applicabile l’imposta di registro su prestazioni in rapporto di reciprocità che già hanno scontato l’imposta. (E.Cal.) 657. Imposta di registro Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Bonamartini Imposta di registro – Indennità di esproprio – Indennità aggiuntive. Le indennità ulteriori rispetto a quella di esproprio devono ritenersi soggette ad imposta di registro con aliquota del 3% in quanto non può essere escluso contenuto patrimoniale di prestazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Le indennità ulteriori, infatti, sono obbligazioni indennitarie con l’obiettivo di compensare, per tutta la durata dell’indisponibilità del bene sino all’esproprio o all’asservimento, il detrimento dato dal mancato godimento del bene. (E.Cal.) Riferimenti normativi: Cost., art. 42; d.P.R. 131/1986, art. 9 658. Valore immobile da demolire Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 91/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Catalano Acquisto immobile da demolire – Valore dell’area – Valori Omi. In caso di acquisto di immobile da demolire il valore da assoggettare alle imposte di registro e ipocatastali non è quello del fabbricato demolito, ma quello dell’area edificabile, da desumere eventualmente come parte del valore del fabbricato nuovo realizzato. (P.Ga.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 659. Interpretazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 51/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Platania Conferimento d’azienda – Cessione totalitaria delle quote sociali – Infragruppo – Vendita azienda – Sottoposizione registro – Insussistenza. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 275 Il conferimento d’azienda e la successiva cessione di quote nell’ambito di un gruppo societario non rappresenta un atto elusivo, all’allorquando l’operazione, fondata su una logica economica e giuridica, non rappresenta una fuoriuscita dal gruppo del controllo della società verso altri soggetti. (E.Co.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 660. Criteri valutazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 46/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza Valore compendio immobiliare – Criterio art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 – Applicabilità. Il criterio di valutazione di un compendio immobiliare è scelto dall’Agenzia delle Entrate secondo il proprio apprezzamento tecnico-discrezionale. Il criterio dell’art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 è tra i criteri applicabili e quindi non contestabili. In tal caso è corretto che: (i) la stima di riferisca alla data dell’atto di compravendita; (ii) non venga considerato l’ammortamento, né i costi operativi, né (iii) potenziali eventi futuri ed incerti che potrebbero verificarsi in un futuro remoto. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3 661. Contratto preliminare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 94/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Correra Acconto su preliminare – Mancato perfezionamento della compravendita – Rimborso dell’imposta proporzionale sull’acconto - Ammissibilità. L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta che risulterà complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo nel caso in cui il preliminare vada a buon fine. Ove, invece, il contratto preliminare non sia seguito dal definitivo, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare, ma dovrà essere restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 10 della Tariffa, Parte I 662. Contratto di sublocazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 168/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Tardiva registrazione contratto di sublocazione – Sanzione su intero importo della locazione – Non sussiste. L’imposta dovuta su cui commisurare la tardiva registrazione del contratto di sublocazione deve esser calcolata sui canoni dovuti per la singola annualità e non sul valore dell’intero contratto per l’intero periodo di sublocazione, in special modo quando la tardività della registrazione è stata riconosciuta dal contribuente che sia ricorso al ravvedimento operoso. D’altronde è facoltà del contribuente scegliere se versare annualmente l’imposta dovuta o di avvalersi della registrazione cumulativa per l’intera durata e valore del contratto. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 276 663. Termini registrazione contratti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 190/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Locatelli Termini per la registrazione dei contratti – Data di formazione dell’atto, sottoscrizione ed esecuzione – Contratto retroattivo – Criteri applicabili. Il termine per la registrazione dei contratti scritti di locazione decorre dalla data di formazione dell'atto ossia dalla data di sottoscrizione; per i contratti verbali di locazione, soggetti a registrazione a norma dell'art. 3 lett. a), d.P.R. n. 131/1986, il termine decorre dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso di contratto stipulato che retroagisca, per disposizione delle parti, a data antecedente, lo stesso è da considerarsi contratto verbale di locazione per tale primo periodo, con necessità di effettuare tutti gli adempimenti connessi, nei termini indicati. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 13 664. Accettazione eredità con beneficio di inventario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 201/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Petrone Accettazione eredità con beneficio di inventario – Debiti Tributari - Applicabilità. La limitazione di responsabilità dell’erede per i debiti ereditati, derivante dall’accettazione dell’eredità, è opponibile anche all’erario. Quest’ultimo può procedere alla notifica di un avviso di liquidazione nei confronti degli eredi, ma non può liquidare o esigere nei confronti dell’erede l’imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditati, e sempre che esista un residuo attivo in favore dell’erede, il quale corrisponderà in ogni caso il tributo in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. (G.D'A.) 665.Ordinanza di assegnazione somme Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 533/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di somme – Imposta proporzionale dello 0,50% del credito azionato – Sussiste. L’ordinanza di assegnazione di somme, disposta nell’ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo, deve essere tassata con imposta proporzionale pari allo 0,5% del credito azionato poiché, ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, gli atti di aggiudicazione ed assegnazione, ai fini tributari, sono estrapolati dalla procedura esecutiva, con tassazione proporzionale laddove vi siano effetti traslativi della proprietà. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.37 e art. 8 della Tariffa, Parte I; c.c., art. 2928; c.p.c., artt. 505, 529, 539, 552 e 588 666. Beni strumentali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 550/2018 dell’8 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli Imposte ipotecaria e catastale – Beni strumentali – Imposta proporzionale - Legittimità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 277 L’applicazione in percentuale delle imposte ipo-catastali sulle cessioni di beni immobili strumentali non è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA e, segnatamente, con il divieto di doppia imposizione sul volume d’affari disposto dall’art. 401 della Direttiva UE 2006/112/CE, in quanto l’Iva e le imposte ipo-catastali sono originate da presupposti differenti. (P.D.) Riferimenti normativi: d.l. 347/1990, art.10 comma 1; d.P.R. 131/1986, art. 1bis della Tariffa Parte I 667. Interpretazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 571/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D’Andrea Registro – Interpretazione degli atti – art. 20 d.P.R. 131/1986 - Efficacia novella l. 205/2017 – Retroattività – Esclusione – Imposta d’atto. Escluso ogni riferimento alle tematiche di abuso del diritto e di frode, in tema di riqualificazione degli atti sottoposti al registro aventi unitaria causa reale, soggetti al previgente art. 20 d.P.R. 131/1986, si osserva che la novella dell’art. 1, comma 87, lettera a) della l. 205/2017 - con la quale si stabilisce che l’imposta di registro è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto (e non degli atti) presentato - ha valenza innovativa, non retroattiva e che essa non costituisce interpretazione autentica dello stesso art. 20 T.U.R. Tuttavia, tenendo conto della relazione illustrativa alla nuova l. 205/2017, il previgente art. 20 T.U.R. deve essere interpretato nel senso che le riqualificazioni dell’atto operate dall’Amministrazione finanziaria non possano travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53bis; l. 205/2017, art. 1 comma 87; l. 212/2000, art. 10bis 668. Divisione comunione ereditaria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 572/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D’Andrea Registro – Divisione comunione ereditaria – Conguaglio divisionale. La somma disposta a titolo di conguaglio divisionale di una comunione ereditaria, nel caso di specie, non costituisce ricchezza aggiuntiva, quale applicazione dell’art. 728 c.c. che vede, nel conguaglio, una somma di denaro necessaria a rendere le quote omogenee nel loro valore, ma è solo l’assegnazione della quota ereditaria in forma diversa da quella in natura, a dispetto del termine “conguaglio” divisionale, usato impropriamente nella sentenza di Corte d’appello. Pertanto, è erronea la liquidazione dell’imposta di registro sui conguagli , dovendosi scontare esclusivamente l’imposta dell’ 1% dovuta sull’intero valore netto della massa comune. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 34; c.c., art. 728 669. Valutazione terreni Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 589/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 278 Registro – Terreni edificabili – Valutazione – Valore OMI – Autosufficienza – Non sussiste. Nella valutazione del valore di mercato dei terreni edificabili, il valore OMI costituisce solo una base di partenza, dovendo essere adattato alle caratteristiche del caso singolo. La perifericità dell’appezzamento, la sua destinazione parziale a verde pubblico, unito ai costi da sostenere dalla parte acquirente per la sua predisposizione agli immobili erigendi, suggeriscono un congruo abbattimento dei valori OMI predetti. (P.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 670. Cessione di azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 858/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di azienda – Valore dell’azienda – Passivo per obbligazione – Non sussiste. L’articolo 51 quarto comma del d.P.R.131/1986 stabilisce, che ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro applicata ai contratti di cessione di azienda, occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni ceduti al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili. I debiti non pertinenti all’esercizio della predetta attività non costituiscono passività aziendali e non circolano quindi con l’azienda e, se creditore è lo stesso cessionario, sono liberamente estinti da quest’ultimo per remissione ai sensi degli artt. 1236 e ss. Cod.Civ.; per questa ragione il loro valore non costituisce altro che una componente del corrispettivo contrattuale. Da quanto sopra discende che l’articolo 51 quarto comma si applica solo con riferimento ai debiti inerenti, tale dovendo ritenersi quello che venga contratto per far funzionare l’azienda stessa e costituisca quindi elemento che, pur se di natura passiva, sia funzionale all’aumento di valore di quest’ultima. (L.D.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 2 e art. 51 commi 3 e 4 671. Azione revocatoria Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 969/2018 del 6 marzo 2018, Presidente e Estensore: Locatelli Registro – Azione revocatoria – Criteri di determinazione dell’imposta. In tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l’azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni in favore della massa dei creditori, siccome reca la condanna al pagamento di somme o valori sul presupposto dell’inopponibilità dell’effetto solutorio ai creditori concorsuali, ma non anche l’accertamento o la dichiarazione di invalidità o di inefficacia del contratto a monte, il quale rimane valido ed efficace “inter partes”, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non invece ad imposta fissa a norma dell’art. 8, primo comma, lett. e), del medesimo testo normativo, posto che la prima disposizione ha ad oggetto i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o di valori di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o la attribuzione di diritti, mentre la seconda attiene alle decisioni che importano la caducazione del titolo negoziale. (L.D.P.) Riferimenti normativi: d.P.R 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 279 672. Comunione immobiliare Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1300/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani Registro – Comunione immobiliare – Scioglimento – Aggiudicazione immobile – Base imponibile – Determinazione. In seguito all’aggiudicazione di un immobile conseguente ad un giudizio di scioglimento di comunione immobiliare, il contribuente può determinare la base imponibile, in deroga all’art. 44, comma 1, del d.P.R. 131/1986, secondo le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 stesso d.P.R, sulla base del cosiddetto metodo del “prezzo-valore”, atteso che la mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non giustifica la discriminazione rispetto ad altre fattispecie caratterizzate da sostanziale omogeneità, quali ad esempio gli acquisti di immobili a seguito di espropriazione forzata ovvero di pubblico incanto. (L.Br.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 commi 4 e 5 673.Motivazione dell’avviso di rettifica Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 1869/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Carretta Registro, ipotecaria e catastale - Motivazione dell’avviso di rettifica – Enunciazione delle caratteristiche di appetibilità dell’immobile – È necessaria. L’avviso di rettifica del valore degli immobili è motivato se contiene l’enunciazione, anche astratta, degli elementi in base ai quali è stato adottato, quali le caratteristiche specifiche che rendono particolarmente appetibili gli immobili; tanto non esonera poi l’amministrazione dal provare, ove contestate, la fondatezza delle motivazioni .(L.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52 674. Imposizione sui contratti di locazione pluriennali Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1883/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone Registro - Imposizione sui contratti di locazione pluriennali – Pagamento frazionato per mesi – Non ammesso. Nei contratti di locazione di durata pluriennale l’imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto o sul corrispettivo annuale, non essendo ammesso un pagamento frazionato per mese. (L.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3 675. Imposta su decreto ingiuntivo Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1897/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Caterbi Registro, ipotecaria e catastale - Imposta su decreto ingiuntivo – Rapporto di locazione - Alternatività IVA e imposta registro – Sussiste – Interessi di mora – Scontano l’imposta di registro. Il decreto ingiuntivo fondato su un rapporto di locazione inadempiuto che sconta l’IVA, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, sconta l’imposta di registro in misura fissa. Scontano, invece, l’imposta di registro in misura proporzionale Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 280 gli interessi di mora che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA. (L.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40; d.P.R. 633/1972, art. 15 676. Trasferimento definitivo quale presupposto d’imposta Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1976/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Biancospino Registro, ipotecaria e catastale – Presupposto d’imposta – Trasferimento di beni al trustee – Non sussiste. L’atto di trasferimento di beni immobili dal proprietario concedente (settlor) al trustee sconta l’imposta ipocatastale in misura fissa poiché non determina effetti traslativi pieni e definitivi in capo al trustee, incaricato della custodia e della gestione dei beni e per questa retribuito, né un arricchimento attuale dei futuri beneficiari. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 1 677. Alternatività Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1998/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente: Ortolani, Estensore: Salvo Registro – Alternatività – Interessi convenzionali – Sussiste. Secondo il principio di alternatività Iva e registro di cui all’art. 40 d.P.R. 131/1986, la tassazione degli interessi convenzionali non moratori deve essere sottoposta a tassa fissa, senza distinzione tra quota capitale e interessi. (L.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 678. Atto di ricognizione di debito Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2106/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: Mainini Atto di ricognizione di debito – Imposta di registro 1%. La ricognizione di debito in quanto atto a contenuto meramente dichiarativo relativo ad un preesistente rapporto giuridico soggiace ad imposta di registro con aliquota dell’1% prevista per tali specie di atti dall’art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. (S.Cu.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 3 della Tariffa, Parte I 679. Indennità di occupazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2161/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Moroni Imposta di registro – Atti giudiziari – Indennità di occupazione – Natura risarcitoria – Sussiste – Imposta in misura proporzionale. Le somme versate dal conduttore a titolo di indennità di occupazione “abusiva”, hanno natura risarcitoria e scontano l’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale, in quanto tali indennità non costituiscono canoni di locazione, ma assumono una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario. (E.Fa.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 della Tariffa, Parte I Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 281 680. Riqualificazione degli atti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2185/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Zucchini Imposta di registro – Cessione indiretta d’azienda – Riqualificazione. La costituzione di una nuova società avente un limitato capitale sociale, il successivo aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d’azienda e la pressoché immediata cessione di tutte le quote sociali in capo ad un terzo soggetto, non possono essere considerate autonome e distinte operazione, ai fini dell’imposta di registro, ma segmenti di un’operazione unitaria di cessione di azienda. L’attività di riqualificazione di cui all’art. 20, d.P.R. 131/1986, prescinde dall’elemento soggettivo delle singole parti contrattuali e impone di valutare oggettivamente l’effettiva causa dell’operazione economica, anche nel caso di concatenati atti che intercorrono fra soggetti terzi e distinti. Ne consegue la legittimità della riqualificazione degli atti operata dall’ufficio, cui trova applicazione l’imposta nella misura proporzionale. (A.Mas.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 681. Valori compravendita Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2233/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Galli Registro – Valori OMI e FIMAA – Valori indicativi - Non specifici. I valori OMI (tratti dai valori indicati negli atti di compravendita assoggettati a registrazione e determinati tenendo conto dei valori massimi e minimi dei fabbricati in condizioni normali nella zona di interesse) e i listini FIMAA (compilati dalla associazione degli agenti immobiliari, determinati con riferimento a tipologie immobiliari non del tutto coincidenti con quelle considerate nei valori OMI, non comprendenti i terreni edificabili, e comunque indicativi anch’essi di valori “medi”) sono valori indicativi, di per sé insufficienti a contestare il valore dichiarato tanto più se asseverato da perizia. (R.Ra.) 682. Alternatività Iva/Registro Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2506/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correra Principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Polizza fidejussoria soggetta ad IVA – Registrazione in misura fissa e non proporzionale. Gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA non sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, bensì in misura fissa. In caso di surroga del fideiussore al creditore principale con esercizio dell'azione di rivalsa, l'obbligazione non muta nella sua natura e rimane identica ai fini tributari, sicché la disciplina pacificamente applicabile all'obbligazione principale (imposta di registro in misura fissa ex art. 8 nota II parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) si applica anche all'obbligazione garantita. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art. 8 comma 1, lett. b) nota II, della Tariffa, Parte I Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 282 683. Cessione d'azienda Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 16, sentenza n. 2548/2018 del 6 giugno 2018, Presidente e Estensore: Citro Cessione di tutte le quote societarie – Cessione d'azienda – Società di persone – Intrinseca natura dell'atto – Rileva. Dall'atto di compravendita di tutte le quote societarie risulta che si è verificato un trasferimento d'azienda tra i soci della società cedente e i nuovi soci acquirenti. I soci acquirenti gestiranno insieme un'attività imprenditoriale trasferita con la cessione dell'azienda dai primi ai secondi. Risulta quindi che apparentemente ci sia stata una cessione di quote ma la natura intrinseca dell'atto porta ad una cessione d'azienda e come tale deve essere trattata, indipendentemente dal titolo formale. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20 684. Trust Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2595/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Simeoli Trust – Personalità giuridica – imposta fissa o proporzionale – Trustee – Beneficiari. L'atto di dotazione del trust non deve essere assoggettato a imposizione proporzionale immediata, non essendo in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee. L’imposizione, in caso di trust con beneficiario, deve realizzarsi solo al momento dell’attribuzione del bene al beneficiario, perché in quel momento diviene definitivo e soprattutto effettivo il trasferimento dei beni, indice di capacità contributiva. A questa stregua, l’atto istitutivo del trust deve scontare la sola imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale per essere semmai soggetto all’imposta proporzionale soltanto il successivo trasferimento finale del bene (o dei beni) dal trustee ai beneficiari. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 10 comma 2 e artt. 1 e 4 dell’allegata Tariffa 685. Contratto di locazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2620/2018 del 8 giugno 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Squassoni Imposta di registro in misura frazionata – Contratto di locazione - Sanzione su prima annualità. L'esame degli artt. 17 e 43 del d.P.R. 131/1986 evidenzia la facoltà del contribuente di scegliere il versamento dell'imposta di registrazione dei contratti di locazione a durata pluriennale in un'unica soluzione, parametrata all'ammontare del corrispettivo stabilito per tutta la durata del contratto, ovvero di optare per il versamento annuale determinato sull'ammontare del canone dovuto per ciascun anno. Pertanto, la sanzione per ritardata registrazione deve essere conteggiata sul canone dovuto per il primo anno. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3 e art. 43 686. Clausola penale Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 23, sentenza n. 2629/2018 dell'11 giugno 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca Clausola penale – Contratto di locazione – Autonoma tassazione – Atto sottoposto a condizione sospensiva – Imposta di registro. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 283 La clausola penale di un contratto di locazione che contiene una pattuizione, non autonoma, ma che per sua intrinseca natura, mutua direttamente origine dall'obbligazione di pagamento del canone inerente al sinallagma del rapporto principale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, TUR, non può ritenersi assoggettabile ad autonoma tassazione. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 2 687. Compravendita con condizione sospensiva Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2904/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Sapia Imposta di registro – Immobile – Avveramento della condizione sospensiva – Versamento dell’imposta di registro senza ravvedimento operoso. Il pagamento dell’imposta di registro, in esito alla registrazione dell’avveramento della condizione sospensiva in un contratto di compravendita immobiliare, supera la tardività dell’atto presentato alla registrazione, non configurandosi nessun danno per l’Erario. (G.V.) 688. Sanzione per mancata e/o tardiva registrazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2911/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: De Sapia, Estensore: Guidi Imposta di registro – Contratto di locazione – Mancata e/o tardiva registrazione – Sanzione. La sanzione amministrativa per mancata e/o tardiva registrazione del contratto di locazione varia dal 120% al 240% dell’imposta dovuta per l’intera durata del contratto a prescindere dalla volontà delle parti di procedere al versamento frazionato dell’imposta dovuta per singola annualità. (A.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 69 689. Principio di alternatività Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3018/2018 del 29 giugno 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Chiametti Alternatività IVA/Registro – Illegittimità - Contrasto con la normativa comunitaria. L’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1% sul canone di locazione di immobili strumentali già assoggettati ad Iva, in deroga al principio di alternatività fra IVA e imposta di registro, viola il principio comunitario di cui all’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, che vieta l’introduzione di imposte sul volume d’affari, che abbiano la stessa natura dell’IVA. (F.To.) Riferimenti normativi: dir. 2006/112/CE, art. 401 690. Clausola penale Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 2/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Calia, Estensore: Balba Registro – Avviso di liquidazione – Clausola penale – Imposta di registro proporzionale – Applicabilità all’avverarsi della condizione – Sussiste. L’obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale solo all’avverarsi della condizione, ovvero Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 284 dell’inadempimento dell’obbligazione principale, essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva di effetti soltanto se e quando si verifica l’inadempimento. (L.To.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 27 691. Clausola penale Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 66/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Calia, Estensore: Bocchiola Registro – Avviso di liquidazione – Clausola penale – Imposta di registro fissa – Applicabilità – Sussiste. La clausola penale introdotta in contratto dalle parti è da considerarsi pattuizione accessoria a contenuto patrimoniale, dotata di propria causa e di effetti ulteriori rispetto al contratto, avendo natura autonoma e, come tale, assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, salva l’applicazione dell’imposta proporzionale al verificarsi dell’inadempimento. (S.G.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 1 692. Interessi di mora Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 224/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ferrari Registro – Interessi di mora per il mancato o tardivo pagamento del canone di locazione – Natura di clausola penale – Non sussiste. La pattuizione di interessi di mora per il caso di i inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione non è assimilabile ad una clausola penale da sottoporre a tassazione e non è quindi assoggettabile ad imposta di registro. (L.F.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 131/1986, artt. 21 e 27; c.c.. art. 1224 693. Agevolazione prima casa Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 4/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Gianoli Ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa – Fabbricati e terreni accatastati separatamente. Il terreno (pur individuato con diversi mappali) soddisfa di fatto il requisito della pertinenzialità al fabbricato ad uso abitativo principale, se ha i presupposti oggettivo (collegamento funzionale e contiguità) e soggettivo (volontà concreta da parte del soggetto avente titolo di destinare pertinenza-terreno a servizio e ornamento della cosa principale-fabbricato), anche in assenza di graffatura fabbricato-terreno. (E.D.M.) Riferimenti normativi: c.c., art. 817 694. Natura intrinseca degli atti registrati Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 145/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Fazio, Estensore: Boschetto Violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 – Violazione autonomia negoziale – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 285 L'articolo 20 del T.U.R. deve essere letto nel senso che occorre dare prevalenza alla natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici rispetto al titolo e alla loro forma apparente. In particolare, l'interprete è vincolato a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici "rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati” (Conf. Cass. nn. 10216/2016, 1955/2015, 14150/2013 e 6835/2013). (L.M.P.) Riferimenti normativi:d.P.R. 131/1986, art. 20 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 286 RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA 695. Bonifico per importo parziale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 85/2018 dell'11 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi Rimborso – Bonifico parziale della somma – Assenza di provvedimento – Rifiuto espresso – È tale. Equivale a rifiuto espresso, seppure implicito, il bonifico parziale non accompagnato da alcun provvedimento che esplichi le motivazioni di rigetto per la parte relativa all’importo non rimborsato. (M.Gl.) 696. A.C.E. Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 192/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Silocchi; Estensore: Rota Rimborsi e giudizio di ottemperanza – Istanza di rimborso – Agevolazione ACE – Spettante. L’agevolazione ACE può essere accordata anche in via di rimborso, su istanza del contribuente, qualora questi in un primo momento abbia versato in via prudenziale l’intero e non abbia presentato né la dichiarazione integrativa né l’interpello disapplicativo e, in ogni caso, può essere accordata in fase contenziosa, ben potendo le Commissioni tributarie, cui è demandato l’accertamento del rapporto tributario fra le parti di causa, affermare la piena esistenza del diritto, in presenza di tutti i presupposti di legge. (C.F.) Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 1 697. Imposta sostitutiva straordinaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 623/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Marcellini Scudo fiscale – Imposta straordinaria – Intermediario – Sostituto d’imposta – Versamento – Eccedenza – Rimborso – Compete. La società fiduciaria che, in qualità di intermediario, abbia versato l’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali per i propri clienti sui capitali inizialmente inseriti nelle dichiarazioni iniziali in misura eccedente rispetto a quelli effettivamente scudati, ha diritto al rimborso di tale eccedenza. (M.B.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13bis 698. Diniego di rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 684/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Zevola, Relatore: Sacchi Rimborso dei tributi – Rettifica con dichiarazione integrativa – Obbligatorietà solo con riferimento a crediti in compensazione – Termine differente per il rimborso – Diniego illegittimo – Sussiste. I limiti relativi all'equivalenza fra la domanda di rimborso e la dichiarazione rettificativa, considerato che il limite temporale per la rettifica in forza di quest'ultima deve essere "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo", è da ritenersi obbligatorio soltanto di fini della utilizzabilità del Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 287 credito in compensazione e non anche ai fini del rimborso. Pertanto, un eventuale diniego di rimborso d'imposta è illegittimo. Il contribuente, infatti, ha la facoltà di rettificare i propri errori mediante una dichiarazione integrativa, la quale, con riferimento ai termini decadenziali, non impedisce l'effettivo esercizio del diritto al rimborso, poiché il limite temporale, nel caso di rettifica della dichiarazione, concerne soltanto la possibilità di portare in compensazione il credito d'imposta risultante. Perciò l’istanza di rimborso può essere presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione integrativa stante, in ogni caso, l'obbligo del rispetto dei 48 mesi ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 (Conf. Cass. n. 11500/2013). (G.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. n. 602/1973, art. 38 699. Rimborsi di imposte versate Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1318/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi Rimborsi – Fusione Inversa – Rivalutazione della partecipazione ricevuta a seguito della fusione –Rimborso imposta sostitutiva per antecedente rivalutazione – Legittimità – Sussiste. Il socio che ha effettuato una prima rivalutazione della partecipazione nella società fusa e proceda ad una nuova rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute a seguito di fusione inversa può chiedere legittimamente il rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 5, l. 448/2001, pagata per l’originaria rivalutazione della partecipazione prima della fusione. (G.Si.) 700. Ricorso per ottemperanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1711/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido Ricorso per ottemperanza – Somma capitale e rimborsi – Compensazione. Dev’essere accolto il ricorso per ottemperanza qualora dalla sentenza risulti la condanna dell’Agenzia al pagamento di una somma capitale oltre interessi e l’Amministrazione dia prova di aver disposto il pagamento della sola somma capitale. Le compensazioni legale e giudiziale sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza; è ammissibile solo la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extragiudiziariamente e direttamente tra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d’ufficio per documentare l’avvenuto adempimento. (D.D’A.) 701. Rimborso Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1781/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Calà Rimborso - Credito - Richiesta rimborso - Quadro RX Modello UNICO - Diritto al rimborso – Prescrizione - Termine decennale. A seguito della istanza di rimborso di un credito IVA formatosi in più anni, l’Agenzia delle entrate non può chiedere la dimostrazione dell’effettività del credito se è già decorso il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione accertativa con riguardo ai periodi di imposta nei quali detto credito è sorto. La spettanza del credito è provata dal contribuente con la presentazione della sua autoliquidazione dell’imposta in dichiarazione, che l’Agenzia può controllare entro il termine decadenziale dell’azione accertatrice. Decorso tale termine, il credito diventa certo e liquido. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 288 La volontà di chiedere a rimborso un credito erariale va espressa con la compilazione del quadro RX del Modello Unico indicando che tale credito non viene riportato a nuovo ma viene chiesto a rimborso. Una volta manifestata tale volontà, la relativa istanza di pagamento è soggetta a decadenza decennale. (B.I.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 56 702.Giudizio di ottemperanza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1957/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Alberti Rimborso IVA – Giudizio di ottemperanza – Estendibilità agli interessi – Sussiste. Al giudice dell’ottemperanza compete enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il significato, anche in relazione a quegli accessori del credito consacrato nel decisum che non abbiano trovato espressa applicazione da parte del giudice di merito, ma che possano – proprio per tale loro natura – essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire. (G.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70 703. Società di comodo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1967/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Cordola Società di comodo – Disapplicazione – Presentazione istanza di interpello – Non obbligatoria. In presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, non è applicabile la disciplina relativa alle società di comodo. La norma non prevede un numerus clausus di situazioni oggettive, ma concede alla società la possibilità di presentare un interpello all’Amministrazione finanziaria, al fine di verificare la sussistenza dell’esimente. La presentazione dell’interpello è una mera facoltà del contribuente e la sua omissione non è sanzionata in alcun modo. Peraltro, nessuna disposizione prevede che la valutazione delle situazioni oggettive sia preclusa al giudice tributario. (L.Ma.) Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis 704. Società di comodo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1977/2018 del 30 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese Società di comodo – Acquisto immobile in fase di ristrutturazione – Disapplicazione regime società di comodo – Ammessa. In tema di società di comodo, l’acquisto di un immobile, ancora in fase di ristrutturazione, può comportare per una società un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’attività imprenditoriale non risulta essere ancora iniziata. Tale fattispecie può essere annoverata tra le situazioni oggettive per le quali è prevista la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. (L.Ma.) Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 289 705. Spese di lite Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2061/2018 dell’8 maggio 2018, Giudice unico: Labruna Giudizio di ottemperanza – Spese di lite per legge non subordinabile a garanzia – Inopponibilità atti interni di disposizione rimborso – Inopponibilità controcrediti – Compensazione volontaria – Possibilità. Le spese di lite sono autonome fattispecie di esecuzione, ciascuna delle quali non è subordinabile a garanzia per espressa disposizione di legge (art. 69, comma 1, d.lgs. 546/1992). La validazione di rimborso, la disposizione di pagamento, il dettaglio di interrogazione dei rimborsi, ecc. sono atti interni di contabilità inidonei ad assicurare l’effettiva, completa e immediata disponibilità delle somme in favore del creditore e pertanto il giudice dell’ottemperanza non può ritenere adempiuto l’obbligo gravante sull’Agenzia delle Entrate. Gli atti impeditivi dei pagamenti nel giudizio di ottemperanza al giudicato tributario, quali la compensazione legale e giudiziale, il fermo amministrativo ex art. 69, ultimo comma, r.d. 2440/1923, la sospensione del pagamento ex art. 48bis, comma 1, d.P.R. 602/1973 e il pignoramento presso terzi ex art. 72bis, d.P.R. 602/1973, sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza, perché presupporrebbero un accertamento di merito, precluso in un giudizio a cognizione sommaria, come quello di ottemperanza. E’ ammessa soltanto la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extragiudiziariamente direttamente fra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d’ufficio per documentare l’avvenuto adempimento. (P.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 69 comma 1; r.d. 2440/1923, art. 69 ultimo comma; d.P.R. 602/1973, art. 48bis comma 1 e art. 72bis 706. Credito d’imposta evidenziato in dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita Rimborsi - Credito d’imposta evidenziato in dichiarazione - Termine decadenziale - Inapplicabilità - Termine di prescrizione decennale – Applicabilità. Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il credito d’imposta esposto nella denuncia dei redditi è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo cd. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, avendo il legislatore inteso, con tale disposizione, imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, ma non anche un limite all'esercizio dei diritti del contribuente (cfr. Cass., SS.UU., sent. 7 febbraio 2007, n. 2687). I termini decadenziali sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non a quelle con cui l’Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito (cfr. Cass., SS.UU., sent. 15 marzo 2016, n. 5069). In fattispecie in cui non sussistano impedimenti alla ricostruzione del vantato credito riveniente da precedenti dichiarazioni, le ragioni a confutazione del rimborso devono rappresentare e indicare precisamente gli elementi da ritenersi ostativi al riconoscimento del credito. (F.P.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 290 707. Euroritenuta Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Rotili Euroritenuta – Rimborso – Omessa dichiarazione – Collaborazione volontaria – Sussiste. In virtù del fondamentale principio dell’eliminazione della doppia imposizione sul reddito prodotto, di cui all’art. 163 del d.P.R. 917/1986, spetta il rimborso dell’Euroritenuta di cui alla dir. 2003/48/CE versata dal contribuente che ha presentato istanza di adesione all’istituto della collaborazione volontaria ex l. 186/2014, anche qualora la medesima non sia stata esposta nella dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 917/1986. (A.A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 163 comma 8 708. Rimborso Irpef Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 37/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Rotili Rimborso – Accertamento infondato – Sussiste. L’amministrazione finanziaria non può emettere atti impositivi illegittimi in attesa della loro impugnazione e non può trattenere a sé somme di danaro non spettante nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a versare erroneamente delle imposte poiché il suo comportamento sarebbe lesivo del diritto di tutela dell’affidamento e della buona fede previsto dall’art. 10 della l. 212/2000. Pertanto qualora un contribuente abbia erroneamente versato in acquiescenza un avviso di accertamento dimostratosi infondato, è suo diritto chiederne il rimborso nei termini dei 48 mesi previsti dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973. (A.A.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10; d.P.R. 602/1973, art. 38 709. Rimborsi Ires Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 301/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Lamari Rimborso IRES – Impugnazione silenzio rifiuto – Onere probatorio a carica dell’Ufficio. Spetta all’Ufficio l’onere della prova relativamente alla richiesta di rimborso IRES per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico da parte di un contribuente che ha consegnato i documenti idonei a dimostrare il proprio diritto; qualora l’Ufficio necessiti di ulteriori documenti, non può appellarsi al silenzio rifiuto, ma li deve chiedere al contribuente stesso in corso di istruttoria. Il rifiuto deve essere motivato. (E.Cal.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2697 710. Certificazioni ritenute Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2158/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Moroni Irpef – Certificazione ritenute – Mancanza. In assenza di certificazioni, per il riconoscimento delle ritenute subite è sufficiente la dimostrazione del fatto che il pagamento ricevuto sia stato al netto della ritenuta. (C.D'A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 291 711. Diniego Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2453/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore:Fagnoni Diniego di rimborso – Sentenza Corte Cost. 228/2014 - Accertamento con adesione - Non costituisce accettazione della pretesa tributaria – Pagamento delle rate in corso – Rapporto non esaurito – Sentenza Corte Cost. 228/2014 – Effetti - Domanda di rimborso presentata entro 48 mesi – Diniego - Illegittimità – Sussiste. È illegittimo il diniego di rimborso richiesto sulla base della Sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale (illegittimità degli accertamenti basati su presunzioni di cui all’ art. 32 comma 1, numero 2 secondo periodo del d.P.R. n. 600/1973 secondo cui il prelevamento dal conto bancario di un lavoratore autonomo corrisponde ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo) in quanto il rapporto tributario non può ritenersi esaurito poiché al momento della pubblicazione della Corte Costituzionale erano ancora in corso le rate dell’ atto di adesione e la richiesta di rimborso era stata presentata entro 48 mesi dalla predetta pubblicazione. L’adesione del contribuente non può essere intesa come accettazione della pretesa relativa al tributo né può essere intesa quale confessione o elemento di prova. (C.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1, n. 2 secondo periodo 712. Rimborso garanzie Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2488/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Schiavini Rimborso garanzie fidejussorie – Rimborso facoltativo credito IVA – Rimborso obbligatorio per danni economici. In caso di rimborso del credito IVA, i costi delle fideiussioni sono accollati al contribuente e finalizzate ad ottenere un rimborso in modalità alternativa e più rapida rispetto a quello previsto come modalità standard ovvero in compensazione futura. Il costo sostenuto per le fideiussioni finalizzate al rimborso come soluzione facoltativa non può essere oggetto di rimborso perché non corrispondono a un comportamento necessitato da quello dell'Amministrazione. Un caso diverso è quello previsto dall'art. 8 della legge 212/2000, in cui il contribuente è oggetto di accertamento o rettifica e ha dovuto sostenere i costi delle fideiussioni per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi accertati, non dovuti o dovuti in misura minore. In quest'ultimo caso i costi delle fideiussioni sono rimborsabili perché si pone in essere una tutela dei diritti del contribuente a non subire danni economici per il comportamento dell'Amministrazione che viene poi ritenuto non corretto. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; l. 212/2000, art. 8 713. Diritto al rimborso Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 3007/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Citro Rimborso – Decadenza – Versamento. Nel caso di pagamento di un’imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 292 successiva, della pronuncia che ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario. (F.To.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 293 MISURE CAUTELARI 714. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 26/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Danno grave e irreparabile. L’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede solo la sussistenza di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell’esecutore ed i sacrifici dell’esecutato, pregiudizio che deve essere valutato anche alla luce della possibilità di richiedere la dilazione della prestazione o altre misure idonee. Costituisce danno irreparabile ciò che l’esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sulla sola entità dell’importo da pagare, essendo necessario illustrare i rischi concreti ed attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza della attività economica, anche prendendo in esame la possibilità di rateizzare il pagamento. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis. 715. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 27/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste. Sussiste un danno grave ed irreparabile quando è chiesto il pagamento di un importo di entità ampiamente superiore rispetto disponibilità reddituali e finanziarie della società istante, così che essa non potrebbe farvi fronte se non destinandovi tutte le proprie risorse, con conseguente paralisi dell’attività societaria e modificazione dello status quo non più ripristinabile in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis. 716. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, ordinanza n. 69/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Tavazza Misure cautelari – Fumus boni iuris – Periculum in mora – Sussistono. Sussiste il fumus boni iuris in presenza di decisioni contrastanti relative ad altre annualità di imposta soggette ad accertamento, di passaggio in giudicato di pronunce per mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e di assoluzione del contribuente in sede penale. Sussiste il periculum in mora quando è richiesto il pagamento un importo superiore alle disponibilità bancarie e reddituali dell’istante. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 294 717.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 103/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente ed Estensore: D’Agostino Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Sospensione atto impugnato - Presupposti. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado e contestualmente di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la sentenza di primo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. Mentre può essere accolta la seconda, se dall’esecuzione dell’atto può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 718. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 147/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Misure cautelari – Fumus boni iuris – Danno grave ed irreparabile – sussistono. Sussiste il fumus boni iuris quando la sentenza appellata risulta in contrasto con la giurisprudenza più recente. Sussiste il danno grave ed irreparabile se il credito tributario risulta già garantito dall’iscrizione di ipoteca su un immobile del contribuente. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 719. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 148/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – sussiste. Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è chiesto il pagamento di un importo ampiamente superiore al reddito annuo da lavoro dipendente percepito dal contribuente. L’adempimento del debito tributario costringerebbe infatti quest’ultimo a compiere atti dispositivi di natura straordinaria non più ripetibili in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 720. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 186/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile. L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 295 Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell’altro. Sussiste il periculum in mora quando l’importo da pagare sia fuori dalle disponibilità del contribuente e laddove quest’ultimo, in caso di eventuale successiva restituzione di quanto indebitamente pagato in pendenza del processo, fruirebbe di interessi corrispettivi ad un saggio inferiore rispetto a quello che dovrebbe corrispondere alle banche per acquisire la provvista necessaria al pagamento dell’importo richiesto. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 721. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 274/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile. L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante). Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell’altro. Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell’esecutore ed i sacrifici dell’esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto. Costituisce danno irreparabile ciò che l’esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 722.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 341/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Servetti Misure cautelari –Sentenza di primo grado che rigetti integralmente il ricorso – Carenza d’interesse – Inammissibilità. È inammissibile per carenza di interesse un’istanza di sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado che abbia rigettato il ricorso del contribuente. Una siffatta sospensione non produrrebbe alcun concreto vantaggio nell’interesse della parte istante, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 296 dal momento che, anche laddove dovesse essere accolta, la situazione antecedente alla sentenza di prime cure rimarrebbe comunque inalterata. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 723. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Schiavini Misure cautelari – Istanza non notificata – Ammissibilità – Raggiungimento dello scopo. Un’istanza di sospensione formulata ai sensi dell’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 deve considerarsi ammissibile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisca comunque in giudizio nonostante l’istante non abbia provveduto a notificarle l’istanza cautelare. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis; c.p.c., art. 156, comma 3 724. Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Schiavini Misure cautelari – Istanza non notificata – Ammissibilità – Raggiungimento dello scopo. Un’istanza di sospensione formulata ai sensi dell’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 deve considerarsi ammissibile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisca comunque in giudizio nonostante l’istante non abbia provveduto a notificarle l’istanza cautelare. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis; c.p.c., art. 156, comma 3 725. Iscrizione di ipoteca Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 774/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna Iscrizione di ipoteca – Misura cautelare – Condizioni – Natura. Ai sensi dell’art. 77, comma 1bis del d.P.R. 602/1973, l’iscrizione di ipoteca, fermo restando un importo complessivo del credito non inferiore a ventimila euro, è consentita ancorché non si siano verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, poiché trattasi di atto avente natura cautelare, non finalizzato all’espropriazione, ma volto ad assicurare la tutela del credito mediante l’applicazione di una misura incidente sulla libera disponibilità del bene. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 1bis 726. Iscrizione ipotecaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 900/2018 dell'1 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Iscrizione ipotecaria – Beni del fondo patrimoniale – Garanzia del credito – Ammissibilità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 297 I beni compresi nel fondo patrimoniale, ed i relativi frutti prodotti, non possono essere sottoposti ad esecuzione ai sensi dell’art 170 c.c. per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, ma sugli stessi non è previsto il divieto ad iscrivere ipoteca ad opera del concessionario per la riscossione. Ciò in quanto l’iscrizione ipotecaria non può considerarsi un atto dell’espropriazione forzata quanto piuttosto un mero strumento cautelare posto a garanzia del credito, avente finalità conservative e privo di un effetto spoliativo. (A.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1972, art. 77 727. Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale. Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 902/2018 dell’1 marzo 2018 , Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Fondo patrimoniale – Iscrizione ipotecaria – Legittimità – Sussiste. È legittima l’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, infatti l’art. 170 c.c. dispone "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. La norma prevede quindi che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione, ma non anche il divieto di iscrivere su di essi ipoteca, rappresentando l’iscrizione un mero strumento cautelare posto a garanzia del credito e secondo la Suprema Corte esperibile "anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere ... anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione.. tanto che "non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata" (Conf. Cass. n. 7239/2013). (C.C.) Riferimenti normativi: c.c., art. 170 728. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 440/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Frangipane Misure cautelari – Irreparabilità del danno – Sussiste. L’accoglimento dell’istanza di sospensione formulata in base all’art. 52 del d.lgs. 546/1992 è subordinata alla sussistenza di gravi e fondati motivi, tra i quali non può non essere ricompresa l’irreparabilità del pregiudizio. Il presupposto in parola ricorre nel caso in cui l’anticipata esecuzione di un credito di rilevante entità sia idonea ad arrecare effetti definitivi sul patrimonio e sulla possibilità di sopravvivenza della società contribuente e laddove la rateizzazione del pagamento, il ricorso al credito o altri interventi esterni non appaiano in concreto sostenibili in ragione del rapporto esistente tra bilancio societario ed esposizione debitoria. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 729. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 445/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile. L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 298 di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante). (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 730. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 454/2018 del 12 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Monfredi Misure cautelari – Danno grave e irreparabile. L’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 richiede, quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, che l’esecuzione della sentenza comporti il rischio concreto del verificarsi di un danno grave e irreparabile. Il pregiudizio arrecato dall’esecuzione deve essere duraturo e irrisolvibile, tale cioè da compromettere lo svolgimento dell’attività di impresa ed impedire, in caso di accoglimento definitivo del ricorso, la concreta possibilità per l’istante di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito in ragione dell’esecuzione stessa. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 731. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, ordinanza n. 533/2018 del 21 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile – Garanzia – Non necessaria. L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante). Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell’altro. Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell’esecutore ed i sacrifici dell’esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie. Costituisce danno irreparabile ciò che l’esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 299 Sussiste il presupposto in parola quando l’ammontare dell’importo da pagare, rapportato al contesto finanziario della società istante, è tale da influire considerevolmente sui piani previsionali dell’attività sociale. Depone nel senso della ricorrenza del presupposto in questione anche la circostanza che gli interessi corrispettivi (che spetterebbero alla società in caso di eventuale successiva restituzione di quanto dalla stessa indebitamente pagato in pendenza del processo) sarebbero comunque inferiori non solo a quelli che la contribuente dovrebbe corrispondere alle banche per ottenere la provvista necessaria, ma anche a quelli che potrebbe realizzare laddove investisse le somme pagate all’erario nella propria attività di impresa. Non ricorre la necessità di subordinare la sospensione alla prestazione di garanzia laddove l’ufficio non produca documentazione attestante la solvibilità del contribuente. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 52 732. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 572/2018 del 27 marzo 2018, Presidente ed Estensore: Borgonovo Misure cautelari – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Definizione. Per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, l’art. 62bis del d.lgs 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione. Il danno grave e irreparabile non può essere provato mediante il semplice richiamo all’importo dovuto, dovendo l’istante dimostrare, attraverso elementi specifici e qualificati, che il pagamento pregiudicherebbe i diritti primari della persona in maniera grave e duratura. Tale tipologia di danno, dunque, non si esaurisce in un esborso monetario ma consiste in una conseguenza grave e duratura sui diritti primari della persona o sullo svolgimento dell’attività d’impresa. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 733.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 574/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Inammissibilità. La sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente per ragioni processuali è sprovvista di qualsiasi contenuto dispositivo e lascia perciò inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. Pertanto, l’istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile per carenza di interesse. Era onere dell’interessato formulare specifica istanza, in via alternativa o subordinata, avente ad oggetto la sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi oggetto del giudizio. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 734.Oggetto e Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 586/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 300 Misure cautelari – Sentenza di primo grado che non contenga alcuna condanna – Inammissibilità – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l’interesse dell’Erario. La sentenza di primo grado che dichiara il ricorso del contribuente inammissibile non contiene alcuna condanna di merito. Pertanto, l’istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile. La sproporzione tra l’ammontare del credito erariale e le possibilità economiche degli obbligati non prova la sussistenza di un danno grave e irreparabile per questi ultimi, ma costituisce al più motivo di pregiudizio irreparabile per il solo Erario. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 735. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 628/2018 dell’11 aprile 2018, Presidente e Estensore: D’Addea Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste. Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di un importo ingente, cui la società istante non può fare fronte senza intaccare gravemente il proprio equilibrio finanziario. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 736. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, ordinanza n. 666/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola Misure cautelari – Sospensione richiesta dall’Agenzia delle Entrate – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Definizione. Per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, l’art. 62bis del d.lgs 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione. Nel caso in cui l’istanza di sospensione sia presentata dall’Amministrazione finanziaria, non ricorre il danno grave e irreparabile se il contribuente, cui all’esito del giudizio di appello è stata riconosciuta la spettanza del rimborso, pur essendo titolare di un reddito esiguo, è comunque proprietario di beni immobiliari di documentato valore, i quali possono essere considerati un’implicita garanzia nell’eventualità in cui, all’esito del giudizio in Cassazione, il contribuente fosse tenuto a restituire all’Amministrazione finanziaria quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione della sentenza di seconde cure. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 737. Fondo patrimoniale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1889/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà Fondo patrimoniale – Bene immobile – Iscrizione ipotecaria – Debito per bisogni diversi da quelli familiari – Illegittimità – Sussiste. Il bene immobile del contribuente conferito in un fondo patrimoniale, costituito anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento, non può essere oggetto di azioni Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 301 esecutive e cautelari, allorché risulti provato che il debito per il quale è avvenuta l’iscrizione ipotecaria sia stato contratto per scopi estranei ai fabbisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità. (B.N.) 738. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 734/2018 del 23 aprile 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Prova. Il danno grave e irreparabile non può essere provato mediante il semplice richiamo all’importo dovuto, dovendo l’istante dimostrare, attraverso elementi specifici e qualificati, che il pagamento pregiudicherebbe i diritti primari della persona in maniera grave e duratura. Tale tipologia di danno, dunque, non si esaurisce in un esborso monetario ma consiste in una conseguenza grave e duratura sui diritti primari della persona o sullo svolgimento dell’attività d’impresa. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 739. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 754/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste. Sussiste un danno grave ed irreparabile nel caso in cui venga richiesto il pagamento di un importo elevato in rapporto alle disponibilità reddituali e finanziarie della società contribuente e laddove l’esposizione debitoria di quest’ultima non le consenta di fare fronte al debito con i mezzi ordinari. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 740.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 763/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Inammissibilità. La sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente perché lo ritiene infondato nel merito, possiede natura dichiarativa/accertativa e lascia inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. Pertanto, l’istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile per carenza di interesse. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 741.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 765/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado – Sospensione atto impugnato – Presupposti ed effetti. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado e contestualmente di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 302 sentenza di secondo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. Mentre può essere accolta la seconda, se dall’esecuzione dell’atto può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile. La valutazione di quest’ultima è condizionata dai differenti effetti delle due sospensioni: mentre quella relativa alla sentenza si protrae solo fino alla pronuncia del giudice di legittimità, quella riguardante l’atto ha effetto anche nel corso dell’eventuale ulteriore giudizio e fino alla sua definizione. Per questa ragione occorre un’equa ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, all’esito della quale la sospensione dell’atto non può essere concessa laddove si ravvisi il rischio che, nel caso in cui la domanda del contribuente dovesse venire definitivamente disattesa, la già critica condizione finanziaria in cui versa quest’ultimo pregiudichi le possibilità recuperatorie spettanti alla parte pubblica. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 742. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 769/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: Frangipane Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Prova – Non sussiste. La prova dell’irreparabilità del danno non può fondarsi unicamente sulla eventualità dell’esecuzione forzata della sentenza che è l’effetto naturale voluto dal legislatore con l’introduzione del principio della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado. Non può quindi essere accolta l’istanza di sospensione fondata su mere formule di stile e priva dell’allegazione delle condizioni dalle quali si dovrebbero evincere gli effetti dannosi derivanti dall’anticipata esecuzione (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 743. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 782/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Labruna Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado oggetto di revocazione – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile. L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992, applicabile anche nella fase della revocazione in forza del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 3bis, non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante). Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell’altro. Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 303 dell’esecutore ed i sacrifici dell’esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie. Costituisce danno irreparabile ciò che l’esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 e art. 65 comma 3bis 744. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 793/2018 del 9 maggio 2018, Presidente ed Estensore: Ceccherini Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l’interesse dell’Erario. È inammissibile un’istanza cautelare che richiama in modo cumulativo i presupposti che l’art. 52 del d.lgs. 546/1992 indica in modo differenziato per la sospensione dell’esecutività della sentenza e dell’atto impositivo. L’insolvenza dell’istante non prova la sussistenza del danno grave e irreparabile per il contribuente richiesto ai fini della sospensione dell’esecutività dell’atto impositivo, ma costituisce al più motivo di pregiudizio irreparabile per il solo Erario. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 745. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 817/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarcella Misure cautelari – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Prova. Per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio, l’art. 62bis del d.lgs 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché della previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione. La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sul semplice richiamo all’importo oggetto di esecuzione, essendo necessario dimostrare che il pagamento degli importi pregiudicherebbe i diritti primari della persona giuridica. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 746. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, ordinanza n. 832/2018 del 17 maggio 2018, Presidente e Estensore: Pezza Misure cautelari – Danno grave e irreparabile. Il danno grave e irreparabile di cui all’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 consiste nel pericolo concreto di subire danni difficilmente rimediabili. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 304 747.Oggetto Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 934/2018 del 31 maggio 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado – Sospensione atto impugnato – Presupposti – Intimazione di pagamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado e contestualmente di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la sentenza di secondo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l’operatività propria dell’atto amministrativo impugnato. È inammissibile per carenza di interesse l’istanza di sospensione delle intimazioni di pagamento emesse a seguito della sentenza di seconde cure. Il potere inibitorio previsto all’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 non riguarda infatti gli atti recuperatori scaturenti dalla sentenza impugnata per cassazione, ma solo i provvedimenti accertativi che abbiano dato luogo alla controversia. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 748. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 958/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Frangipane Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste. Sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile nel caso in cui l’anticipata esecuzione di un credito di rilevante entità sia idonea ad arrecare effetti definitivi sul patrimonio e sulla prosecuzione dell’attività della società contribuente, e laddove la rateizzazione del pagamento, il ricorso al credito o altri interventi esterni, oltre che onerosi, non garantirebbero comunque la possibilità di ottenere l’integrale ed effettivo ristoro patrimoniale in caso di accoglimento dell’appello. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 749. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, ordinanza n. 978/2018 dell’11 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Ruggiero Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l’interesse dell’Erario. Non sussiste il danno grave ed irreparabile, dovendosi per tale intendere quello non utilmente reintegrabile in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, quando dal bilanciamento degli interessi delle parti emerga il rischio che la pretesa creditoria dell’Erario venga vanificata, stante la modestia dei redditi e della consistenza patrimoniale del contribuente. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 750. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 994/2018 dell’11 giugno 2018, Presidente e Estensore: D’Addea Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 305 Misure cautelari – Fumus boni iuris –– Danno grave e irreparabile – Sussistono. Sussiste il fumus boni iuris quando il ricorso riguarda questioni che, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente, meritano un approfondimento da parte della Corte di Cassazione. Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di importi considerevoli rispetto al patrimonio degli istanti, i quali, per far fronte al debito, si vedrebbero costretti a richiedere prestiti o vendere il loro patrimonio. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 751. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 1029/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste. Sussiste un danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di un importo superiore al reddito annuo del contribuente e alla capacità reddituale della impresa individuale da lui condotta, in perdita e con una liquidità assai esigua. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 752. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, ordinanza n. 1106/2018 del 26 giugno 2018, Presidente e Estensore: Proietto Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste. Sussiste un danno grave ed irreparabile quando la mancata sospensione dell’esecuzione della sentenza potrebbe incidere sul rapporto di fiducia con le banche, nei confronti delle quali la società istante ha debiti consistenti, e laddove la riscossione coattiva del debito tributario comporterebbe perdite, con riduzione o azzeramento del capitale sociale, sino ad un eventuale inizio di liquidazione della società. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 753. Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 1119/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: Frangipane Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste. Sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile quando, tenuto dell’ammontare del debito tributario e nonostante la possibilità di ricorrere alla rateizzazione, il pagamento dello stesso arrecherebbe un pregiudizio definitivo sul patrimonio e sulle possibilità di sopravvivenza della società istante, pregiudicandone le possibilità di investimento, il mantenimento del necessario equilibrio economico-finanziario e la permanenza sul mercato. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis 754. Sospensione erogazione rimborso Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3023/2018 del 29 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vacuna Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 306 Misure cautelari – Momento – Presupposti. La sospensione dell’erogazione di un rimborso può essere fatta valere anche nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto su una richiesta di rimborso, purché l’ufficio adotti un formale provvedimento di sospensione. In tale ipotesi, l’atto dovrà contemplare una adeguata motivazione in ordine al requisito del “fumus boni iuris”. (M.Le.) 755.Oggetto e Presupposti Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1128/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini Misure cautelari – Sentenza di primo grado che non contenga alcuna condanna di merito – Inammissibilità – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l’interesse dell’Erario. È inammissibile l’istanza di sospensione avente ad oggetto una sentenza di primo grado che non contiene alcuna condanna di merito, se non per le spese liquidate. L’insolvenza del contribuente non prova la sussistenza di un danno irreparabile, ma costituisce al più motivo di pregiudizio per il solo Erario. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 756. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, ordinanza n. 19/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Pirola Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste. Sussiste il danno grave e irreparabile quando gli importi iscrivibili a ruolo risultino rilevanti in relazione alle condizioni di reddito dei ricorrenti, i quali, per fare fronte alla pretesa impositiva, si vedrebbero costretti a vendere un immobile di proprietà e a ricorrere ulteriormente al credito. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47. 757. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, ordinanza n. 40/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Spera Misure cautelari – Assenza dell’istante – Carenza di interesse – Improcedibilità. L’assenza dell’istante all’udienza di sospensione comprova la carenza di interesse a coltivare la domanda cautelare e la conseguente improcedibilità dell’istanza stessa. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47. 758. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, ordinanza n. 193/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Bricchetti Misure cautelari – Fumus boni iuris – Periculum in mora – Sussistono. Sussiste il fumus boni iuris quando il ricorso risulti fondato su argomentazioni specifiche e non pretestuose. Sussiste il periculum in mora quando, in considerazione dell’entità della pretesa tributaria, dall’esecuzione dell’atto impugnato possono derivare conseguenze di ordine economico, Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 307 morale e sociale, i cui effetti non potrebbero essere integralmente riparati dalla eventuale pronuncia favorevole nel merito. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47 759. Presupposti Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, ordinanza n. 22/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Calia, Estensore: Bocchiola Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Definizione – Non sussiste. Il danno grave è quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell’altra. Il danno irreparabile è quello che si produce quando l’esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto di esecuzione cessa di esistere o perde le proprie qualità essenziali, con esclusione della possibilità di completo recupero o reintegrazione in caso di accoglimento del ricorso. L’irreparabilità del danno non è ravvisabile quando viene richiesto il pagamento di una somma di denaro, bene per sua natura fungibile e che può formare oggetto di reintegrazione per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso. In tale caso non è nemmeno ipotizzabile un’incapienza del patrimonio del creditore procedente (l’Erario), che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non potere recupere le somme pagate. Il danno non può considerarsi irreparabile laddove sussista la possibilità di rateizzare il pagamento dell’importo dovuto. (G.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47 760. Credito prescritto Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo Credito prescritto – Avviso di iscrizione ipotecaria - Illegittimità. Se il credito erariale portato dalle cartelle di pagamento risulta estinto per prescrizione quinquennale, non è possibile l’esazione e, quindi, è illegittima l’iscrizione della garanzia ipotecaria. (S.G.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 308 RISCOSSIONE 761. Credito d’imposta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 27/2018 del 5 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bianchi Disconoscimento del credito dedotto perché relativo a esercizio la cui dichiarazione risulta omessa –Verifiche e valutazioni giuridiche – Sussistenza – Emissione di motivato avviso di rettifica – Necessita – Iscrizione a ruolo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 – Illegittimità – Sussiste. La diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. 600/1973, è legittima solo ove il dovuto sia determinabile sulla base di un mero controllo cartolare senza implicare verifiche e valutazioni giuridiche che rendono invece necessaria, come nel caso in esame, l’emissione di motivato avviso di rettifica. Di conseguenza, è illegittima la cartella emessa per il disconoscimento del credito d’imposta portato in deduzione in un precedente anno d’imposta, per il quale la dichiarazione risulta omessa. (G.Ta.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis 762. Controllo automatizzato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 173/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey Riscossione – Iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione - Obbligo del contraddittorio preventivo – Non sussiste. In tema di riscossione delle imposte, non sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo a seguito di controllo mediante procedure automatizzate, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare”, che si basano sul mero controllo documentale di dati riportati in dichiarazione dal contribuente. (I.P.) 763. Avviso di iscrizione ipotecaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 214/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Zevola; Estensore: Crisafulli Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria – Pagine mancanti – Carenza di motivazione – Non sussiste. In tema di notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, non determina un difetto di motivazione la circostanza che l’atto fosse privo di alcune pagine, poiché questo è stato necessariamente preceduto dalla notifica di atti prodromici che consentono al contribuente di conoscere i propri debiti e, in ogni caso, essendo presente la dichiarazione del responsabile del procedimento che numera le pagine, era onere del contribuente promuovere querela di falso. (C.F.) Riferimenti normativi: l. 241/1990; art. 3; l. 212/2000, art. 7 764. Notifica della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 294/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Secchi, Estensore: Fazzini Cartelle di pagamento - Notifica a mezzo posta – Validità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 309 In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. (R.St.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 765. Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 339/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia Riscossione – Notifica della cartella di pagamento – Notifica a mezzo servizio postale – Temporanea assenza del destinatario – Invio della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale – Illeggibilità della firma sull’avviso di ricevimento – Assenza di querela di falso – Notifica valida. L’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale -ancorché sottoscritto con grafia illeggibile - fa prova, fino a querela di falso, della consegna dell’atto al destinatario, purché la consegna sia avvenuta all’indirizzo del destinatario e il consegnatario dell’atto abbia apposto la propria firma nello spazio dell’avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. In questo caso la notifica deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario e la contestazione della firma apposta sull’avviso di ricevimento - al di fuori del giudizio per querela di falso - non inficia la regolarità della notifica, vieppiù che quanto affermato dall’Agente postale è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod.civ. avendo natura di atto pubblico. (S.Lo.) Riferimenti normativi: l. 890/82, art. 8 comma 2; c.c., art. 2700 766. Rateazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 380/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Riscossione – Comunicazione di irregolarità – Rateazione – Ritardo pagamento – Decadenza – Si verifica – Dubbi di legittimità costituzionale – Non sussistono. Il mancato adempimento di un’obbligazione rateizzata, al di fuori dai termini che rendono tollerabile il ritardo nell’adempimento, determina la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo del capitale residuo non pagato, del recupero dello sconto della sanzione che torna ad essere dovuta in misura intera e degli interessi. La Corte ha ritenuto non sussistenti i dubbi di legittimità costituzionale della norma rispetto alla disposizione del d.lgs. 159/2015 che consente all’Agente della riscossione di concedere dilazioni di pagamento sulle rateazioni di un credito. (E.D.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3bis 767. Termine prescrizionale dei crediti tributari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 395/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Evangelista Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 310 Riscossione – Ruolo – Omessa impugnazione – Prescrizione – Crediti tributari Sezioni Unite – Articolo 2953 c.c. – Termine quinquennale – Non applicabile. La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 23397/2016, non ha fissato la prescrizione del credito tributario, confluito in un atto riscossivo, nel termine breve quinquennale, ma si è più in generale limitata ad affermare come la scadenza del termine perentorio per promuovere opposizione o impugnazione ad un atto della riscossione mediante ruolo o comunque coattiva non possa integrare la fattispecie di cui all’articolo 2953 cov. civ. (“Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi”), e far conseguire quindi la conversione del termine prescrizionale breve in quello lungo decennale, ma possa solo determinare l’irretrattabilità del credito tributario. Ne consegue che il termine di prescrizione dei diritti di credito di natura tributaria rimane quello ordinario decennale anche a seguito della notifica di atti della riscossione. (G.Man.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2953 768.Mancata indicazione delle aliquote Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 435/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata indicazione dell'aliquota – Aliquota unica per disposto normativo – Nullità della cartella – Non sussiste. La mancata indicazione delle aliquote costituisce, in linea di principio, causa di nullità delle cartelle di pagamento sia per le imposte dirette che indirette, ma solo se le percentuali applicate siano di volta in volta diverse, mentre, qualora l'aliquota da applicare sia, per disposto di legge, unica, la sua mancata indicazione non lede il diritto di difesa del contribuente che può agilmente ricavarla rapportando l'imponibile e l'importo preteso. (M.Gl.) 769. Termini di prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 702/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Calà Termine di prescrizione del credito tributario – Distinzione tra credito tributario e credito tributario periodico – Termine di prescrizione decennale per i crediti tributari erariali. In termini prescrizionali per i tributi va applicato l'art 2948 c.c. (prescrizione in cinque anni) nr 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; i tributi erariali non hanno questa periodicità perché dipendono dall’ esistenza del reddito e comunque i periodi di imposta sono autonomi con la conseguenza che l'imposta di un anno finanziario è il risultato di tale reddito senza influenza determinante su quelli degli anni successivi comunque non è un elemento di una rendita o successione che si voglia. Sicché va applicato l'art. 2946 (prescrizione ordinaria.). Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. (L.S.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946 e 2948 770. Notifica della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 778/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Bussani Notificazione degli atti – Persona di famiglia – Presunzione. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 311 La notifica della cartella esattoriale si intende ritualmente effettuata quando l’agente postale abbia consegnato il plico da notificarsi a coniuge separato, ove quest’ultimo risulti una presenza non meramente occasionale, considerato che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Del pari, la notificazione a persona di famiglia, che pur non abbia uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, fonda la presunzione, giustificata dal vincolo di parentela, di successiva consegna. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1973, art. 60; l. 890/1982, art. 7 771. Avviso bonario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 796/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo Cartella di pagamento – Avviso bonario – Controllo cartolare. In tema di controllo della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54bis del d.P.R. 633/1972, l’avviso bonario deve precedere la cartella di pagamento solo nel caso in cui vi sia un’incertezza in ordine a una questione giuridica, quale è ad esempio il disconoscimento di un credito di imposta, e non quando il dovuto sia determinato mediante un mero controllo cartolare sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente o per effetto di correzione da errori materiali. (G.S.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis 772. Legittimità dell'ingiunzione di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 893/2018 del 2 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi Ingiunzione di pagamento – Mancata notifica dell'accertamento – Allegazione dell'accertamento all'ingiunzione – Effetto sanante – Non sussiste – Impugnazione della sola ingiunzione – Perfezionamento della notifica dell'accertamento – Nuova emissione dell'ingiunzione - Sussiste. L'allegazione dell'avviso di accertamento all'ingiunzione di pagamento non sana la mancata notifica, autonoma, dell'accertamento in quanto la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che determina la nullità dell'atto conseguenziale. Ciò, a maggior ragione, qualora la parte impugni la sola ingiunzione e non l'accertamento prodromico: in tal caso può, senz'altro, dirsi perfezionata la notifica dell'accertamento (pervenuto nella sfera di conoscenza del contribuente) e l'Amministrazione, se in termini, può procedere ad una nuova emissione di ingiunzione. (M.Gl.) 773.Motivazione cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 981/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili Cartella esattoriale – Motivazione – Rinvio per relationem – Presupposti – Ammissibilità. La cartella esattoriale che costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la propria pretesa tributaria e che non segua uno specifico atto precedentemente notificato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 312 impositivo, tale da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Tale onere motivazionale può essere assolto per relationem mediante il richiamo ad altro atto che costituisca il presupposto della pretesa tributaria del quale, tuttavia, al fine di permettere al contribuente la conoscibilità dell’atto prodromico non allegato alla cartella esattoriale, devono essere comunque specificatamente indicati gli estremi e gli elementi idonei ad individuare la data di notificazione o di pubblicazione. (O.R.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1 774.Motivazione della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, Sentenza 939/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri Chiarezza e motivazione degli atti – Cartella di pagamento per Imposta registro su atti giudiziari – Mancata allegazione sentenza – Illegittimità cartella – Sussiste. La sola indicazione degli estremi dell'atto da registrare e della somma da pagare non è idonea ad integrare i requisito della motivazione dell'atto impositivo, che in base al disposto di cui alla legge 212/2000 art.7 applicabile anche nel caso in esame di riscossione dell'imposta in caso di registrazione eseguita dall'ufficio, deve contenere informazioni tali da garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. (G.Gi.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 775.Notifica a mezzo pec Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1024/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Prova dell’avvenuta notificazione – Attestazione di conformità delle ricevute pec in formato analogico – Obbligo – Sussiste – Mancanza – Inesistenza notifica – Sussiste. È inesistente la notificazione della cartella effettuata a mezzo pec, qualora le copie analogiche di documenti digitali, che non sono altro che mere riproduzioni cartacee di un messaggio pec, sono prive di attestazione di conformità e sono state espressamente disconosciute dalla contribuente ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale. (A.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, art. 23 776.Cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1129/2018 del 16 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa sottoscrizione digitale – Non sussiste. L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmenle riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Conf. Cass. n. 9872/2016). (L.Cad.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 12 e 24 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 313 777.Notifica dell’intimazione di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1158/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Botteri Riscossione – Notificazione – Notificazione al portiere non seguita da invio della raccomanda informativa – Nullità. È nulla la notifica dell’intimazione di pagamento eseguita nei confronti del portiere dello stabile di domicilio del contribuente qualora non sia seguita dall’invio della raccomandata informativa al contribuente. (M.G.) Riferimenti normativi: d.P.R.. 602/1973, art. 26; l. 890/1982, art. 8 778.Responsabilità amministratori di società Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1162/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti Riscossione delle imposte – Società estinta – Responsabilità personale amministratori/liquidatori – Riforma tributaria d.lgs. 175/2014 – Onere della prova. Prima della riforma fiscale del 2014 (d.lgs. 175/2014 entrato in vigore il 13 dicembre 2014, che, all’art. 28, comma 5, ha modificato l’art. 36 d.P.R. 607/1973, introducendo un'inversione dell'onere della prova della responsabilità agli amministratori/liquidatori di società estinte per le imposte non pagate dall’ente) era l'Ufficio a dover provare che i liquidatori/amministratori non avessero adempiuto all'obbligo del soddisfacimento privilegiato dei creditori tributari. La novella legislativa (come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6743/2015) contiene disposizioni sulla responsabilità di amministratori, soci e liquidatori di natura sostanziale, prive di efficacia retroattiva, pertanto,per il periodo antecedente alla riforma, l’amministratore di una società estinta risponde in proprio delle imposte non pagate dall’ente, solo a condizione che l'Ufficio provi la certezza del debito tributario e la distrazione del patrimonio sociale per fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. (M.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36 779.Vizio di notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1172/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci Cartella di pagamento – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Portinaio stabile – Contribuente residente all’estero – Correttezza della notifica – Non sussite. In tema di cartelle di pagamento, costituenti atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, la notifica della medesima, eseguita in Italia e a mani del portiere dello stabile nei confronti di un contribuente residente all’estero, non è valida in quanto l’Ufficio, che era a conoscenza della residenza estera e che poteva venirne a conoscenza utilizzando l’ordinaria diligenza - in quanto emerge dall’anagrafe AIRE dei residenti all’estero - avrebbe dovuto procedere con la notifica ex art. 142 c.p.c. ovvero con raccomandata inviata all’indirizzo di residenza estero del contribuente seguendo la relativa procedura. (A.F.) Riferimenti normativi: c.p.c., art. 142 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 314 780.Notifica a mezzo posta Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1185/2018 del 20 marzo 2018, Presidente e Estensore: Siniscalchi Notifica a mezzo posta – Ipotesi – Cartella di pagamento consegnata al custode delegato al ritiro – Presunzione legale della qualità di delegato – Sussiste – Verifica della qualità di delegato – Non sussiste. In caso di notifica a mezzo posta di una cartella di pagamento con consegna al custode dello stabile in cui risiede il destinatario dell’atto notificato, non sussiste in capo all’ufficiale postale l’onere di verificare la validità della delega per il ritiro se il custode si qualifica come incaricato al ritiro, ricorrendo nel caso di specie una presunzione legale della qualità dichiarata. (C.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 781.Notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1192/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti Notifica via pec della cartella di pagamento – Ipotesi – Assenza della firma digitale – Non rileva – Ragione – Firma elettronica apposta sulla “busta di trasporto” – Rileva – Garanzia della provenienza, integrità e autenticità del messaggio inviato – Consegue. In caso di notifica telematica della cartella di pagamento, l’assenza della firma digitale non comporta la nullità o annullabilità della stessa, in quanto la c.d. busta di trasporto che custodisce l’atto è normalmente sottoscritta con firma elettronica che garantisce provenienza, integrità e autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. (C.S.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 2; d.P.R. 68/2005, artt. 1 ss.; d.lgs. 82/2005, artt. 22, 40 e 71 782. Prescrizione dalla notifica della cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1276/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vicuna Riscossione – Prescrizione – Termine quinquennale o termine ordinario. Nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, il termine di prescrizione decorre dalla notifica della cartella di pagamento, per la notificazione della quale si applicano i termini previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 o i termini previsti dalle singole leggi di imposta. I tributi locali in quanto rientranti nella categoria delle “prestazioni periodiche” hanno una prescrizione quinquennale. I tributi erariali sono soggetti a prescrizione decennale. L'eventuale conversione del termine breve in ordinario (decennale) si realizza solo nell’ipotesi di sussistenza di un titolo giudiziale definitivo (sentenza o decreto ingiuntivo). (C.Ca.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; c.c., art. 2948 comma 4 e art. 2953 783. Indicazione interessi in cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1388/2018 del 24 ottobre 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Noschese Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 315 Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi – Annullabilità – Sussiste. È meritevole di parziale annullamento, limitatamente alla voce “interessi”, la cartella di pagamento priva di indicazioni relative alle modalità di calcolo e alla provenienza di questi ultimi in quanto il contribuente, nel momento in cui riceve una cartella di pagamento, deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto e le motivazioni e, nella parte più "tecnica", anche le causali e le voci riportate, come nel caso degli interessi applicati. Secondo consolidato ordinamento della Corte di cassazione, infatti, il contenuto della cartella deve risultare intellegibile al contribuente. L'omissione di tali utili indicazioni si pone quindi in contrasto con il principio di trasparenza e di diritto di difesa del contribuente, nonché in conflitto con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 della legge n. 212/2000. (V.C.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 784.Motivazione della cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1498/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella Obbligo di motivazione – Sussiste. La cartella di pagamento che non reca indicazioni dettagliate sulla quantificazione del debito è nulla. La cartella esattoriale deve infatti essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000. (M.Fas.) Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7 785.Legittimazione passiva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1728/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Bertolo Cartella di pagamento – Prescrizione del diritto – Legittimazione passiva. Il concessionario è responsabile nei confronti dell’ente titolare del diritto di credito e, qualora chiamato in giudizio, ha l’onere di chiedere l’integrazione del contraddittorio (che non dev’essere ordinata d’ufficio dal Giudice). Per vizi non formali della cartella, la legittimazione passiva resta in capo all’ente impositore e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell’impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere all’esito della lite. (D.D’A.) 786.Termini di prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1729/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Bertolo Prescrizione – Termini – Atti interruttivi – Pignoramenti. I crediti erariali e comunitari (quali IRPEF e IVA) soggiacciono all’ordinario termine di prescrizione decennale, mentre si prescrivono nel più breve termine quinquennale gli interessi e le sanzioni. Il pignoramento (nel caso di specie, mobiliare) è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma in assenza di prove che il processo esecutivo sia proseguito (con vendita, assegnazione, ecc.), l’effetto dell’atto è istantaneo ed il termine di prescrizione inizia immediatamente a decorrere nuovamente. (D.D’A.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 316 787. Interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13 sentenza n. 1841/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita Riscossione – Motivazione – Modalità di calcolo – Tasso di interesse – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste. Con riferimento specifico agli interessi, è legittima la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch’esso normativamente ed è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch’essi fissati in elementi cronologici ben individuati), sicché incombe al contribuente l’onere di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento. (R.F.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 30 788. Prescrizione e decadenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1883/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti Riscossione – Prescrizione e decadenza – Cartella non impugnata – Prescrizione breve – Sussiste. La scadenza del termine perentorio stabilito per impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Il termine decennale si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (conf. Cass. 23397/2016). (B.N.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2953 789.Notifica cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Craveia, Relatore: Gentili Cartella di pagamento – Impossibilità di consegnare per temporanea assenza del destinatario – Modalità di notifica. Qualora il notificatore accerti l’impossibilità di consegnare la cartella esattoriale per temporanea assenza del destinatario e delle persone, la notificazione si perfeziona nel seguente modo: a) il deposito di copia dell’atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (conf. Corte Costituzionale 258/2012 e Cass. 25079/2014). (G.Be.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c. artt. 139 e 140 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 317 790. Sottoscrizione della cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1964/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Arcieri Cartella di pagamento – Mancanza della firma del rappresentante legale dell’Agente della Riscossione – Nullità – Non sussiste. La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente con comporta l’invalidità dell’atto. L’esistenza della cartella di pagamento dipende unicamente dal fatto che essa sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla. (G.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25 791. Iscrizione ruoli straordinari Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti Riscossione – Iscrizione ruoli straordinari – Fallimento società – Fondato pericolo per la riscossione – Sussiste. Il fallimento della società, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare l’iscrizione dell’imposta nei ruoli straordinari. (M.A.C.) Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 43; d.P.R. 602/1973, artt. 11 e 15bis 792.Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2179/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey Cartella di pagamento – Raccomandata con avviso ricevimento – Notifica – Perfezionamento. Il Concessionario può notificare la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. (G.Sim.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973 art. 26 793.Cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2366/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci I - Riscossione - Cartella di pagamento - Sospensione - Istanza di autotutela - Insufficienza – Condizioni. II - Riscossione - Cartella di pagamento - Prescrizione - Estratto di ruolo - Termine quinquennale. I - Ai fini dell’applicazione dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, il contribuente deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per applicare i commi 537, 538 e Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 318 539 del citato art. 1 della legge n. 228/2012 e non è sufficiente la presentazione solo di una generica istanza di autotutela, che non menziona la predetta normativa; il contribuente deve presentare la prescritta documentata dichiarazione prevista dalla citata normativa e dimostrare di avere rispettato i termini ivi indicati. II - Il credito indicato in una cartella di pagamento è prescritto, ove il primo atto interruttivo preso in considerazione sia l'estratto di ruolo rilasciato oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.. (F.P.) Riferimenti normativi: l. 228/2012, art. 1 commi 537, 538 e 539; c.c., art. 2948 n. 4 794. Interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2390/2018 del 28 maggio 2018, Presidente e Estensore: Barbaini Riscossione - Interessi - Semplici su importo versato a titolo di capitale - Anatocismo - Non configurabilità - Spettanza su intero importo. In caso di richiesta di pagamento di interessi semplici ex art. 1282 c.c. e sul capitale a norma dell'art. 5 della legge n. 29/1961, il richiamo all'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo è infondato e comunque inconferente. Ove il contribuente provveda a versare integralmente la somma oggetto di avviso di liquidazione per recupero della maggiore imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine riconosciuta non dovuta, e la somma capitale chiesta a rimborso sia rimborsata in due tranche e soltanto sulla seconda tranche vengano calcolati e rimborsati gli interessi, è legittima la richiesta che anche gli interessi semplici sulla prima tranche in linea capitale vengano liquidati. (F.P.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1282; l. 29/1961, art. 5 795.Notifica della cartella all'estero Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2398/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Noschese Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE - Notifica nell’ultima residenza conosciuta in Italia – Irregolarità. Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non è regolare la notifica di cartelle di pagamento, effettuata presso l'ultima residenza conosciuta in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme in materia (cfr. Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 366). (F.P.) 796.Notificazione cartella Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2527/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido Intimazione pagamento – Atti presupposti – Cartelle pagamento – Notifica a mezzo pec – Assenza firma digitale – Illegittimità notifica – Sussiste. Va annullata l’intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali notificate a mezzo pec ma prive di firma digitale, atteso che solo il documento informatico immodificabile legittima la riscossione. (F.B.) Riferimenti normativi d.lgs. 82/2005, art. 20 comma 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 319 797.Riscossione e concordato preventivo Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2721/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Sacchi Ammissione alla procedura di concordato preventivo – Omesso pagamento in pendenza della procedura concordataria del pregresso debito erariale – Cartella di pagamento per la riscossione del debito erariale e della sanzione da omesso versamento notificata dopo l’omologa della proposta concordataria – Illegittimità – Sussiste. Posto che l’art. 168, r.d. 267/1942, in materia di concordato preventivo, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, e quest’ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura ne consegue che dal mancato pagamento di essi non possono discendere effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico. (R.Z.) Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 168 798.Rapporti tra giurisdizione penale e tributaria Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2723/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà Ricorso in appello proposto nei confronti di società estinta – Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 – Efficacia dell’estinzione ai fini degli atti liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese – Efficacia retroattiva della disposizione – Non sussiste. È inammissibile l’appello proposto dall’Agente della riscossione se notificato a soggetto già estinto a nulla rilevando la previsione contenuta nell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 secondo cui ai soli fini degli atti di liquidazione, di accertamento, e contenzioso e di riscossione l‘estinzione della società contribuente ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Tale norma è sprovvista infatti di efficacia retroattiva. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4 799.Cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2737/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Bertolo Cartella di pagamento – Notifica – Invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata A.R. – Mancata consegna personale del plico al destinatario – Necessità invio seconda raccomandata – Insussistenza. Ove la cartella di pagamento venga notificata ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata A.R., trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982, non occorre l’invio di una seconda raccomandata, qualora il plico non venga consegnato personalmente al destinatario. (R.Z.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 320 800. Prescrizione dei crediti derivanti da cartella di pagamento non impugnata Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2748/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ruta Crediti erariali derivanti da cartella di pagamento non impugnata – Prescrizione decennale – Non sussiste. Conformemente a quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Conf. Cass. n. 23397/2016), per i crediti erariali la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. è possibile solo quando è intervenuto un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile. A tale provvedimento non possono essere assimilate le cartelle di pagamento, ancorché non impugnate, promanando le stesse da una autorità amministrativa. (G.Cu.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2953 801.Confisca di prevenzione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n 2814/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Gentili Confisca di prevenzione – Confusione – Estinzione obbligazione – Sussiste. Le obbligazioni tributarie riferite a un patrimonio oggetto di confisca di prevenzione si estinguono per confusione, ai sensi dell’art. 1235 cod. civile. Tali beni, infatti, diventano di proprietà dello Stato, il quale riunisce quindi in sè la qualità di debitore e creditore delle obbligazioni fiscali. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art 1253; d.lgs.159/2011, art 50 comma 2 802.Termini di prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2829/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Currò Debito d’imposta – Prescrizione decennale – Sussiste – Prescrizione breve – Non sussiste. Il debito di imposta si prescrive in dieci anni. Infatti, al riguardo manca un’espressa norma che preveda un termine inferiore di prescrizione. Inoltre, l’obbligazione tributaria non può essere assimilata ad una prestazione periodica - quest’ultima con termine di prescrizione quinquennale - in quanto matura anno per anno e al verificarsi di certi presupposti oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. (G.G.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946 803.Termini di notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2836/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà Cartella di pagamento – Notifica – Termine – Fermo amministrativo di veicolo – Prescrizione del diritto di credito – Sussiste. Per il preavviso di fermo amministrativo di veicolo, non è previsto il termine di notifica stabilito dall’art. 25 d.lgs. 602/1973, a pena di decadenza, per la cartella di pagamento. L’unico limite temporale cui il Concessionario è sottoposto per la notifica di tale preavviso è quello della prescrizione del diritto di credito. (G.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 602/1973, art. 25 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 321 804. Intimazione di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2874/2018 del 21 giugno 2018, Presidente Frangipane. Estensore: Alberti Intimazione di pagamento - Prova notifica cartella - Onere di produzione dell’originale o della copia integrale della cartella - Non sussiste – Motivazione per relationem ai precedenti atti-Legittimità - Crediti Irap, Irpef e addizionali – Cartella non impugnata - Prescrizione decennale – Sussiste. Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all’agente della riscossione, di produrre in giudizio l’originale o la copia integrale della cartella stessa. È ammesso l’assolvimento della motivazione “per relationem” con riferimento ai precedenti atti dei quali l’intimazione reca specificatamente gli estremi. I crediti Irap, Irpef, recati da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, sono assoggettati all’ordinario termine di prescrizione decennale. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973 art. 26; c.c., art. 2953 805. Interessi Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2890/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini Riscossione – Interessi – Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione. In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento relativa agli interessi di sospensione maturati su un debito tributario deve essere motivata affinché il contribuente possa verificare la correttezza del calcolo nonché il relativo criterio di calcolo degli stessi. (N.Bo.) Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7 comma 3 806.Cartella di pagamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2894/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi Riscossione– Cartella di pagamento – Motivazione per relationem – Legittimità - Sussiste. In tema di motivazione per relationem, la cartella di pagamento deve recare il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione, anche sintetica, della pretesa fiscale. La violazione del predetto obbligo motivazionale non comporta la mera illegittimità della cartella, bensì la nullità. (N.Bo.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 12 comma 3 807.Controllo automatico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2901/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio Riscossione – Controllo automatico – Contraddittorio preventivo – Non necessario. In sede di controllo automatico ex art. 36bis, d.P.R. 600/1973, qualora l’Agenzia delle Entrate ravvisi un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione (e non esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), non sussiste alcun obbligo di instaurare un contraddittorio che preceda la notifica della cartella di pagamento. Di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 322 conseguenza, in tali ipotesi, l’omesso invio al contribuente della comunicazione di irregolarità non incide sulla validità della cartella. (M.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis 808. Prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto Riscossione – Cartella non impugnata - Termini di prescrizione. La definitività della cartella non muta il termine di prescrizione che resta quello proprio del tributo in essa reclamato. Qualora il termine di prescrizione fosse, ab origine, decennale tale resterà anche dopo il consolidarsi della cartella non potendo certo attribuirsi alla definitività della cartella, per mancata impugnazione, l’effetto di ridurre il termine prescrizionale stesso. Relativamente agli addebiti a titolo di Iva, Irpef e Irap il termine è decennale. (G.To.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2946 809.Motivazione della cartella Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 3/2018 del 2 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Oldi Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Atto precedente già notificato – Non sussiste. Qualora la cartella di pagamento sia stata preceduta da uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, non è richiesta alcuna specifica motivazione in quanto i requisiti formali necessari sono la conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze e l’indicazione dell’intimazione ad adempiere entro sessanta giorni l’obbligo risultante dal ruolo, l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata e l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. (L.L.) Riferimenti normativi: d.lgs. 602/1973, art. 25, commi 2 e 2bis 810. Sanzioni irrogate a enti soggetti a procedure concorsuali Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 77/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bersotti Riscossione – Cartella di pagamento – Società sottoposta a concordato preventivo – Sanzioni tributarie – Compensi di riscossione – Interessi di mora – Non spettano. A seguito della Pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 l.f. e conformemente a quanto previsto dagli art. 168 e 55 del medesimo decreto, non sono dovute le sanzioni tributare, i compensi di riscossione e gli interessi di mora richiesti ad un contribuente sottoposto a concordato preventivo. (A.A.) Riferimenti normativi: l.f., artt. 55, 161, 168 e 169 811. Prescrizione violazioni tributarie Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 78/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bersotti Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 323 Riscossione – Intimazione di pagamento – Prescrizione. Per i tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative si applica il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c.. È pertanto nulla l’intimazione di pagamento contenente esclusivamente tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento ivi richiamata. (A.A.) Riferimenti normativi: c.c., art. 2948 812.Notifica a mezzo PEC Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 33/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Caristi, Estensore: Romano Di Vieto Cartella esattoriale – Notifica a mezzo PEC – Validità. La notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC si considera effettuata per il rimando che l’art. 26 del d.P.R. 602/1973 fa al decreto 68/2005 – Inesistenza della notifica solo in ipotesi in cui non possa ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge, ossia la mancata conoscibilità da parte del destinatario con lesione del suo diritto alla difesa. La mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza dipende principalmente dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (G.Ma.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 813.Cartella esattoriale Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 207/2018 del 9 aprile 2018, Presidente e Estensore: Vitali Cartella esattoriale – Validità notifica – Sottoscrizione – Validità dell’atto. La mancanza della sottoscrizione della cartella o dell’avviso di pagamento da parte del funzionario competente non determina l’invalidità dell’atto la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile quanto dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (P.R.) Riferimenti normativi: d.P.R. 68/2005 814.Termini di prescrizione per la riscossione dei crediti a ruolo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 314/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini Mancata opposizione alla cartella – Termini di prescrizione brevi – Effetto novativo. La mancata opposizione alla cartella non converte da breve in ordinario il termine di prescrizione del diritto di riscossione. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, si crea un effetto novativo delle singole obbligazioni dovute a separate ragioni di credito in quanto vengono incorporate in un unico credito non più scindibile. Non è quindi possibile fare riferimento ai termini di prescrizione previsti singolarmente per ciascuno dei crediti a ruolo, ma si deve fare riferimento alla ordinaria prescrizione per l’unico credito pecuniario nel quale sono confluiti tutti gli altri con decorrenza dalla data di notifica. (E.Cal.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 324 815. Prova dell’avvenuta notifica Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 73/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi Notifica estratto di ruolo – Contestazione sulla notifica – Produzione originali di notifica – Necessità. A seguito di espressa contestazione delle copie da parte del ricorrente, incombe sul Concessionario l'obbligo di produrre gli originali delle cartoline di notifica, non potendosi considerare valide, ai fini probatori, le copie prodotte. (M.Mar.) Riferimenti normativi: l. 890/1982 816.Termine di prescrizione Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente: Piglionica, Estensore: Scalise Riscossione – Prescrizione – Cartella di pagamento non opposta – Termine breve di prescrizione – Sussiste – Intimazione di pagamento oltre termine – Illegittimità – Sussiste. La cartella di pagamento è un atto amministrativo privo dell’attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che ai crediti erariali e/o previdenziali oggetto della stessa non è applicabile il termine di prescrizione ordinario previsto dall’art. 2946 c.c. per l’ipotesi di giudicato giurisdizionale. Per tale ragione è illegittima l’intimazione di pagamento notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento non opposta, rendendosi alla fattispecie applicabile lo stesso termine di prescrizione del credito sottostante la cartella. (A.Mas.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946 e 2953 817.Ruolo e legittimazione passiva Trust Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 27 febbraio 2018, Presidente: Fracascio, Estensore: Sciurpa Ruolo – Trust – Legittimazione passiva – Trustee – Soggetto intestatario autonomo – Illegittimità ruolo – Consegue. Il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti coi terzi. È illegittima la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto, intestati al trustee quale persona fisica anziché nella sua veste di trustee. (A.Mas.) 818.Notifica a mezzo pec Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 887/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Marcellini Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Allegato in formato pdf e non.p7m – Nullità della notifica – Sussiste – Illegittimità della cartella – Consegue. Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga per posta elettronica certificata e la stessa cartella venga allegata in formato pdf e non p7m - quindi priva di firma elettronica qualificata o firma digitale – la notifica è nulla con conseguente illegittimità della cartella allegata. L’apposizione della firma elettronica è infatti garanzia di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 325 identificabilità del suo autore, nonché di integrità e immodificabilità del documento firmato digitalmente. (V.Ca.) Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, artt. 20 e 71; d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 2 819. Prescrizione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1612/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Petrone Riscossione – Cartella di pagamento – Prescrizione credito – Disciplinato da singole leggi di imposta - Tributi erariali – Termine decennale. I crediti tributari esposti nelle cartelle di pagamento si prescrivono nel termine disciplinato dalle singole leggi di imposta. In caso di mancata impugnazione delle cartelle e quindi di definitività delle medesime non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’art. 2953 Cod. Civ. (c.d. azione di giudicato), qualora la legge di imposta preveda un termine minore. Nel caso di credito per tributi erariali (Irpef, Irap) si applica il termine decennale di cui all’art. 2946 Cod. Civ. giacché ogni anni si configura una autonoma obbligazione tributaria con conseguente inapplicabilità dell’art. 2948 del Cod. Civ. sulla prescrizione. (S.LC.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946, 2948 e 2953; d.P.R. 917/1986, art. 7; d.lgs. 446/1997, art. 14 820. Avviso di intimazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1613/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Petrone I - Riscossione – Atto prodromico regolarmente notificato e non contestato – Successivo avviso di intimazione - Ricorso – Inammissibilità – Sussiste. II - Calcolo degli interessi – Conformi a provvedimento di legge – Contestazione generica – Deve essere disattesa. I - Qualora sia dimostrata la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici regolarmente notificati e non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale, pertanto divenuti definitivi (nel caso di specie cartelle di pagamento), il ricorso avverso il successivo avviso di intimazione è inammissibile poiché tardivo. II - Il tasso annuo degli interessi, le modalità di calcolo e i limiti temporali di riferimento sono noti e conoscibili perché determinati con provvedimento generale. Deve essere pertanto disattesa, in quanto del tutto generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati se il ricorrente nel sollevare la doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli errori commessi in sede di calcolo da parte dell’ente esattore. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 21 comma 1 821. Notifica della cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1627/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci Cartella di pagamento - Notifica – Deposito presso casa comunale – Raccomandata informativa – Necessità. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 326 La notifica della cartella è nulla qualora non via sia prova che dopo il deposito presso la casa comunale sia stata spedita al destinatario la prescritta raccomandata informativa. (S.L.C.) 822.Notifica cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1628/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Cosentino Riscossione – Notifica Cartella – Deposito nella Casa comunale – Ulteriore raccomandata – Basta la sola spedizione e non anche il ricevimento – Incompleta compilazione avviso di ricevimento – Irrilevanza. È valida, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973 richiamato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito nella Casa comunale del plico non consegnato al destinatario per l'assenza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., se si è provveduto a dare avviso con ulteriore raccomandata. Irrilevante è la sorte della raccomandata inviata quale comunicazione dell'avvenuto deposito del plico, perfezionandosi la notifica con la sola spedizione della raccomandata. La mancata completa compilazione della cartolina recante l'avviso di ricevimento della raccomandata è fatto che non preclude il perfezionamento della notifica posto che nel caso di specie è determinata dal mancato ritiro della stessa da parte del destinatario. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 60; d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 140 823.Registrazione a debito sentenza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 1633/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correra Riscossione – Registrazione a debito sentenza - Termine - Decennale – Decorrenza. In tema di registrazione a debito di una sentenza il procedimento di riscossione dell’imposta si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dall’art. 78 d.P.R. 131/1986. (S.L.C.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 78; d.P.R. 115/2002, art. 212 824.Decadenza Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1732/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Centurelli Termine di decadenza per la riscossione a seguito di accertamento – Giudizio di rinvio – Omessa riassunzione – Estinzione processo – Definitività accertamento impugnato – Termine di decadenza per la riscossione somme accertate – Applicabilità art. 25 comma 1 d.P.R. 602/1973 – Consegue. La mancata riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 63 comma 2 d.lgs. 546/1992. L’estinzione determina la definitività dell’atto di accertamento originariamente impugnato il quale torna ad essere titolo per l’esecuzione della riscossione, soggetta ai termini di decadenza dell’articolo 25 comma 1, d.P.R. 602/1973 e non al termine decennale di cui all’art. 2953 c.c..(F.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 63; d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 327 825.Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1962/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Riscossione - Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC - Necessità di redazione della relata di notifica – Esclusa – Necessità di sottoscrizione – Esclusa. Alla notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento non si applicano le disposizioni di cui all’art. 149bis c.p.c. con conseguente esclusione della necessità della redazione della relata di notifica e della sottoscrizione certificata del documento informatico trasmesso in via telematica. La sottoscrizione non è necessaria in quanto il requisito di riconducibilità al soggetto che l’ha emessa è soddisfatto dalla certificazione inerente alla certezza della provenienza del soggetto che l’ha inviata. Solo l’acclarata difformità tra il documento allegato e le somme riportate dal ruolo o dal relativo estratto farebbe sorgere il diritto del contribuente a contestare il contenuto. (L.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 826.Rappresentanza Agenzia Entrate Riscossione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2283/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Agente della Riscossione – Avvocato esterno - Estromissione dal giudizio. Il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 1/1/2016 l’Agente della Riscossione, ora Agenzia Entrate Riscossione e così pure l’ Agenzia delle Entrate possano costituirsi solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, con la conseguenza che non è ammessa la delega di rappresentanza ad avvocati esterni. (C.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 11 comma 2; d.lgs. 156/2015, art. 9 comma 1, lett. d) 827.Disconoscimento del diritto di detrazione Commissione tributaria provinciale di Milano Sez. 7, sentenza n. 2365/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani Disconoscimento del diritto di detrazione – Mancato previo accertamento - Illegittimità - Sussiste. È illegittimo il ricorso all’art. 36ter d.P.R. 600/1973 per il disconoscimento del diritto di detrazione della quota d’ammortamento. Per una tale ripresa a tassazione l'ufficio avrebbe dovuto attivare le modalità proprie dell’avviso d’accertamento e non il modulo del controllo cartolare (Conf. Cass. Ord. 5318/2012). (C.P.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter 828.Notifica cartella Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2570/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Di Rosa, Estensore: Mazza Notifica della cartella di pagamento – Impugnazione. Un vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa notifica è del tutto irrilevante ove l'atto risulti essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, sicché deve ritenersi giuridicamente intervenuta la notifica. (G.P.V.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 328 829.Opponibilità al Fisco Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo I - Riscossione – Fondo patrimoniale costituito prima della notifica delle cartelle di pagamento – Opponibilità al fisco – Sussiste. II - Riscossione – Debiti erariali derivanti da attività di impresa – Mancato versamento IVA - Fondo patrimoniale – Opponibilità – Sussiste. I - Il fondo patrimoniale costituito prima della notifica delle cartelle di pagamento rende il vincolo di destinazione dell’immobile opponibile al Fisco. II - L’attività di impresa del contribuente non può considerarsi destinata a soddisfare i bisogni della famiglia. Pertanto, l’obbligazione erariale derivante da tale attività non può ritenersi contratta per far fronte ai bisogni famigliari ed opponibile al fondo patrimoniale. (S.G.) 830. Solidarietà tributaria Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 140/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ferrari Riscossione – Imposta di registro – Solidarietà tributaria – Definizione lite da parte di un condebitore – Rateizzazione della pretesa - Efficacia nei confronti di coobbligato solidale – Sussiste. In materia di imposta di registro, nel caso di soggetti coobbligati in solido trova applicazione l’art. 1306 c.c. a norma del quale è facoltà di un soggetto coobbligato al pagamento dell’imposta opporre al creditore un giudicato favorevole ottenuto da altro soggetto condebitore, se non fondato su ragioni personali. È dunque illegittima la cartella di pagamento notificata ad una parte (venditrice) ed avente ad oggetto l’intero valore accertato con precedente avviso di liquidazione e rettifica, se, in favore della medesima parte, è già intervenuto un giudicato riduttivo del valore accertato e se, contestualmente, il soggetto condebitore (parte acquirente) ha rateizzato le somme relative alla pretesa originaria, ancorché lo stesso non abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto. (S.Me.) Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 831. Formato digitale della cartella Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 9/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Barraco Notifica della cartella in formato digitale – Estensione pdf – Inidoneità - Estensione p7m – Necessità. La notifica via PEC di una cartella non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file con estensione pdf anziché p7m, in quanto solo questo formato ne garantisce integrità, immodificabilità e identificabilità dell’autore. (E.D.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, art. 20 commi 1bis e 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 329 832. Subentro dell’AE Riscossione a Equitalia Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 155/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Leotta Cartella di pagamento – Nullità per attività di Equitalia successiva alla sua estinzione – Non sussiste. L’Agenzia delle entrate-riscossione subentrata ad Equitalia a far data dal 1° luglio 2017 ben può proseguire l’attività di intimazione iniziata da Equitalia, essendo subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici spettanti a quest’ultima. L’eventuale eccezione di nullità basata sull'assunto dell'espletamento di attività di riscossione (nel caso di specie, la notificazione della cartella di pagamento) da parte di Equitalia in data successiva al 1° luglio 2017, e quindi successivamente alla sua estinzione, deve essere provata dal contribuente che se ne dolga. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.l. 193/2016, art. 1 commi 1 e 2 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 330 SUCCESSIONE E DONAZIONE 833.Trust autodichiarato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 393/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Trust di famiglia autodichiarato – Imposta sulle donazioni – Applicabilità – Aliquota e franchigie – Riferimento ai beneficiari attuali. In caso di trust autodichiarato con beneficiari il coniuge ed i figli, si applica l’imposta sulle donazioni con l’aliquota del 4% e le franchigie, non avendo alcun rilievo il fatto che il Notaio rogante e la parte abbiano spinto la loro diligenza fino a prevedere, con una previsione evidentemente assai poco probabile di premorienza ed estinzione di questa immediata discendenza, l’attribuzione dei beni comunque alla discendenza ulteriore, in quanto l’imposta conseguente ad un negozio “attuale” deve fare riferimento ai beneficiari “attuali”, ogni diversa imposta o supplemento di imposta restando semmai applicabile allorquando si verificherà una situazione soggetta a diversa imposizione. (G.Li.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 49; l. 286/2006 834.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1171/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci Imposta sulle successioni e donazioni – Trust – Atto di conferimento – Vincolo di destinazione – Presupposto di imposta – Trasferimenti di beni e diritti. Non è sottoponibile a tassazione in via proporzionale l’atto di conferimento in un trust di determinati beni di proprietà dell’apportatore, poiché i beni in questione non divengono di proprietà del trust, il quale è tenuto a gestirli per il perseguimento e la realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito, indicate nell’atto costitutivo. Non è, quindi, sufficiente, il mero “vincolo di destinazione” (cioè la “segregazione” dei beni conseguente al trasferimento al trust della gestione dei beni in oggetto) per l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni: tale imposta graverà su quanto residuerà dopo la realizzazione delle finalità per le quali è stato istituito il trust e sarà trasferito a favore del beneficiario finale. (A.Ma.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 835.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi I - Trust – Momento Impositivo – Costituzione del vincolo – Beneficiari non indicati – Tassazione senza franchigia. II - Imposta di Donazione - Franchigia per grado di parentela - Trust – Beneficiari non indicati – Tassazione senza franchigia I - Per effetto dell’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 che ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, l’imposta di donazione è applicabile alla costituzione di un Trust. L’istituzione del Trust, infatti, seppure non prevede l’immediato arricchimento dei soggetti coinvolti, costituisce indubbiamente un vantaggio per questi ultimi, realizzando lo scopo di rendere i beni insensibili alla azione dei creditori e, così, garantire la loro conservazione per i soggetti beneficiari. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 331 II - L’imposta sulle successioni e donazioni è applicabile al trust nella misura dell'8%, ovvero senza applicazione di alcuna franchigia per parentela tra beneficiari e disponenti, quando non si è in grado di ricostruire il rapporto di parentela con i soggetti beneficiari perché genericamente indicati. (nel caso in esame, ci si riservava nell’atto istitutivo di nominare in futuro, tra parenti e affini, i beneficiari finali). (L.C.G.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 836.Trust autodichiarato Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1361/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi I – Imposta di successione e donazione – Trust autodichiarato – Conferimento di immobili e partecipazioni sociali – Donazione indiretta – Imposta in misura fissa – Sussiste. II – Imposta di successione e donazione – Trust autodichiarato – Conferimento di immobili e partecipazioni sociali – Assenza di arricchimento patrimoniale - Imposizione – Non sussiste. I - L’istituzione di un trust autodichiarato, costituito con il conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, in quanto la fattispecie è inquadrabile nella donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, senza che avvenga quindi alcun reale trasferimento di beni o arricchimento di persone. L’imposta proporzionale sarà dovuta dai beneficiari al momento del passaggio nelle loro disponibilità. La commissione fa proprio un principio di diritto formulato dalla Suprema corte. II - Il conferimento di beni o partecipazioni in un trust autodichiarato non sconta l’imposta di donazione in quanto il disponente provvede a beneficiare i discendenti non direttamente ma attraverso un trustee (donazione indiretta) in esecuzione di un diverso programma negoziale. Non passando la proprietà al trustee, essendo quest’ultimo un mero gestore ed essendo i beni conferiti destinati ad essere trasferiti ai beneficiari sulla base del programma negoziale, va escluso che si configuri un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, presupposto per l’imposta sulle donazioni. (A.D.) 837.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1399/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey Imposta di successione e donazione – Conferimento di beni in un trust – Donazione indiretta – Segregazione beni – Arricchimento di persone – Non sussiste. La segregazione di beni e diritti conferiti in trust non realizza il presupposto impositivo delle imposte di successione e donazione che, anche con l’estensione delle stesse ai vincoli di destinazione, in coerenza con i principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost., è rimasto quello dell’arricchimento gratuito del patrimonio dei beneficiari; l’imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio; il conferimento dei beni in trust autodichiarato può al limite scontare l'imposta d’atto ossia l'imposta di registro in misura fissa. In particolare, i giudici di secondo grado richiamando una pronuncia dei giudici supremi, hanno statuito che l’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 332 alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (cfr. Cass. n. 21614/2016). Tale principio trova applicazione anche nel caso di un trust non autodichiarato, in quanto il reale trasferimento si concretizza sempre con riferimento alla devoluzione dei beni dal fondo in trust ai beneficiari finali. Non v'è dubbio, infatti, che la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. (U.I.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1; d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; l.286/2000 838.Alternatività Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 1470/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bianchi Donazione indiretta per acquisto immobile – Cumulabilità con l’imposta di registro – Non sussiste. La donazione indiretta finalizzata all'acquisto di un immobile non è autonomamente tassabile ai fini del registro. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, e della conforme interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta non può essere applicata alle donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto. (M.Fa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1 839.Trust 5 Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1566/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Paganini; Estensore: Borsani Conferimento beni immobili – Vincolo di destinazione – Applicabilità imposta sulle donazioni – Sussiste – Aliquota – Beneficiario – Altro trust – Ipotesi residuale – Aliquota 8% - Sussiste. È indubitabile che lo scopo caratteristico e principale del trust sia quello di costituire un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel trust stesso e, pertanto, sotto questo profilo, non vi sono elementi che inducano a ritenere non applicabile anche all’atto di conferimento di beni immobili nel trust l’imposta sulle donazioni ex art. 2, comma 47, d.l. 262/2006. Il diverso principio giuridico esposto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21614/2016 concerneva l’ipotesi di un trust cd. autodichiarato: nella fattispecie, viceversa, i beni conferiti nel trust sono stati, non solo oggetto di un vincolo di destinazione ma anche di un trasferimento a favore di un soggetto terzo (trustee). Per quanto attiene la determinazione dell’aliquota deve essere applicata l’aliquota del 8% 5 In senso conforme Cass. Civ. 30 maggio 2018, n. 13626 che ha ritenuto applicabile l’imposta sulle donazioni all’a?o di dotazione del trust con esclusione delle ipotesi in cui si tra? di trust “autodichiarato”. (M.D.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 333 prevista per le ipotesi residuali in quanto il beneficiario finale è un altro trust (a nulla rilevando ai fini della minore aliquota del 6% che il beneficiario finale di quest’ultimo trust sia un fratello del disponente). (M.D.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 840.Conferimento immobile Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1671/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese Imposta sulle successioni e donazioni – Atto istituito di trust – Conferimento immobile. Al trust, qualora lo stesso abbia durata predeterminata o fino alla morte del disponente e con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, non è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, ma va assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. (D.D’A.) 841.Conferimento di beni immobili nel trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1732/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi Trust – Conferimento beni – Imposte. L’atto istitutivo del trust, se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del settlor, nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa. Invece l’atto dispositivo col quale avviene il conferimento di beni immobili nel trust è assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Soggetto passivo è il trust e, ai fini della determinazione delle aliquote d’imposta, occorre verificare il rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario che è indentificato o è identificabile al momento della costituzione del vincolo. Successivamente la devoluzione ai beneficiari non realizza un presupposto impositivo ulteriore in quanto i beni hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari. (D.D’A.) 842.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1739/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi TRUST – Atto istitutivo – Imposta di registro – Misura fissa – Atto dispositivo – Imposta donazioni – Misura proporzionale. Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale, l’atto istitutivo di un trust è soggetto a imposta di registro in misura fissa, mentre all’atto dispositivo, cioè al conferimento di beni nel trust (o al costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto), è applicabile l’imposta di donazione in misura proporzionale, dovendo comunque considerarsi il rapporto di parentela tra conferente e beneficiario e la relativa franchigia, sempre che sia possibile l’individuazione del soggetto beneficiario (le franchigie rilevano con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente). L’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è imposta nuova anche se essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/1990. La dizione letterale della norma (art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conv. in legge n. 286/2006) evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 334 propria nuova imposta che colpisce semplicemente gli atti che costituiscono vincoli di destinazione. L’imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione bensì direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli. Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all’atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni sono già stati assoggettati ad imposta al momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l’effetto segregativo. (B.I.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47 843.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1881/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore Chiametti Trust autodichiarato – Trasferimento di beni – Non sussiste – Imposta di registro in misura fissa – Sussiste. L’istituzione di un trust cd. autodichiarato (il disponente è anche trustee), con durata coincidente con la vita del settlor, beneficiari i figli di quest’ultimo ed il trust fund costituito da beni immobili, non determina alcun trasferimento effettivo di proprietà di beni in capo al trustee realizzandosi l’effettivo arricchimento a favore dei beneficiari unicamente a seguito della cessazione del trust e della conseguente attribuzione dei beni in trust a questi ultimi, pertanto, solo in tale momento l’imposta ipotecaria e catastale sarà dovuta in misura proporzionale (conf. Cass. n. 21614/2016). (L.V.) 844.Devoluzione beni al beneficiario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1919/2018 del 26 aprile 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo Trust – Atto di devoluzione al beneficiario di beni vincolati in trust – Imposta di donazione – Non soggetto. L’atto di trasferimento dal trust al beneficiario, denominato dal notaio “atto di donazione” con conseguente versamento di imposta in misura fissa ex art. 11 della Tariffa, Parte I del d.P.R. 131/1986, integra in realtà una mera devoluzione al beneficiario di beni vincolati in trust, come tale non assoggettabile a imposta di donazione, conformemente a quanto previsto dalle circolari n. 48 del 2007 e n. 3 del 2008, che prevedono pacificamente in tali casi il versamento dell’imposta al momento della costituzione di un vincolo di destinazione e cioè della segregazione dei beni nel trust e non al momento della devoluzione dei beni al beneficiario. (C.V.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 art. 11 della Tariffa, Parte I 845.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2075/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero Imposta di donazione – Costituzione di vincolo di destinazione – Trust – Applicazione imposte – Sussiste. Il carattere innovativo dell’art. 2, comma 47 del d.l. 262/2002 prescrive quale presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successione e donazioni non già il trasferimento dei beni e dei diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, ma la costituzione Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 335 dei vincoli in sé. Il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti con affidamento ad un terzo della gestione del trust per la realizzazione di tali finalità. (P.C.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; d.lgs. 346/1990; c.c. art. 2645ter 846.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2237/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi Donazione –Imposta sulle donazioni – Trust di garanzia – Presupposto impositivo – Non sussiste. Il presupposto impositivo dell’imposta sulle donazioni è unicamente il compimento di un atto di liberalità e il correlativo ed effettivo arricchimento del beneficiario dell’attribuzione. Pertanto, il trust di garanzia, non essendo un trust liberale, non è assoggettabile all’imposta sulle donazioni. (A.I.) Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 49 847.Trust Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2571/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Bussani Successioni e donazioni – Trust – Costituzione di vincoli di destinazione - Tassazione. La segregazione dei beni in un trust genera un effetto traslativo della proprietà a favore del trustee e va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, fermo restando che, all'atto dello scioglimento o della cessazione del vincolo, non si realizza un ulteriore presupposto impositivo. (M.Gl.) 848.Donazione da voluntary disclosure. Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 5, sentenza n. 83/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Pianta Liquidazione dell’imposta di successione e donazione - Trasferimento somme su c/c cointestato – Assenza atto pubblico – Non rileva. Il trasferimento di somme tramite bonifico configura donazione tipica ad esecuzione diretta, a nulla rilevando l’inosservanza della forma dell’atto pubblico. La dichiarazione di collaborazione volontaria rientra tra i procedimenti di accertamento del tributo. Il dies a quo deve individuarsi dalla data di richiesta di voluntary disclosure, che ha fatto emergere la donazione insita nel bonifico per cui è causa. (C.R.) 849.Trust futuro Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 38/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiodaroli, Estensore: Caldarera Successione e donazione – Trust futuro – Trasferimento beni al trustee - Tassazione in misura proporzionale – Non sussiste. Nel Trust futuro il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è transitorio e costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario del trust. Solo con l’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari si integra il presupposto impositivo, mentre Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 336 l’atto di trasferimento dei beni in capo al trustee è soggetto alla sola tassa fissa di registro e ipo-catastale. (E.Fa.) Riferimenti normativi: d.lgs. 262/2006, art.2 comma 47 850.Liberalità indirette Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 179/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: Petrucci Imposta sulle donazioni – Liberalità indirette – Atto non soggetto a registrazione - Imposta non dovuta – Sussiste. L'imposta sulle donazioni non è dovuta per le liberalità indirette aventi ad oggetto somme di denaro detenute all'estero, non risultanti da atto scritto soggetto a registrazione e che siano state erogate all’estero in favore di un beneficiario non residente in Italia. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 55 e 56bis Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 337 VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI 851.Deduzioni difensive Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 181/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Marini, Estensore: Insinga Violazioni finanziarie e sanzioni – Deduzioni difensive – Mancato accoglimento – Pagamento ridotto. Il comma 7bis, dell’art. 16, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiamando le sanzioni di cui al comma 7, fa riferimento non solo alle sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni difensive, bensì anche a quelle confermate a seguito del mancato accoglimento, le quali possono, pertanto, essere definite con il pagamento ridotto ad un terzo, secondo quanto stabilito dal comma 3. (C.F.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 commi 3, 4, 7 e 7bis 852. Irrogazione sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 244/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Crisafulli Irrogazione sanzioni – Annullamento degli avvisi di accertamento prodromici – Nullità della sanzione - Sussiste. Sono da annullare gli atti di irrogazione sanzioni scaturenti da avvisi di accertamento che, oggetto di altra vertenza, sono stati annullati. L’annullamento delle sanzioni prescinde dal merito ed è dovuto al solo fatto che gli accertamenti da cui derivano sono stati annullati. (G.Bi.) 853.Attività estere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 753/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Malanetto Violazioni finanziarie e sanzioni – Attività estere – Conto corrente estero cointestato –Dichiarazione dei redditi – Quadro RW – Omessa compilazione – Sanzione per intero. In caso di conto corrente estero cointestato, la mancata evidenziazione nel quadro RW della dichiarazione da parte dei cointestatari non comporta che la sanzione vada suddivisa al 50% tra i cointestatari, ma che la sanzione vada irrogata per intero nei confronti di tutti coloro che hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione sul conto, in quanto l’obbligo di dichiarazione grava integralmente su tutti. (N.S.) Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, artt. 4 e 5 854.Ne bis in idem Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 909/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi Sanzioni – Giudizio penale – Giudizio tributario – ne bis in idem – Non sussiste. In tema di sanzioni, in assenza di una condanna penale, è possibile irrogare le sanzioni a carico del contribuente in quanto l’irrogazione delle sanzioni penali e quelle amministrative non contrastano col principio del ne bis in idem, trattandosi di due regimi distinti. (V.Ca.) Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 338 855. Presunzione di conoscenza del questionario Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 959/2018 del 6 marzo 2018, Presidente e Estensore: Paganini Invio a mezzo posta questionario – Deduzione di mancata recezione dell’allegato – Presunzione – Onere di comportamento e obbligo di cooperazione – Conferma della sanzione. Allorché venga notificato a mezzo posta un questionario che il contribuente assume non aver ricevuto, in quanto non contenuto nella busta recante la lettera accompagnatoria, che invece riconosce di essere arrivata a destinazione, la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta. Dalle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, consegue la presunzione di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto. Nel caso di specie, non essendovi incertezza sulla effettiva recezione della busta e della lettera accompagnatoria del questionario, era onere del contribuente dimostrare che tale questionario non era stato effettivamente trasmesso. Ai sensi dell’art. 53 Costituzione, inoltre, è configurabile un obbligo di cooperazione immediata a carico del cittadino, per cui il contribuente, in possesso di tutti gli elementi richiesti dall’agenzia per la sua cooperazione alla stesura del questionario, avrebbe dovuto farsi parte diligente per richiederne altra copia, laddove effettivamente tale atto mancava. (S.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 11; l. 203/1982, art. 4 856. Irrogazione sanzioni Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1336/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: Silocchi Monitoraggio fiscale – Omessa compilazione quadro RW – Sanzioni - Applicazione del “favor rei”. La violazione dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 4, comma primo, d.l. 167/1990, ai fini del c.d. “monitoraggio” delle attività finanziarie detenute all’estero, è sanzionabile autonomamente, non rilevando la sussistenza o meno di evasione fiscale derivate dalle predette attività non dichiarate. Le sanzioni per il mancato monitoraggio sono irrogate in ragione del principio del favor rei, giusta la novella dell'art. 5 del d.l. n. 167/1990, quale modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d) della legge 6 agosto 2013, n. 97. Se le attività finanziarie, come nel caso in esame, sono detenute presso paradisi fiscali, i termini per l’irrogazione delle predette sanzioni sono naturalmente raddoppiati ai sensi dell’art. 12, comma 2ter, d.l. 78/2009, il quale è in vigore dal 1° luglio 2009 e si applica anche agli anni di imposta che, a tale data, non avevano concluso l’originario termine quinquennale di accertamento (nel caso in esame quindi, il termine dilazionato è stato ritenuto legittimo, trattandosi di omissione di redditi 2006 e 2007 in territorio elvetico, i cui termini “originari” di accertamento sarebbero scaduti, rispettivamente, il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013 e quindi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma di contrasto ai paradisi fiscali (Conf. Cass. 2662/2018). (L.C.G.) Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art.5; l. 97/2013 art. 9 comma 1 lett d); d.l. 78/2009 art. 12 comma 2ter Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 339 857.Tributi in genere Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1414/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Micheluzzi Imposte e tasse in genere - Sanzioni fiscali - Sanzioni amministrative - Tutela dell'affidamento – Incidenza sull'obbligazione tributaria - Esclusione - Incidenza sulle sanzioni ed accessori – Sussistenza. Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il principio della tutela del legittimo affidamento del contribuente comporta l'esclusione degli aspetti sanzionatori ed accessori connessi all'inadempimento dell'obbligazione di natura fiscale, ma non impatta sulla debenza delle imposte o dei tributi in generale, la quale è completamente oltre le intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale: tale debenza, infatti, dipende unicamente dalla configurazione oggettiva dei presupposti impositivi. (R.Sg.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 858.Determinazione della sanzione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1457/2018 del 3 aprile 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino Sanzioni – Contratto di locazione pluriennale – Omessa registrazione in termini – Corresponsione imposta prima annualità – Sanzione – Commisurata all'imposta. In caso di omessa registrazione entro il termine di un contratto di locazione pluriennale, la sanzione amministrativa, conseguente alla corresponsione dell’imposta relativa alla sola prima annualità del canone, va commisurata all’ammontare della stessa e non del corrispettivo pattuito per l’intera durata contrattuale, trattandosi, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 del d.P.R. n. 131/1986 e della Nota I) all’articolo 5 della allegata Tariffa, Parte prima, di una legittima applicazione dell’imposta in base alla scadenza annuale, anziché di una concessa rateazione dell’inerente importo complessivo. (M.Gl.) Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3 e art. 5 della Tariffa, Parte I, nota I) 859. Società enti con personalità giuridica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2025/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato Sanzioni – Società enti con personalità giuridica – Causa di forza maggiore vicende personali legale rappresentante – Non sussiste. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Non possono integrare causa di forza maggiore le vicende personali del legale rappresentante sottoposto a procedimento penale e l'azienda sottoposta a sequestro penale. (N.B.) 860.Voluntary Disclosure Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2049/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini Voluntary disclosure – Sanzioni per omessa compilazione del quadro RW – Irretroattività dell’art. 12 del d.l. 78/2009. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 340 L’applicazione retroattiva della presunzione di illecita costituzione di capitali all’estero dell’art. 12 del d.l. 78/2009 agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore è illegittima, sia perché detta norma non prevede alcuna deroga espressa al principio di irretroattività delle norme tributarie prevista dall’art. 3 della legge 212/2000 sia perché è una norma di natura sostanziale, atteso che ha introdotto per la prima volta una presunzione legale e ha inciso sulla ripartizione dell’onere probatorio. (P.C.) Riferimenti normativi: l. 186/2014, art. 1; d.l. 167/1990, art. 5quater; d.l. 78/2009, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 3; Cost., artt. 3, 23, 53 e 97 861.Violazione obblighi di monitoraggio fiscale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2155/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano Violazione obblighi di monitoraggio – Investimenti e attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato – Presunzione di evasione – Retroattività – Non sussiste. L’art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, ai sensi del quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, in Stati a regime fiscale privilegiato, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, non è suscettibile di applicazione retroattiva. La norma ha introdotto una presunzione legale relativa di evasione, con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, ed è destinata ad incidere sulla sua posizione sostanziale: ciò ne esclude l’applicazione a periodi d’imposta antecedenti la sua entrata in vigore. (M.A.C.) Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2 862.Termine di decadenza Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2165/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo Omessa compilazione quadro RW – Provvedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni – Termine di decadenza – Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 – Rilevanza – Art. 43 d.P.R. 600/1973 – Irrilevanza. Le sanzioni irrogate ex art. 5, comma 2, d.l. 167/1990, hanno un titolo autonomo e preesistente, che trova la sua ratio nella constatazione della mera elusione di un obbligo dichiarativo, del tutto indipendente da qualsiasi presunta o reale evasione fiscale, volta a consentire un monitoraggio periodico delle disponibilità finanziarie detenute all’estero. Ne consegue che la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di compilazione della sezione II del quadro RW deve avvenire entro i termini di decadenza previsti dall’art. 20, d.lgs. 472/1997, mentre non trovano applicazione al caso di specie i termini previsti dall’art. 43, d.P.R. 600/1973. (F.Ma.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 43 863.Utilizzo anticipato credito Iva Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 341 Sanzioni - Violazioni in materia di compensazione - Credito IVA - Utilizzo anticipato - Applicabilità nella misura del 30%. Nel caso in cui il credito IVA utilizzato in compensazione non sia inesistente, ma sia stato solo utilizzato anticipatamente, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, pari al 30 per cento. (F.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13 864.Responsabilità del professionista Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2491/2018 del 30 maggio 2018, Presidente e Estensore: Craveia Affidamento di incarico – Culpa in vigilando – Violazioni tributarie – Responsabilità del contribuente – Sussiste. Il contribuente che affida l’incarico degli adempimenti tributari ad un professionista ha l’obbligo di vigilare sul corretto adempimento dello stesso. Ne consegue pertanto che, in caso di culpa in vigilando, il contribuente risponde sia delle obbligazioni tributarie non onorate che delle sanzioni amministrative applicate, salvo che provi che l’infedeltà del professionista era così ben congeniata da impedire al contribuente di avvedersene usando la diligenza che gli compete. (G.P.d.E.) 865. Prescrizione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2523/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zevola Sanzioni tributarie – Termine di prescrizione – Cinque anni. In tema di sanzioni tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, salvo il caso di intervento di sentenza giudiziale, ove in tal caso il termine diviene decennale. (F.B.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20 866.Deduzione fideiussioni rilasciate da de cuius Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 44/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi Fideiussioni rilasciate dal de cuius – Impossibilità azione di regresso – Deduzione ai fini della dichiarazione di successione – Sussiste. La deduzione delle fideiussioni rilasciate dal de cuius è consentita in presenza dei requisiti di illiquidità e non esigibilità del credito garantito, ovverosia di insolvenza del debitore garantito ed impossibilità da parte degli eredi ad agire in via di regresso nei confronti del debitore garantito. Integra l’impossibilità di agire in via di regresso la circostanza dell’intervenuto fallimento del debitore principale avente uno stato del passivo in grado di soddisfare solo i creditori privilegiati. (M.Faz.) Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 21 e 23 867. Sanzioni per responsabilità del professionista Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 108/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Roggero Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 342 Sanzioni amministrative – Responsabilità del professionista – Inapplicabilità a contribuente– Sussiste. La responsabilità fiscale è concetto differente dalla responsabilità contrattuale: la prima compete sempre ed in ogni caso al contribuente, anche in ipotesi di denuncia ai danni del professionista. Il contribuente potrà infatti eventualmente rivalersi nei confronti del professionista per gli inadempimenti inerenti il mandato professionale, il tutto nel contesto della responsabilità contrattuale. Per quanto concerne invece l’applicazione delle sanzioni tributarie deve svolgersi un’analisi fattuale che consideri l’eventuale culpa in eligendo (da verificarsi al momento della scelta del professionista) e la culpa in vigliando (da verificarsi nel corso del rapporto) del contribuente nel contesto del rapporto continuativo instauratosi col professionista. (G.D'A.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 5 e 6 868.Determinazione della sanzione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 dell’8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi Violazioni finanziarie e sanzioni – Determinazione della sanzione unica ad opera del giudice in caso di accertamenti separati – Obbligo – Sussiste. Nel caso in cui il contribuente abbia commesso violazioni della stessa indole, seppure in periodi d’imposta diversi e l’ufficio abbia irrogato le sanzioni separatamente e su ogni avviso, il giudice, nel prendere cognizione dell’ultimo dei ricorsi, deve rideterminare la sanzione complessiva, tenendo conto sia delle violazioni e sanzioni risultanti dagli avvisi, sia di eventuali giudicati intervenuti sulle medesime fattispecie. (L.M.) Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12 comma 5 869.Ritenute Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2455/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Giucastro Sanzioni tributarie – Omessa dichiarazione ed omesso versamento delle ritenute – Duplicazione delle sanzioni – Sussiste. Merita accoglimento l’eccezione secondo cui le sanzioni per omesso versamento delle ritenute non sono dovute perché assorbite da quelle più gravi per omessa presentazione della dichiarazione. Nella mancata dichiarazione sta anche il mancato versamento e l’ulteriore sanzione irrogata con l’atto di contestazione (30% delle ritenute non versate) deve perciò ritenersi assorbita dalla più grave (120% delle ritenute non versate) irrogata con l’atto di accertamento. Applicarle entrambe configurerebbe una duplicazione delle sanzioni per una medesima violazione. (C.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 2 comma 1 e art. 13 870.Riferibilità Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2474/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani Sanzioni - Riferibilità alla persona giuridica – Schermo fittizio – Beneficiario della frode – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 343 Il principio della riferìbilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie risulta recessivo solamente nell’ipotesi in cui la società operi come mero schermo fittizio, poiché in tal caso la responsabilità ricade sul soggetto effettivo centro d’imputazione del rapporto tributario, ossia sul beneficiario della frode. La ratio è quella di evitare che l’interposizione di una società di capitali, soggetto fittizio, consenta all’effettivo beneficiario della frode di sottrarsi dal relativo regime di responsabilità (nella fattispecie in esame, i verificatori, nel contestare la struttura meramente fittizia della società di capitali, non hanno individuato nel ricorrente la figura di effettivo beneficiario della frode). (C.P.) Riferimenti normativi: d.lgs. 269/2003, art. 7 comma 1 871.Atto di contestazione Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2932/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Guidi Atto di contestazione – Sanzione – Quadro RW – Prova documentale dell’omissione – Necessità – Omissione - Difetto di motivazione. L’Atto di contestazione con cui l’Ufficio irroga la sanzione per omessa compilazione del quadro RW, relativo al possesso di attività detenute all’estero, deve essere supportato da adeguata documentazione che dovrà essere prodotta in giudizio nonostante risulti menzionata nella motivazione delle sentenze riguardante la medesima fattispecie in relazione a periodi di imposta precedenti. (A.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 comma 2 872.Violazioni commesse dal consulente tributario Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2940/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti Denuncia all’autorità giudiziaria – Consulente tributario – Culpa in eligendo – Culpa in vigilando – Sanzioni – Non punibilità. La sola denuncia all’autorità giudiziaria del consulente tributario, per aver presentato dichiarazioni non conformi alle risultanze della contabilità, costituisce presupposto sufficiente per l’annullamento del provvedimento irrogativo di sanzioni ma non anche per l’annullamento dell’avviso di accertamento se non viene dimostrata l’estraneità del contribuente all’operato del consulente nonché l’effettività e l’efficacia del controllo effettuato sull’esecuzione del mandato professionale conferito al professionista. (A.G.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5 comma 1 e art. 6 comma 3 873.Responsabilità solidale socio-società Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 175/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Surano Sanzioni amministrative – Socio – Responsabilità solidale con società di capitale – Legittimità – Non sussiste. Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica ex art. 7 del d.l. n.269 del 2003 (convertito con modifiche con la Legge n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 344 quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art 9 del d.lgs. n. 472/1997. (L.M.P.) Riferimenti normativi:d.l. 269/2003, art.7; d.lgs. 472/1997, art.9 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 345 VARIA 874. Fallimento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 717/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Ruta Compensazione tributaria – CondizionI – Procedura fallimentare. Con riferimento alle procedure fallimentari, la compensazione tributaria opera soltanto tra il debito imputabile al fallito ed il credito vantato dal fallito. Resta, invece, esclusa la compensazione relativa ai crediti che siano sorti direttamente in capo alla massa fallimentare nel corso della stessa procedura. (A.K.) Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 56 875.Responsabilità della curatela Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 771/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella Curatela fallimentare – Mancato pagamento di imposte – Responsabilità del curatore – Solo in caso di comportamento contra legem. Per i debiti tributari del fallimento sussiste la responsabilità solidale del curatore solo se il mancato pagamento dell'imposta sia effetto di un comportamento "contra legem" del curatore e non della mera incapienza dell'attivo. Laddove l'Amministrazione finanziaria intenda affermare tale responsabilità in capo alla curatela, essa deve specificare nell'atto di addebito i motivi per cui ritiene vi sia stato un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare. (M.Gl.) 876.Agevolazioni per risparmio energetico Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 947/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi Agevolazioni per risparmio energetico – Ratio della normativa – Beneficio per gli investimenti dei detentori. La normativa di cui all’art. 1 comma 344 e ss. l. 296/2006 e d.m. 19.2.07, non indica quali beneficiari gli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento, ma, piuttosto, si limita ad indicare la tipologia e le caratteristiche che devono avere gli interventi al fine di fruire dell’agevolazione. La ratio sottesa alla normativa, pertanto, non è quella di agevolare gli utilizzatori, ma quella di incentivare i possessori e detentori degli immobili ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico. Né la legge fa distinzione tra soggetti persone fisiche o giuridiche o imprese, per cui nessuna interpretazione sistematica, peraltro non specificata, nella ris. 340/E/2008, è consentita in ordine all’ambito di applicazione oggettiva dell’agevolazione. (R.C.) Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi 344 e ss 877.Notifica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1363/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 346 Notifica – Soggetto trasferito – Assenza di ricerca del nuovo indirizzo – Notifica virtuale per soggetti irreperibili – Inapplicabilità. In caso di mancata consegna di un atto al destinatario, in quanto “trasferito”, al fine della regolare notifica è onere dell’ente notificatore disporre ricerche per accertare la nuova e/o diversa sede del destinatario e procedere alla notifica dell’atto in quel luogo. In caso di soggetto “trasferito”, infatti, non può essere considerata valida la notifica virtuale nelle forme previste per i soggetti irreperibili. (A.D.) 878.Emendabilità dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1567/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Aondio Rettifica dichiarazione – In sede contenziosa – Errori di fatto o di diritto – Sussiste. Al contribuente è riconosciuta la facoltà di opporsi efficacemente alla pretesa tributaria dell’Ufficio in sede di contenzioso allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria commessi in sede di redazione della dichiarazione originariamente presentata: alla dichiarazione tributaria, infatti, non può essere riconosciuta natura di fonte dell’obbligazione tributaria, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale essa rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta con la conseguenza che essa è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa non potendosi precludere al contribuente di dimostrare l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati. (M.D.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 879.Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1677/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese Dichiarazione integrativa – Errore – Termine – Emendabilità della dichiarazione in corso di causa. Il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi, frutto di errore nella dichiarazione già presentata, anche oltre il termine previsto dall’art. 2 comma 8 bis del d.P.R. 322/1998 e fino in sede processuale. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis 880.Effetti illegittimità costituzionale Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1704/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini Addizionale all’Ires – Art. 81 commi 16, 17 e 18 Legge 112/2008 – Dichiarazione illegittimità costituzionale – Norma – Applicazioni retroattive. L’art. 81, commi 16, 17 e 18 della Legge 112/2008, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 10/2015. Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc perchè tali sentenza hanno per presupposto la invalidità originaria della legge dichiarata incostituzionale, fermo restando il principio che gli effetti della incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo. Non è esaurito il rapporto che nasce dalla impugnativa di un diniego di rimborso, salvo che sia intervenuta decadenza o estinzione per prescrizione. Nel caso di specie, il contribuente ha, pertanto, diritto al rimborso, tempestivamente Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 347 richiesto, relativo alle somme versate in base alla norma dichiarata incostituzionale. (D.D’A.) 881. Presupposti legittimo affidamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1719/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Fazzini Legittimo affidamento – Presupposto. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito dall’art. 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212, implica un’attività dell’Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di “apparenti” legittimità e coerenza dell’attività stessa in senso favorevole al contribuente. Non integra comportamento univoco dell’Amministrazione, idoneo ad rigenerare il legittimo affidamento, la semplice mancanza di effettuazione di attività di controllo in anni pregressi. (D.D’A.) Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 882.Violazioni formali Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1720/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio Sanzioni – Violazione. Nelle ipotesi di violazioni che non comportino alcun debito di imposta e quindi da definirsi “meramente formali”, la legge non consente l’irrogazione di sanzioni. Il principio è legislativamente previsto sia dall’art. 6 comma 5 bis d.lgs. 472/1997 che dall’art 10 comma 3 l. 212/2000. (D.D’A.) Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis; l. 212/2000, art. 10 comma 3 883.Associazione Sportiva Dilettantistica Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2050/2018 del 7 maggio 2018. Presidente e Estensore: D'Agostino Associazione Sportiva Dilettantistica – Riconoscimento del CONI – Accertamento dei presupposti.. Ancorché sia devoluto al CONI il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica di una società, tale riconoscimento rappresenta solo la premessa affinché l'Amministrazione finanziaria possa verificare la ricorrenza dei presupposti perché l'A.S.D. possa usufruire dei benefici fiscali, non potendo, il riconoscimento del CONI, tradursi in un privilegio di "aprioristica esenzione" da ogni verifica sostanziale. (M.Gl.) 884.Transazioni finanziarie su titoli derivati Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1184/2018 del 4 luglio 2018, Presidente e Estensore: Labruna Imposta per transazioni finanziarie su titoli derivati – Società estera – Titolo emesso da società residente – Rinvio alla C.G.U.E.. In tema di imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'art. 1 commi da 491 a 500 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovrà pronunciarsi sul seguente quesito: "Se gli artt. 18, 56 e 63 del T.F.U.E. ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 348 sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso". (M.Gl.) 885.Annullamento in autotutela Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2454/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Sciarini Diritto del contribuente – Riconoscimento – Termine ragionevole – Verifica da parte del giudice di merito. Nonostante non sia previsto uno specifico termine per l’emissione del provvedimento in autotutela, l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di agire nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impone il riconoscimento in termini ragionevoli del diritto del contribuente. Spetta al giudice di merito stabilire, volta per volta, considerando la situazione concreta, se il tempo impiegato dalla Pubblica Amministrazione sia o meno rispettoso delle regole indicate. (L.Sa.) 886.Operazioni di finanziamento Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2494/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Gentili Ritenuta sui dividendi – Cartolarizzazione sintetica - Credit default swap – Natura di copertura – Interposizione dello SPV nell’operazione di finanziamento – Non sussiste. La cartolarizzazione sintetica di crediti derivanti dal prezzo di strumenti derivati CDS (credit default swap) stipulati tra una banca (originator) e il veicolo (SPV), non ha causa finanziaria ma una finalità di carattere assicurativo, configurandosi come un negozio giuridico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. volto alla gestione del rischio di credito. I fondi raccolti dal veicolo (SPV) attraverso l’emissione delle credit linked notes non sono, infatti, utilizzati per pagare all’originator il prezzo di acquisto dei crediti ma sono investiti dallo SPV in titoli ad alto rating e basso rendimento, depositati (“fondo di garanzia”) presso una banca (“banca depositaria” anch’essa ad alto rating) per coprire il rischio di credito. L’originator rimane dunque l’unico titolare del credito il cui rischio è coperto dal CDS (nel caso di specie derivante da contratto di finanziamento). Nel caso di insolvenza del debitore dell’originator (rischio coperto dal CDS), lo SPV è tenuto a corrispondere al primo il corrispettivo previsto dal CDS. In caso contrario, l’originator è tenuto a corrispondere allo SPV un premio commisurato al rischio coperto. Il rendimento dei titolari delle notes emesse dallo SPV è dunque subordinato all’insolvenza del debitore originario. Orbene, in tale contesto, non si può sostenere che i beneficiari effettivi del finanziamento siano i titolari delle notes emesse dallo SPV dal momento che quest’ultimo, non divenendo titolare del credito il cui rischio è coperto dal CDS, non può qualificarsi come soggetto finanziatore. Ne consegue che, anche qualora lo SPV sia un soggetto non residente, non è applicabile agli interessi corrisposti nell’ambito dell’operazione di finanziamento coperta dal CDS la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta di cui all’art. 27, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. (G.P.d.E.) Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27 comma 5 Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 349 887.Disconoscimento fotocopie Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2526/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Monfredi Fotocopie – Disconoscimento generico – Valenza del documento prodotto – Assenza elementi differenza dall’originale – Invalidità contestazione – Consegue. Il disconoscimento della copia della relata di notifica è validamente assolto quando il contribuente espone in maniera chiara in che cosa la copia differisce dall’originale, pena l’invalidità della contestazione. (F.B.) Riferimenti normativi: c.c., artt. 2712 e 2719 888.Valore normale cessione di contratto di leasing Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D’Agostino Contratto di locazione finanziaria – Valore normale – Sopravvenienza attiva fiscale – Attualizzazione – Tasso di interesse implicito – Tasso corrente di mercato. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, utile alla determinazione della sopravvenienza attiva fiscale, si calcola mediante l’attualizzazione dei rimanenti flussi finanziari previsti dal contratto, utilizzando il tasso corrente di mercato al momento della cessione, non già il tasso di interesse implicito (effettivo) del contratto di leasing. (M.Le.) 889.Beni oggetto di misure preventive Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2972/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna Redditi – Tassazione – Confisca e sequestro – Amministrazione giudiziaria – Pronuncia giudiziaria definitiva. La legge 159/2011, norma a carattere innovativo, dispone della tassazione dei redditi prodotti da beni oggetto di sequestro/confisca. Il momento impositivo sorge solo con la definitività del procedimento giudiziario, in capo al soggetto a cui tali beni saranno assegnati, non essendo l’Amministrazione giudiziaria debitrice di imposta per i redditi prodotti dai beni durante l’attività gestoria temporanea. (M.Le.) 890.Cancellazione società dal registro imprese Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3027/2018 del 29 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi Società cancellata – Ultrattività – Responsabilità – Non sussiste. L’art. 28 del d.lgs. 175/2014 ha portata innovativa e non ha pertanto alcuna efficacia retroattiva. La responsabilità dei liquidatori ex art. 36 d.P.R. 602/1973 non opera in assenza della dimostrazione dei presupposti contemplati dalla disposizione. (M.Le.) 891.Emendabilità della dichiarazione Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 108/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: De Petris, Estensore: Diana Dichiarazione – Agevolazioni fiscali non godute – Dichiarazione integrativa – Termine decadenza – Non sussiste. Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 350 Al contribuente deve essere riconosciuta la possibilità di presentare dichiarazione integrativa per usufruire di agevolazioni fiscali non godute. Una dichiarazione è emendabile fino alla sede contenziosa anche se scaduto il termine di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8bis (conf. Cass. nn. 13378/2016 e 26550/2016). (A.Fe.) 892. Imposta di bollo Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Bonamartini Imposta di bollo – Atti di espropriazione. L’esenzione dall’imposta di bollo è prevista per atti e documenti relativi a procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità solo nel caso in cui sia parte un’amministrazione dello Stato o un ente pubblico. (E.Cal.) Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, art. 22 893.Notifica atti tributari Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2263/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: D’Andrea, Estensore: Bersani Consegna al portiere – Assenza raccomandata informativa – Difetto di notifica. In caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale e nelle mani del portiere, si rende necessario, al fine del perfezionamento della notifica, l’invio di una seconda raccomandata informativa dell’avvenuta notifica. (L.T.) Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 7 894.Cedolare secca Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2614/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone Cedolare secca – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo È corretta l'interpretazione secondo cui tutta la normativa sulla cedolare secca concerne il locatore dell'unità immobiliare, quando, come nel caso di specie, sia pacifico che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliare ad uso abitativo. È il locatore a non dover svolgere attività di impresa, arti o professioni, mentre è ininfluente la natura giuridica del locatario. (G.P.V.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 3 comma 6 895. Imponibilità proventi soggetti a misure cautelari Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 193/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo Proventi derivanti da attività illecite – Sequestro conservativo – Imponibilità – Sussiste. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge 537/1993, sono soggetti a tassazione i ricavi derivanti da condotta illecita accertata con sentenza penale, ancorché sottoposti a sequestro conservativo, se non già oggetto di provvedimento di sequestro o confisca penale. Il carattere transitorio della misura cautelare, dalla quale deriva la temporanea Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia 1° Semestre 2018 351 indisponibilità dei ricavi di provenienza illecita e non già la perdita definitiva degli stessi, non è circostanza idonea ad escludere i proventi illeciti dal computo del reddito imponibile. (S.Me.) Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4 896.Cedolare secca Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 222/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Marcialis Cedolare secca – Immobile ad uso abitativo – Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale – Locatario società – Applicabilità. Il regime della cd. “cedolare secca” è applicabile in caso di locazione di immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica ad una società, se il locatore persona fisica non esercita un’attività imprenditoriale, poiché, per usufruire del predetto regime, il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, mentre nessuna limitazione è indicata in capo al locatario. (L.F.C.) Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 3 comma 6 897.Regime fiscale di favore enti associativi Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 21/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente e Estensore: La Salvia Enti associativi – Regime fiscale di favore. L’attività relativa all’esercizio di bar interno ad un circolo ARCI, ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno, può considerarsi complementare a quelle svolte dall’ente in attuazione degli scopi culturali. (E.D.M.) Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 5 898.Giochi e lotterie Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 76/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Cagnoli Giochi e Lotterie – Obbligo solidale al pagamento imposta – Sussiste. Chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è solidalmente obbligato al pagamento della imposta e delle relative sanzioni. L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è quindi dovuta anche allorquando la raccolta di gioco avviene a distanza e anche in assenza di concessione e di licenza di pubblica sicurezza. (L.M.P.) Riferimenti normativi: d.l. 504/1998, art. 3

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