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Vendita della licenza taxi: l’Agenzia prova a riqualificare la vendita come cessione di attività per chiedere in pagamento una parte del prezzo, ma la CT annulla tutto. La voltura della sola licenza non consente la riqualificazione

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Massima: La licenza taxi è solo una delle componenti dell'organizzazione aziendale che comprende anche l'autovettura, il tassametro e lo strumento radiofonico di radio taxi. La cessione/voltura della sola licenza non consente all'ufficio di riqualificare il negozio in "cessione di attività di autista con auto pubblica" con conseguente tassazione proporzionale”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 22

Sentenza del 07/03/2019 n. 1043 -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per O.C. e P.C., appellanti: riforma della sentenza e annullamento dell'avviso di liquidazione anno di imposta 2011, con vittoria di spese.

Per DPI Milano, appellata: rigetto dell'appello, con vittoria di spese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Preliminarmente la Commissione ravvisata la connessione, trattandosi di cedente e cessionario, riunisce i separati appelli in epigrafe meglio indicati.

Con l'avviso di accertamento di cui è copia in atti, l'Agenzia delle entrate ha qualificato come cessione di "attività di autista con auto pubblica'', ed ha tassato con l'imposta di registro del 3 per cento, la scrittura privata 17 maggio 2011, pure in atti, con cui il sig. O.C. dichiarava di cedere per 220.000,00 euro al sig. F.C., che accettava, "l'attività di autista con autopubblica con servizio da piazza (Taxi) di cui alla licenza n. XXX rilasciata dal Comune di Peschiera Borromeo prestando assenso acché il sig. P.C. possa addivenire alla voltura della licenza n XXX suindicata ... "

La CTP di Milano con sentenza nr. 4194/10/17 depositata in data 15 giugno 2017 ha accolto parzialmente i ricorsi dei contribuenti così motivando: "Gli avvisi opposti risultano motivati con affermazioni di nuovo ribadite nella risposta (negativa) 9 maggio 2016 alla istanza di autotutela, e comunque in modo tale da consentire l'esercizio del diritto alla difesa, difatti ampiamente esercitato, e quindi si sottrae ad ogni censura sotto il profilo motivazionale. Nel merito, diversamente da quanto ritenuto da altri giudici di merito ed in conformità con un orientamento espresso anche in sede comunitaria sulla tassabilità di ogni contratto che abbia per oggetto il trasferimento di "un'entità economica stabile e adeguatamente strutturata ed autonoma", questa Sezione ritiene che la scrittura privata in atti non abbia per oggetto una licenza (che è per definizione un provvedimento amministrativo "ad personam" bensì un'attività caratterizzata da un mezzo strumentale adibito al trasporto di persone - comunemente denominato taxi - col relativo avviamento che pure ne costituisce una componente economica apprezzabile, e quindi in sostanza, una piccola azienda idonea ad operare nella stessa zona, sia pure subordinata alla condizione che il competente Comune, nell'ambito delle sue prerogative istituzionali, ritenga di "volturare" la licenza ad altro nominativo. Se ne trae una conferma inequivoca nel fatto che la cessione dell'attività e del mezzo strumentale necessario per proseguirla (quindi di una micro-azienda, sia pure di carattere personale o artigianale) avviene per un prezzo non irrilevante, come avverrebbe se invece si trattasse soltanto di variare una autorizzazione amministrativa o di emetterne una intestata a diverso soggetto. Per tali motivi la pretesa di applicare sul prezzo pattuito l'imposta di registro con l'aliquota del 3 per cento, specifica di ogni trasferimento ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R.131/1986, non può che ritenersi fondata: non altrettanto quella di aggiungervi le sanzioni amministrative per mancata o tardiva denuncia di trasferimento, poiché, da un lato, sono ben note le pregresse oscillazioni della prassi in ordine alla tassabilità di siffatte cessioni, e dall'altro le stesse disposizioni dell'Amministrazione al riguardo risultano emanate per la prima volta nel 2013, successivamente alla stesura della scrittura privata per cui è causa, sicché i ricorrenti all'epoca della cessione non potevano certamente tenerne conto. Considerato l'esito del giudizio, le relative spese devono essere compensate tra le parti costituite".

Avverso tale decisone propongono distinti appelli i due contribuenti lamentando l'erroneità del primo deciso lamentando l'errata valutazione dei fatti e la insussistenza dì un trasferimento di attività economica nel caso della "voltura" della licenza amministrativa. Argomentano che la autorizzazione amministrativa, come la licenza taxi che riguarda la presente controversia, non è un bene del quale il privato può disporre liberamente giacché la voltura è soggetta al provvedimento discrezionale del Comune che l'ha rilasciata. Non si tratta, quindi, dì cessione di una piccola azienda con possibilità di valutazione dell'avviamento come erroneamente hanno affermato i primi giudici anche perché non è stato ceduto alcun bene ma è solo stata trasferita la licenza. Sul punto indica che la CTP dì Milano si è pronunciata in senso diametralmente opposto alla decisione impugnata con la sentenza nr. 1886/2015 e CTP Milano sentenza 4249/17.

Gli appellanti ripropongono anche le eccezioni di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione, per violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, DPR 131/86, nonché per difetto di prova dell'avvenuta cessione dell'azienda da parte dell'ufficio impositore.

Concludono come in atti.

Resiste l'Agenzia delle Entrate, che chiede in via preliminare la riunione dei procedimenti nonché la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da C.O. in quanto non notificato al C.P.. Insiste per la conferma della sentenza impugnata e il passaggio in giudicato in punto di motivazione dell'avviso di liquidazione in quanto non riproposto nell'appello. Sostiene che la sentenza non è passibile di censura in quanto sulla configurabilità della cessione di azienda in caso di trasferimento della licenza taxi si sono pronunciate commissioni tributarie regionali e la DRE Lombardia, con nota del 25111/2013, ha espressamente qualificato la cessione della licenza taxi come cessione di azienda.

Propone appello incidentale in punto di annullamento delle sanzioni atteso che nel caso di specie non sussistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione di una disposizione in quanto, all'atto della cessione della licenza, l'orientamento giurisprudenziale era già consolidato in senso favorevole per l'amministrazione finanziaria.

Conclude come in atti.

Gli appellanti depositano in data 30 novembre 2018 una memoria per contrastare le controdeduzioni dell'Ufficio.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti nel quale si da atto della riunione dei procedimenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli riuniti sono meritevoli di accoglimento.

La Commissione premette in punto di decisione:

- il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 Disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Ciò premesso, si osserva preliminarmente che non sussiste la lamentata inammissibilità dell'appello sollevata dall'Ufficio atteso che entrambe le parti private sono appellanti e non vi è alcuna necessità di una notifica dell'appello reciproca poiché gli interessi portati sono i medesimi.

Non si è neppure formato, come sostiene l'Ufficio, alcun giudicato sulla sentenza emessa dalla CTP atteso che entrambi gli appellanti hanno riproposto le questioni di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione.

Sulla questione specifica si osserva che dalla lettura dell'avviso di liquidazione emerge che l'Ufficio ha esposto le ragioni del suo operato facendo riferimento all'atto di trasferimento, all'attività istruttoria operata a seguito dei documenti fomiti dopo la richiesta formulata con il questionario, agli esiti del contraddittorio con le parti e al riferimento normativo per la liquidazione dell'imposta di registro nella misura del 3% sull'importo dichiarato nella scrittura privata.

Il punto nodale della controversia riguarda, invece, la qualificazione, ai fini dell'applicabilità della imposta di registro e non delle imposte dirette, della scrittura privata intervenuta tra le parti con le quali è stata trasferita la "licenza taxi".

Nell'art 2555 codice civile, l'azienda è definita come il "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Gli elementi centrali nella definizione del concetto di azienda sono costituiti:

- dal requisito dell'organizzazione dei beni, ossia il collegamento funzionale fra i beni di un complesso produttivo unitario;

- dal requisito della strumentalità per l'esercizio dell'impresa, nel senso che se è configurabile un'impresa senza azienda, non appare invece possibile parlare di azienda al di fuori di un contesto di tipo imprenditoriale.

In linea generale. la cessione dell'azienda è caratterizzata da:

- onerosità della transazione (pattuizione di un corrispettivo dovuto dal cessionario);

- trasferimento a titolo definitivo della proprietà dell'azienda.

È evidente che nel caso in esame ci sì trova in presenza della voltura della sola "licenza" che è una delle componenti dell'organizzazione aziendale comprendente anche l'autovettura, il tassametro, lo strumento radiofonico di radio taxi, componenti che, nel caso in esame non sono state cedute.

Si osserva, inoltre, che il trasferimento della licenza è effettuato dall'autorità comunale, munita del potere di rilascio, su domanda del titolare e alla persona da lui indicata previa verifica dei presupposti di legge e che, pertanto, il trasferimento della licenza non rientra nella disponibilità negoziale delle parti.

Alla luce di quanto sopra esposto si deve escludere che l'accordo sottoscritto dalle parti il 17 maggio 2011 dia luogo ad una "cessione di licenza taxi" assoggettabile all'imposta di registro giacché le parti si sono limitate a regolare la peculiare fattispecie di cui 10 del Regolamento del Comune di Milano approvato dal consiglio comunale con delibera nr. 66 del 17 luglio 2000 che disciplina il trasferimento delle licenze e lo subordina alla verifica della sussistenza di specifici requisiti in capo al soggetto designato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di I° grado, accoglie i ricorsi dei contribuenti. Condanna l'Ufficio alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per ognuno dei contribuenti, oltre oneri di legge.

 

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