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Illegittima l’iscrizione di ipoteca da parte dell'Amministrazione senza la comunicazione preventiva. Quest’ultima è fondamentale per garantire il diritto di difesa. Accolto il ricorso del contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del1973, art. 77 deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Sentenza n. 29965 del 19 novembre 2019

RITENUTO IN FATTO

l. P. proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, notificata in data 26.10.2009, disposta sugli immobili meglio descritti in ricorso dal Concessionario della Riscossione Tributi della Provincia di Bari XXX spa (divenuta Equitalia Sud spa) per la somma di € 616.781,48, pari al doppio del carico tributario <<scaduto e non pagato>> alla data del 5.8.2009 di complessivi € 308.390,74, per 24 cartelle di pagamento emesse a seguito omesso pagamento di tributi vari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando illegittima l'iscrizione ipotecaria limitatamente al credito portato da 13 cartelle esattoriali (sulle 24 impugnate) delle quali non riconosceva la regolarità della notifica.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente, dalla società concessionaria e dall'Agenzia delle Entrate; la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riuniti i procedimenti, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, disponendone l'estromissione dal giudizio, e l'appello di Equitalia e rigettava l'appello del contribuente rilevando per quanto di interesse in questa sede: a) che l'iscrizione ipotecaria notificazione dell'avviso di intimazione non necessitava della previa ad adempiere; a) che la documentazione versata in atti dal concessionario consentiva di accertare la regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione P. sulla base di sette motivi. Ha resistito Equitalia Sud spa con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 dPR 602/1973 in relazione all'art. 360 comma l, nr 3 cpc per avere la CTR erroneamente escluso che la previa notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere fosse condizione necessaria per iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del dPR 602/73 non costituendo tale atto inizio dell'espropriazione ma mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art 360 comma l°, nr. 4 cpc per omessa pronuncia sulla domanda ritualmente proposta di vizio di inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali ex art. 26 comma l°, dpr 602/1973 ed omessa motivazione sulla ritenuta regolarità delle notifiche.

1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art 360 l°, comma nr 5 cpc per insufficiente motivazione sul vizio di notifica invalida e/o nulla delle cartelle esattoriali.

1.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 7 1.890/82,2729 cc in relazione all'art 360 l° comma nr 3 cpc per non avere i giudici di seconde cure rilevato l'invalidità delle notifiche delle cartelle esattoriali i cui avvisi recavano sigle e firme indecifrabili ed erano prive della indicazione della qualità del destinatario.

1.5 Con il quinto e sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 216, in relazione all'art 360 l 0 comma nr 3 cpc, e omessa pronuncia e/o motivazione sui punti decisivi della controversia costituiti dalla questione relativa al disconoscimento della sottoscrizioni attribuite alle firme del P. apposte sui documenti oggetto di produzione da parte della concessionaria nel giudizio di appello e dalle specifiche contestazioni mosse dal contribuente sulla validità della notifica anche alla luce della nuova documentazione versata in atti

1.6 Con il settimo motivo, infine, viene denunciata l'incostituzionalità dell'art. 26 dPR 602/73, così come interpretato, con riferimento all'illeggibilità della sottoscrizione, dalla Sezioni Unite di questa Corta, per violazione degli artt. 111 e 124 Cost.

2. Il primo motivo è fondato. 2.1 La questione giuridica oggetto di censura è quella di valutare se l'iscrizione dell'ipoteca debba essere o meno preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento e ciò indipendentemente dalla entrata in vigore, successiva alla notifica dell'impugnato provvedimento, del disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, a norma del quale < l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.>

2.2 Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che < < anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del1973, art. 77 deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni- perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L 'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo>> (cfr. Cass.S.U. 19667/2014). La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici si è uniformata al principio di diritto sopra riportato (cfr. Cass. nr. 23875/2015,nr.13115/2016 e nr.25270/2017). 2.3 Le conclusioni cui è pervenuta la CTR secondo la quale l'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in quanto atto avente natura cautelare e non esecutivo, si pone in evidente contrasto con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e posti a tutela del diritto del privato alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.

Dall'accoglimento del primo motivo, stante il suo carattere assorbente, discende l'assorbimento delle restanti censure

2.4 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art 384 cpc , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto con l'accoglimento dell'originario ricorso introduttivo 5. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio avuto riguardo al consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto successivamente all'emissione della sentenza di secondo grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dal contribuente. Compensa tra le parti le spese relative all'intero giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio tenuta in data 11 settembre 2019.

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