Stampa questa pagina

Introduzione virtuale nei depositi IVA: è sufficiente l’autofatturazione. Confermato l’annullamento. Agenzia delle Dogane rimborserà le spese processuali

Scritto da
Vota l'articolo!
(1 Voto)

Estratto: “rappresenta principio ormai consolidato (…) quello per cui l'I.V.A. conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio”.

***

Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

ALCUNI DEI SERVIZI DEI PROFESSIONISTI

DEL NOSTRO NETWORK

DIPARTIMENTO TRIBUTARISTI

 Ti difendiamo da cartelle, avvisi di accertamento o verifiche fiscali, e combattiamo nel processo per farti ottenere l’annullamento o ti rappresentiamo per trovare un accordo con l'Agenzia delle Entrate e ridurre il debito;

 Ti aiutiamo, grazie agli strumenti della pianificazione internazionale: - a proteggere il tuo patrimonio, conti correnti, immobili, beni, e renderli "intoccabili", con trust, società estere od altri strumenti avanzati di protezione; - a ridurre o azzerare le tasse pianificando il trasferimento all'estero della tua impresa, attività e/o dei tuoi assets, aprendo società estere, o trasferendo la tua residenza fiscale all'estero, utilizzando tutti i paradisi fiscali a tuo vantaggio; - a creare un PIANO B, per tutelarti qualsiasi cosa accada in Europa, anche acquisendo molteplici permessi esteri di residenza permanente o di lungo periodo, o persino seconde cittadinanze;

DIPARTIMENTO PENALISTI

 Ti difendiamo e creiamo per te la strategia migliore per arrivare alla tua assoluzione totale.

DIPARTIMENTO CIVILISTI

 Ti aiutiamo a far valere le tue ragioni, e puoi affidarci il compito di scrivere e diffidare o “denunciare” - in qualità di tuoi avvocati - chi non ti ha pagato o chi ti sta recando un danno od un disagio.

Se sei un professionista e vuoi unirti al network clicca qui.

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 14997 del 31 maggio 2019

Rilevato che

l'A. S.R.L. (d'ora in avanti, breviter, "A. ") propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Roma, avverso gli avvisi di accertamento con cui l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, contestandole la sussistenza dei presupposti per avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, provvide alla ripresa, nei propri confronti, dell'I.V.A. non versata all'atto dell'importazione, per essere stata la merce interessata dai controlli dell'Ufficio illegittimamente immessa in libera pratica, stante la sua introduzione solo virtuale nei depositi I.V.A.; che la C.T.P. accolse il ricorso con sentenza 242/04/10, impugnata dall'AGENZIA DELLE DOGANE innanzi alla C.T.R. del Lazio: quest'ultima, con sentenza 61/9/2013, depositata il 14.3.2013, respinse l'appello e confermò la gravata decisione osservando come (a) la merce in questione, sebbene non scaricata dal veicolo ove era stata allocata, era stata comunque fisicamente introdotta nel deposito e presa in carico dal relativo gestore ("le merci trasportate.. .sono state introdotte attraverso l'impiego di un automezzo tipo Volvo in retromarcia nel deposito ove, se pure non scaricate dai mezzi di trasporto, erano state preso in carico dal gestore che ne aveva verificato la consistenza e l'integrità dei colli, realizzando quindi appieno le condizioni di custodia proprie dello schema del deposito a cui la normativa Iva sulle importazioni ricollega i vantaggi tributari" -cfr. motivazione, p. 5, sub § 4) e (b) in ogni caso, l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'I.V.A. all'importazione mediante il meccanismo del revers charge escludesse in nuce la legittimità della ripresa del medesimo tributo operata dall'Ufficio;

che avverso tale decisione l'AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Si è costituita, con controricorso, la A., la quale ha altresì depositato memoria ex art. 380.bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che

con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, lett. a, del Reg. CE n. 2913/1992 (cd. C.D.C.), nonché dell'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che le modalità di introduzione della merce importata dalla A. nel deposito I.V.A. fossero idonee a consentire alla stessa di fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 50-bis cit.; che con il secondo motivo l'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto idonea ad escludere le riprese I.V.A. in questione l'autofatturazione successivamente compiuta, al riguardo, dalla A. (cd. reverse charge); che tale secondo motivo - da esaminare, per questione di pregiudizialità logica, in via preliminare - risulta infondato, con conseguente assorbimento del primo e complessivo rigetto del ricorso; che, in proposito, rappresenta principio ormai consolidato - cui la C.T.R. del Lazio si è attenuta (cfr. ult. pagina della motivazione, sub § 5) - quello per cui l'I.V.A. conseguente all'importazione costituisce un tributo interno non assimilabile ai dazi, sebbene con essi condivida il fatto di trarre origine dall'importazione nell'Unione e dall'introduzione nel circuito economico degli Stati membri, sicché può essere assolta mediante il meccanismo contabile del reverse charge, che non configura di per sé un congegno elusivo o frodatorio (Cass., Sez. 5, 6.4.2018, n. 8473, Rv. 647691-02. Ancor più di recente, cfr. Cass., Sez. 5, 14.2.2019, n. 4397, non massimata): nel sistema del reverse charge, infatti, l'obbligo di autofatturazione e le relative registrazioni assolvono una funzione sostanziale in quanto, compensandosi a vicenda con l'assunzione del debito avente ad oggetto l’IVA a monte e la successiva detrazione della medesima imposta a valle, comportano che non permanga alcun debito, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione (Cass., Sez. 5, 19.5.2017, n. 12649, Rv. 644152-01); che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna DELL'AGENZIA al pagamento, in favore della A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della A. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) per compenso professionale, oltre 15% su tale importo, per rimborso forfetario spese generale, ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16.4.2019.

 

***

Vai alla Pagina Principale e usa il modulo per contattarci e richiedere una consulenza: https://www.studiotributariodlp.it 

***

Letto 1035 volte
DLP

Related items