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Fatture ritenute false dall’Agenzia delle Entrate. Le CMR, prodotte dal contribuente, e che attestavano la consegna, dovevano essere valutate. Accolto il ricorso della società contribuente. Featured

Scritto da Avv. Federico Pau
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Estratto: “ci si duole dell'omessa valutazione ed attento esame delle prove documentali che, a dire del contribuente, avrebbero dimostrato l'oggettiva esistenza delle operazioni, tra le quali le lettere di vettura internazionali (CMR) inerenti la consegna delle vetture dal fornitore estero non direttamente al contribuente ma alle due società intermediarie. Di conseguenza, il ricorrente sindaca anche l'aspetto relativo alla decisione della CTR circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al contribuente. 3.1. La doglianza, ammissibile nei termini di cui innanzi, è fondata non essendosi la CTR confrontata con la detta documentazione ed avendo anzi posto a base della decisione proprio la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente”.

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Corte di Cassazione, Sez. 5

Ordinanza n. 30913 del 27 novembre 2019

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza n. 51/05/2010, emessa dalla CTP di Varese. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione proposta avverso due avvisi di accertamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, per recupero di IVA indebitamente detratta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti in quanto emesse da (due) società c.d. «cartiere» interposte fittiziamente nell'acquisto (invece diretto) di vetture usate da fornitore estero (avvisi n. XXX/20XX IVA 20XX e n. XXX/20XX IVA 20XX).

2. La CTR, in particolare, ritenne accertata l'inesistenza soggettiva delle operazioni fatturate, in forza di interposizione fittizia nell'acquisto (invece diretto) dal fornitore estero, in ragione di una pluralità di elementi, tra i quali, oltre all'assenza di struttura aziendale effettiva delle fatturanti, la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente, con conseguente invio e consegna diretta alla ricorrente G. s.n.c.

3. Contro la sentenza d'appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi mentre l'A.E. si difende con controricorso (prospettando anche diversi profili di inammissibilità di entrambi i motivi).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato solo con riferimento al motivo II, nei limiti e termini di seguito evidenziati.

2. Con il motivo I, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono: «violazione ed errata applicazione di norme di diritto e, precisamente, del comma 2 e 4 dell'art. 56 e del comma 3 dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72». 2.1. Il motivo in esame è inammissibile sotto plurimi profili. Con esso, nonostante il riferimento in rubrica a «violazione ed errata applicazione di norme di diritto ..., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3.c.p.c.», si prospetta la nullità della sentenza, «per violazione di legge» consistente nell'omissione di «valutazione, esame e riscontro in merito all'effettiva sussistenza dei tassativi presupposti, di fatto e di diritto, espressamente sanciti, a pena di nullità, nel comma 2 e 4 dell'art. 56 e nel comma 3 dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/72», con riferimento esplicito ai due avvisi di accertamento (in particolare pag. 8, 9 e ss. del ricorso). Così facendo, il ricorrente intende sindacare, innanzi a questa Corte, gli atti impositivi, per difetto di motivazione, senza comunque neanche addurre di averli censurati sotto tale profilo in sede di merito. Peraltro, il motivo difetta di specificità (in termini di autosufficienza) per la mancata trascrizione o riproduzione (anche indiretta) dei detti avvisi nelle parti essenziali, al fine di rendere apprezzabile la censura (per l'inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano, ex plurimis, e limitando i riferimenti solo alle decisioni più recenti: Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, , 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv.\ 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

3. Con il motivo II, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ratione temporis applicabile nella formulazione antecedente alla sua sostituzione ad opera dell'art. 54, comma 1, lett. b, del d.l. n. 83 del 2012), si deducono: «nullità della sentenza ... per carente o contraddittoria motivazione in merito ai fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonché per erronea valutazione delle prove documentali addotte». Al di là della formulazione della rubrica, con la censura in esame ci si duole dell'omessa valutazione ed attento esame delle prove documentali che, a dire del contribuente, avrebbero dimostrato l'oggettiva esistenza delle operazioni, tra le quali le lettere di vettura internazionali (CMR) inerenti la consegna delle vetture dal fornitore estero non direttamente al contribuente ma alle due società intermediarie. Di conseguenza, il ricorrente sindaca anche l'aspetto relativo alla decisione della CTR circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al contribuente.

3.1. La doglianza, ammissibile nei termini di cui innanzi, è fondata non essendosi la CTR confrontata con la detta documentazione ed avendo anzi posto a base della decisione proprio la mancanza di documentazione di transito e di consegna delle autovetture dal fornitore estero alle società interposte e da queste alla contribuente, con conseguente prova dell'invio e consegna diretta alla ricorrente G. s.n.c.

4. In conclusione, in accoglimento del solo motivo II, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che , provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019

 

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