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QUADRO RW: GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

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Se ti è capitato di detenere del denaro all'estero è importante che tu legga l'articolo seguente in cui si spiegherà come comportarti per procedere secondo la legge e per evitare di avere delle brutte sorprese in futuro. Con alcune indicazioni anche in merito alla dichiarazione dei redditi ed in particolar modo sull'obbligo di dichiarazione del quadro RW.

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Prima di esaminare nel concreto il testo del contributo, se è la tua prima volta qui, ecco

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Che cos'è il quadro RW?

Il quadro RW è denominato “Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio - IVIE/IVAFE” ed è disciplinato dall'articolo 4 del D.L. n.167 del 1990.

Il citato quadro corrisponde alla sezione presente nella dichiarazione dei redditi nel quale devono essere riportati, da parte dei soggetti che risiedono in Italia, le attività finanziarie e patrimoniale presenti all'estero. Difatti, è rilevante anche ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore di prodotti finanziari e dei libretti di risparmio presenti all'estero (IVAFE). Le finalità del quadro RW risiedono nella possibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter controllare annualmente le attività patrimoniali e finanziarie di coloro che pur fiscalmente residenti in Italia le possiedono in Paesi esteri. Difatti, mediante la predisposizione del quadro RW l’Amministrazione finanziaria può monitorare gli investimenti esteri effettuati dai contribuenti residenti e ciò può avveniure naturalmente solo se il contribuente che detiene un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, si ricorda di indicarne il valore nel suddetto quadro.

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I soggetti obbligati a compilare il quadro RW sono:

·       le Persone Fisiche;

·       le Società Semplici (e le associazioni equiparate);

·       gli enti non commerciali.

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Si richiama una pronuncia giurisprudenziale, la n. 9320/03, che ha specificato l’obbligo di applicazione della norma anche ai soggetti che amministrano e gestiscono somme e investimenti all’estero.

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Invece, non hanno questo obbligo:

·       le società di capitali;

·       gli enti commerciali;

·       le società in nome collettivo;

·       le società in accomandita semplice.

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Cosa accade se non compili il quadro RW della dichiarazione dei redditi?

Nel caso ti fossi dimenticato di compilare il quadro detto, in quanto non ne eri a conoscenza o solamente perché sei stato "sbadato" stai attento che rischi una sanzione. Infatti, compilare in modo corretto tale quadro RW è di fondamentale importanza, poiché consente di individuare i giusti importi previsti ai fini Ivie ed Ivafe. D'altronde i valori riportati nel quadro rappresentano un dato di riferimento per eventuali sanzioni nell'ipotesi in cui venga rilevata una non esatta compilazione. L'articolo 5, comma 2, DL n 167/90  prevede che la sanzione da applicare in caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero è compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati . Se tali investimenti e attività sono stati detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella seguente misura compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui il contribuente avesse dimenticato la citata compilazione, avrà la possibilità di poter sanare l’omessa presentazione del modulo RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, applicando una sanzione pari a 258 euro.

In caso di conti correnti esteri è prevista una diversa disciplina. Infatti, in tale ipotesi sono indicate delle soglie di esenzione e non costituisce sempre oggetto di controllo fiscale o pagamento di IVAFE. Infatti, il detto pagamento è dovuto nel caso in cui la giacenza media annua sia maggiore a € 5000,00. Invece, deve provvedersi ad indicarlo per il controllo fiscale solo se viene superata la soglia di € 15.000 durante l'anno.

Potrebbero verificarsi altresì dei casi particolari, come ad esempio: conto corrente estero con una giacenza media superiore di €. 5.000 ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i €. 15.000. In questo caso la compilazione del quadro RW sarà esclusivamente ai fini IVAFE. Invece, nell'ipotesi in cui il conto corrente estero ha una giacenza media inferiore a €. 5.000 ma il valore massimo ha superato i €. 15.000, il quadro RW dovrà essere compilato solamente ai fini del monitoraggio fiscale.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale possono rientrare nella procedura della definizione agevolata?

A tal proposito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che, in risposta all’interpello n. 326 del 31 luglio 2019 di un contribuente, afferma  richiamando la normativa che prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle  imposte sui  redditi,  dell'Iva  e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino  al 24 ottobre 2018, mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni” (articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 119/2018). Tale procedura, come indicato al successivo comma 5, non può essere applicata “per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”. ricorda la normativa che prevede la possibilità di definire “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni” (articolo 9, comma 1 del decreto legge n. 119/2018). Tale procedura, come indicato al successivo comma 5, non può essere applicata “per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.

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Ti stai chiedendo dopo aver letto questo articolo se sei anche tu obbligato a compilare il quadro RW?  O magari ti è sorto qualche dubbio in merito alla dichiarazione dei redditi relative agli anni passati, in quanto pensi di non aver compilato in modo corretto il quadro sui redditi esteri. Allora ti consiglio, al fine di evitare di aggravare la tua posizione di consultare un professionista del settore che cercherà di trovare la soluzione più adatta al tuo caso.

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Le informazioni sopra riportate sono state scritte da un avvocato che collabora occasionalmente con professionisti del nostro studio ma la loro rispondenza al sistema vigente non è garantita da DLP Studio Tributario, né nessuno dei suoi avvocati, né nessun altro, non rispecchia la professionalità media di DLP Studio Tributario e . non sono state sottoposte ad ulteriori controlli da parte del nostro studio.

Ulteriori approfondimenti sono comunque dovuti in dipendenza delle specificità dei singoli casi concreti.

 

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