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Il mancato rispetto del diritto al contraddittorio preventivo in sede di accertamento del valore della merce importata determina l’illegittimità della pretesa impositiva. Confermato l’annullamento dell’atto dell’Agenzia delle Dogane.

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Estratto: “l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana che, di norma, coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28): una tale disciplina ha una ben precisa ratio, in quanto la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, HannamatsuPhotonics Deutschland GmbH c. Hauptzollamt Munchen; 15 luglio 2010, Gaston Schul, causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C-263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60)  (...). L'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5 ,

Ordinanza num. 25281 del 9/10/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

rilevato che:

l'Agenzia delle dogane ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in epigrafe, con la quale è stato accolto l'appello proposto da SY avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale dell'Aquila; il giudice di appello ha premesso, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso nei confronti di SY, titolare dell'omonima ditta, un avviso di rettifica ed un atto di irrogazione delle sanzioni relativi a dichiarazioni doganali di importazione di cappotti, impermeabili, giacconi in fibra sintetica o artificiale, avendo ritenuto che il valore di transazione dichiarato della merce importata fosse eccessivamente basso rispetto a quello accertato; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale dell'Aquila che lo aveva rigettato; avverso la sentenza del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello, nel contraddittorio con l'Agenzia delle dogane; la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, ha accolto l'appello di SY, in particolare ha ritenuto che: non era stata correttamente eseguita la procedura di cui all'art. 181 bis del Reg. Ce n. 2454/1993, non risultando che l'Amministrazione doganale aveva richiesto al contribuente informazioni complementari; non era stato dedotto che l'importo pagato fosse diverso da quello riportato in fattura di acquisto, non potendo essere applicati altri metodi secondari di determinazione del valore, in quanto l'accertamento a posteriori e la rideterminazione del valore di transazione potevano essere compiuti solo quando non era stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle dogane affidato a un unico motivo di censura; si è costituito SY depositando controricorso;

considerato che:

con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 181-bis del Reg. Ce n. 2454/1993, nonché degli artt. 29, 32 e 41 del Reg. Ce n. 2013/1992, per avere erroneamente ritenuto violato il diritto al contraddittorio del contribuente, in quanto la previsione normativa sopra citata prevede solo la facoltà dell'amministrazione doganale, in presenza di fondati dubbi, di chiedere chiarimenti sui dati e informazioni fornite dalla parte all'atto della dichiarazione, nonché per avere ritenuto che la sussistenza dei fondati dubbi non poteva essere desunta dalla circostanza che l'importo dichiarato in dogana risultava tra i più bassi valori dichiarati, all'interno della medesima classifica doganale, tra tutte le importazioni effettuate nel periodo temporale oggetto di verifica; il motivo è infondato;

la pronuncia oggetto di censura ha ritenuto violato il diritto al contraddittorio preventivo del contribuente in quanto non risultava che nel caso di specie erano state richieste le informazioni complementari e non sussistevano i presupposti di cui all'art. 181- bis, DAC, per procedere alla revisione dell'accertamento;

questa Corte (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2215, che richiama Cass. civ., n. 23245/ 2018), ha chiarito che l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana che, di norma, coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28): una tale disciplina ha una ben precisa ratio, in quanto la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, HannamatsuPhotonics Deutschland GmbH c. Hauptzollamt Munchen; 15 luglio 2010, Gaston Schul, causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C-263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60) e tanto risponde altresì alle necessità di certezza della prassi commerciale; dalla suddetta finalità si ricava la ragione per cui il codice doganale comunitario ha stabilito con gli artt. 29, 30 e 31 una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e il regolamento attuativo del codice ha predisposto un'apposita disciplina, regolata dall'art. 181-bis, qualora le autorità doganali abbiano "fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l'importo totale pagato o da pagare ai sensi del codice doganale, art. 29" (Cass. 4 aprile 2013, n. 8323; 13 settembre 2013, n. 20931); in questo caso, invero, per potersi discostare dalla regola del valore di transazione, l'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29;

nella fattispecie, la pronuncia censurata ha ritenuto che era stato violato il diritto al contraddittorio nella fase di accertamento del valore di transazione della merce importata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 181-bis, DAC, non avendo l'amministrazione doganale richiesto le informazioni complementari cui la suddetta previsione normativa fa specifico riferimento;

con il presente motivo di ricorso parte ricorrente si limita a sostenere l'avvenuto rispetto delle modalità procedurali, prima di emettere l'atto di accertamento in rettifica, senza tuttavia, in violazione del principio di specificità, allegare e riprodurre gli atti mediante i quali lo stesso era stato informato dell'esistenza dei fondati dubbi in ragione dei quali si riteneva di dovere procedere all'accertamento a posteriori; la suddetta circostanza, relativa quindi all'omesso rispetto del contraddittorio previsto dall'art. 181-bis, DAC, comporta l'illegittimità della pretesa impositiva, sicchè risulta assorbita l'ulteriore ragione di censura, proposta nell'ambito del medesimo motivo, relativa alla diversa questione della corretta determinazione del valore di transazione; in conclusione, il motivo di ricorso è infondato, con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio;

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.000,00, oltre pese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2019.

 

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