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Estratto: Osserva il collegio che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza é di carattere qualitativo e non quantitativo”.

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Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.

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Estratto: “Trattasi di motivazione eccentrica rispetto all'oggetto della decisione, probabilmente riferentesi al primo accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e non già a quello integrativo oggetto del presente giudizio. 5.4. Tale motivazione, pertanto, è illogica e non è idonea a supportare la decisione di respingere la censura puntualmente proposta da XXX in ordine alle modalità con le quali sono stati determinati i ricavi da parte dell'Ufficio”.

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Estratto: “l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 30/10/2018, n. 27616; Cass., 27/05/2015, n. 10934). Dunque, non v'è chi non veda come sussisteva in secondo grado litisconsorzio processuale necessario, tra società e soci in relazione agli avvisi impugnati e, dunque, ha errato il giudice d'appello nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci dell'appellante”.

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Estratto: “ove l'AE Riscossione non dovesse essere regolarmente costituita in giudizio, il Giudice tributario sarebbe tenuto a rilevare, anche d'ufficio, la mancanza dello ius postulandi in nome e per conto dell'Ente dei difensori costituiti in atti. Dall'esame della documentazione contenuta nel fascicolo del processo, non è dato riscontrare alcunché che possa giustificare la costituzione con un difensore del libero foro. In particolare, non è indicata alcuna fonte del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto così come evidenziato dai Giudici di legittimità”.

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Estratto: “La CTR, svolgendo accertamenti in punto di fatto ed esprimendo valutazioni insindacabili in questa sede, se non nei ristretti limiti dell'art 360 1 o comma nr. 5, ha individuato nel 14.2.2017 la data di consegna dell'atto di appello alla società incaricata del servizio. In ogni caso anche voler riesaminare la documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento riportato nel ricorso che indica la data di spedizione del 13 febbraio 2017, apposta con timbro a secco, non costituisce prova che la raccomandata sia stata inviata quel giorno in quanto la data stessa è priva di timbro postale”.

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Estratto: “l'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 62 del d.lgs 546/92, stabilisce, nella formulazione come modificata dall'art. 46, legge 18.06.2009, n. 69 applicabile, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge, ai giudizi instaurati -come quello di specie- a decorrere dal 04.07.2009, che "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"; ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, se il decorso del termine processuale ha inizio durante il periodo di sospensione feriale, esso è differito alla fine di detto periodo ossia, secondo la disciplina applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma introdotta dall'art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che l'ha fissato dall'i al 31 agosto.), al 16 settembre 2012; per pubblicazione della sentenza si intende il deposito in cancelleria; come si evince dagli atti di causa, la sentenza impugnata è stata depositata il 20 luglio 2012 e la notifica del ricorso in appello è avvenuta il 6 marzo 2013, ossia entro il termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., cadente il 7 marzo 2013”.

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Estratto: “pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste, in effetti, litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio - nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva - indifferentemente l'uno o l'altro (Cass. SSUU 16412/07 ed altre), altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale; così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado”.

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Estratto: “la C.T.R. ha omesso di rilevare d'ufficio la tardività dell'appello a suo tempo proposto dall'Agenzia delle Entrate. (…) l'inammissibilità dell'appello proposto tardivamente è sempre e comunque rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia, dato che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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