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L’Agenzia delle Entrate non può tassare la vendita di un impianto fotovoltaico come se fosse una “cessione d’azienda”. La CTR della Lombardia rigetta l’appello dell’Agenzia Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Massima: “Nel caso di vendita di un impianto fotovoltaico, anche se unitamente alla superficie vengono vendute le attrezzature (e i rapporti contrattuali per il suo sfruttamento commerciale), queste devono essere considerate strumenti per la produzione di energia elettrica senza che l'imprenditore abbia nulla da organizzare e coordinare perché hanno una funzione unica e prestabilita senza possibilità di variazione. Ne discende che, mancando l'elemento dell'organizzazione essenziale alla nozione d'azienda, la vendita di un impianto fotovoltaico non costituisce cessione d'azienda o di ramo d'azienda”.

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Comm. Trib. Reg. per la Lombardia Sezione/Collegio 5

Sentenza del 19/04/2018 n. 1812

Testo

Conclusioni della parte appellante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano: "piaccia a codesta on. Commissione Tributaria Regionale così statuire: 1) accogliere l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, confermare integralmente la pretesa erariale recata dall'atto impositivo di cui è causa; 2) condannare controparte alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, come da nota allegata".

Conclusioni della parte resistente X S.r.l. a socio unico: "chiede che codesta on. Commissione dichiari inammissibile ed infondato l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate confermando quanto già stabilito dalla sentenza di primo grado della Commissione Tributaria di Milano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Fatto e svolgimento del processo

Con atto rogito notaio XXX di Cinisello Balsamo in data 27.12.2012, la società XXX S.p.a., definita quale realizzatrice di impianti fotovoltaici, dall'analisi dei luoghi fino al collaudo finale dell'impianto, alle comunicazioni ed alle formalità previste per immettere in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto, premesso di avere acquistato dalla società XXX S.r.l. il diritto di superficie sul lastrico di un fabbricato industriale sito in Molfetta, per la durata di 25 anni e di avere realizzato su detto lastrico un impianto fotovoltaico, ha venduto alla società XXX S.r.l. con sede in Milano, la proprietà superficiaria dell'impianto di cui si tratta, con i relativi accessori tecnici e gli impianti necessari per permettere il regolare allaccio dell'impianto alla rete elettrica nazionale, al prezzo di € 3.121.946,86 oltre all'IVA al tasso del 10%.

All'art. ottavo dell'atto di vendita, le parti hanno testualmente convenuto: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8-ter del D.P.R. n° 633/72, come introdotto dal D.L. n° 223 del 04.07.2006, la società venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che il presente atto ha per oggetto un immobile non abitativo e strumentale per natura e/o sue pertinenze, che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; pertanto detto trasferimento è soggetto all'imposta fissa di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% ed 1%".

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il di Milano, Ufficio Territoriale di Cinisello Balsamo, preso atto di quanto sopra, ha ritenuto che l'operazione commerciale intervenuta tra le parti non fosse una vendita, bensì una cessione di azienda, in quanto con essa sono state trasferite non solo le attrezzature, ma anche tutti i diritti e i benefici conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. Nella fattispecie, secondo l'Ufficio accertatore, l'impianto si configura come un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività autonoma di impresa, la cui cessione costituisce una cessione di azienda, o ramo di azienda, soggetta all'imposta complementare di registro nella misura del 3% del valore. Premesso quanto sopra, l'Ufficio ha proceduto, in applicazione degli arti. 51 e 52 del D.P.R. n° 131/1986, alla determinazione del valore venale complessivo del ramo di azienda oggetto di cessione, individuandolo nella misura di € 4.527.770,00 di cui € 3.121.946,00 per le attrezzature ed € 1.405.824,00 per l'avviamento commerciale. L'Ufficio ha proceduto alla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, quantificando l'imposta di registro in € 135.833,16 e la maggiore imposta ancora dovuta dalla società cessionaria in € 44.953,35 oltre sanzioni.

Avverso tale atto, la soc. XXX S.r.l. ha interposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con la sentenza oggetto del presente gravame, ha ritenuto fondate le ragioni della Ricorrente.

L'Ufficio ha proposto ricorso in appello per la riforma della sentenza di cui si tratta, affidato ai seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione relativamente alla ritenuta carenza di prove in merito alla qualificazione del contratto intervenuto tra le parti, quale cessione di ramo di azienda. Al contrario, l'Ufficio ribadisce di avere dimostrato come il negozio giuridico abbia comportato non soltanto il trasferimento da un soggetto all'altro delle attrezzature, ma anche di tutti i diritti e gli interessi legittimi conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. Si tratta di un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività autonoma di impresa e quindi di un'azienda, ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., la cui cessione deve essere assoggettata a imposta di registro in misura proporzionate.

XXX S.r.l. si è costituita nel giudizio di appello con memoria di controdeduzioni in data 21.07.2016, ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza, anche sotto il profilo fiscale, dell'atto di vendita di impianto fotovoltaico, rogito notaio XXX, ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza pubblica di discussione erano presentì i difensori di entrambe le parti i quali, illustrate le rispettive difese, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso in appello non è fondato e deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Il di Milano, Ufficio Territoriale di Cinisello Balsamo ha proceduto alla verifica della regolarità fiscale e del corretto assolvimento dell'onere tributario delle parti, relativamente all'atto rogito notaio XXX di Cinisello Balsamo in data 27.12.2012, con il quale la soc. XXX S.p.a. ha venduto alla società XXX S.r.l. odierna Resistente, la proprietà superficiaria dell'impianto fotovoltaico sito in Molfetta, con i relativi accessori tecnici e gli impianti necessari per permettere il regolare allaccio dell'impianto alla rete elettrica nazionale, al prezzo di € 3.121.946,86 oltre all'IVA al tasso del 10%. Ad esito della verifica, l'Ufficio ha ritenuto che l'operazione commerciale non potesse essere inquadrata nell'istituto della vendita, come avevano fatto le parti, ma doveva essere considerata una cessione di azienda, o di ramo di azienda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2555 cod. civ., in quanto con l'atto in questione la venditrice trasferiva non solo le attrezzature che compongono l'impianto, ma anche tutti i diritti e gli interessi legittimo conseguenti alla titolarità della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici. Per l'Ufficio, l'atto non poteva essere assoggettato ad IVA, con il contestuale pagamento dell'imposta fissa di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 3% ed 1%, come è avvenuto, ma avrebbe dovuto scontare l'imposta di Registro nella misura proporzionale del 3% sul valore della cessione, ivi compreso quello dell'avviamento che, non considerato dalle parti, provvedeva ad accertare nella misura di € 1.405.824.

la ricostruzione degli aspetti civilistici e fiscali operata dall'Ufficio, concernente l'atto di vendita che ha visto coinvolta la società Resistente, non appare convincente. Ritiene infatti questa Commissione che l'operazione commerciale realizzata con l'atto del notaio XXX di cui si è detto, non possa essere considerata una cessione di azienda, o di ramo d'azienda, in quanto difetta nell'oggetto del contratto l'elemento dell'organizzazione, essenziale alla nozione di azienda. Per quanto possa essere vero che, nel caso portato all'attenzione di questa Commissione, al bene oggetto di cessione si accompagnassero attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere riguardato come un mero macchinario, certamente sofisticato e complesso, ma pur sempre uno strumento per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell'unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale): il servizio energetico nazionale. L'organizzazione, secondo la migliore dottrina e giurisprudenza, lega beni diversi tra loro, per quantità e qualità, conferendo loro una certa unità e la destinazione ad uno scopo, e l'attitudine a realizzarlo, a raggiungere cioè i risultati voluti soddisfacendo, in definitiva, bisogni diversi da quelli che avrebbero potuto raggiungere i beni isolatamente presi. In un impianto fotovoltaico, l'imprenditore non ha nulla da organizzare, coordinare, scegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata. Ancora, i beni organizzati all'interno dell'azienda, destinati al raggiungimento di un fine unitario, conservano la loro individualità e possono circolare per conto proprio, autonomamente gli uni dagli altri, in quanto l'organizzazione è opera dell'imprenditore. Ognuno può vedere come, nel caso in esame, nessuno dei beni oggetto della cessione, materiali ed immateriali, ivi compresi i contratti, conservi la sua individualità, mentre tutti abbiano ragione di essere soltanto se unitariamente considerati e destinati.

Si considerino ancora, ad abundantiam, i seguenti ulteriori aspetti: anzitutto, quello valorizzato dal primo giudice, di cui non si può non tenere conto, ovvero la volontà negoziale delle parti, così come espressa nel contratto, che si è espressa nella direzione di una vendita. Inoltre, appare ulteriormente dirimente la circostanza che la società venditrice XXX S.p.a. abbia ad oggetto sociale proprio la realizzazione di impianti fotovoltaici "chiavi in mano", non la costituzione di aziende per la produzione di energia elettrica; e che le parti, in funzione di quanto sopra, non abbiano neppure pensato di applicare alla ditta venditrice, le limitazioni che l'art. 2557 cod. civ. impone al soggetto che aliena un'azienda, o un ramo d'azienda.

Per i suesposti motivi, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza oggetto di gravame. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

p.q.m.

la Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte soccombente alle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 oltre C.U., 15% spese generali e accessori di legge.

Milano, 12.02.2018

 

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