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Cassazione: L’Agenzia non spedì l’invito al contraddittorio preventivo. Ferramenta ottiene l’integrale annullamento dell’avviso.

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Estratto:costituisce ius receptum, infatti, che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente" (Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009)”.

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Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Ordinanza del 23/05/2018 n. 12696 -

RILEVATO CHE:

- XXX impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2003 per Iva, Irpef ed Irap emesso sulla base dello studio di settore previsto per il commercio al dettaglio di ferramenta, con cui erano stati determinati maggiori ricavi per Euro 53.773,00;

- l'impugnazione, accolta in primo grado, veniva respinta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva fondato l'accertamento ed irrilevante la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio;

- la società contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi;

- l'Agenzia deposita comparsa ai fini della partecipazione all'udienza di discussione;

CONSIDERATO CHE:

- il primo motivo denuncia violazione di legge sostanziale per aver la CTR ritenuto la legittimità dell'accertamento, fondato su studi di settore, nonostante il mancato invito al contraddittorio preventivo; evidenzia, inoltre, che i ricavi dichiarati si collocavano all'interno dell'intervallo di confidenza previsto dallo studio di settore, sicché la valutazione operata integrava una errata valutazione della realtà aziendale;

- il secondo motivo lamenta vizio motivazionale in relazione al mancato apprezzamento della documentazione prodotta intesa a dimostrare l'applicazione di un diverso indice di ricarico;

- il primo motivo è fondato;

- costituisce ius receptum, infatti, che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente" (Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009);

- nella specie, a fronte del mancato avvio del contraddittorio endoprocedimentale, la CTR, in violazione dell'anzidetto principio, ha affermato, disattendendo la relativa eccezione del contribuente, che "la mancata convocazione del contribuente al contraddittorio non può essere causa di nullità del successivo accertamento... neppure in fattispecie di studi di settore";

- il secondo motivo resta assorbito;

- la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;

- le spese del giudizio, caratterizzato da esiti alterni ed atteso l'intervento regolatore delle Sezioni Unite, vanno integralmente compensate con riguardo ad ogni fase e grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio per ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2018

 

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