Estratto: “Questa Corte ha già chiarito che la regola, in base alla quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica- determina di per sé e salvo specifiche ragioni di urgenza l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione. Questo sia perché la disposizione di cui all'art. 12, co. 7, I. n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12”.
Estratto: “lo stesso art. 10, comma 1, num. 27- ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 non detta alcun criterio ulteriore che valga a selezionare tra gli «enti aventi finalità di assistenza sociale» quelli che sarebbero riconosciuti come tali ai fini dell'esenzione dall'IVA; dall'altro la giurisprudenza comunitaria (sia pur con riferimento all'art. 13, parte A, lett. b) della predetta Direttiva U.E. n.77/388/CEE) ha affermato che nessuna disposizione della sesta direttiva richiede che il riconoscimento venga concesso in seguito ad un procedimento formale, né che esso sia espressamente previsto da disposizioni nazionali in materia fiscale (Corte Giustizia, 6 novembre 2003, Dornier, C-45/01), potendo pertanto il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto”.
Estratto: “l'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000 prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità dell'atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la 'prova di resistenza' e, volutamente, la norma dello Statuto del contribuente non distingue tra tributi armonizzati e non; 2) il principio di strumentalità delle forme ai fini del rispetto del contraddittorio, principio generale desumibile dall'ordinamento civile, amministrativo e tributario, viene meno in presenza di una sanzione di nullità comminata per la violazione, e questo vale anche ai fini del contraddittorio endoprocedimentale tributario; 3) per i "tributi armonizzati", quindi pure per l’IVA, la necessità della 'prova di resistenza', ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda già la sanzione della nullità.”
Estratto: “essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto”.
Estratto: “dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione dei soci (non appellanti) al giudizio di appello, che non sono stati evocati in giudizio, circostanza pacifica tra le parti; nel caso di specie, trattandosi di avviso di accertamento emesso per la determinazione del reddito di una società di persone sussiste il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, restando irrilevante la mancata impugnazione da parte dei soci degli avvisi di accertamento del maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef”.
Estratto: “in tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce, dovendosi invece fare ricorso alla media ponderale quando, tra i vari tipi dì merce, esiste una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentano una percentuale dì ricarico inferiore a quella risultante dal ricarico medio (cass., ord. n. 33458 del 27/12/2018). La sentenza impugnata nulla dice su questo punto. Nulla dice neppure sulla rilevanza dei campioni selezionati e sulla loro rispondenza al criterio di media aritmetica prescelto (cass. ord. n. 26589 del 22/10/2018; cass., sent. n. 7653 del 16/05/2012). Ignora, infine, gli studi di settore che erano stati prodotti dal contribuente e che avrebbero dimostrato l'adozione di percentuali di ricarico solo lievemente maggiori di quelle dichiarati”.
Estratto: “conformemente a quanto lamentano i ricorrenti, si rileva che il processo decisionale sviluppato dalla CTR è affetto da un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili poiché, per un verso, si afferma che la società ha provato i fatti addotti a propria giustificazione (cambio generazionale nella gestione del negozio d'abbigliamento, crisi del comparto, riassetto del patrimonio della famiglia dei soci, chiusura di un punto vendita e riduzione del personale), e, per altro verso, in modo contraddittorio, si sostiene che l'Ufficio, pur tenendo conto di questi aspetti, ha correttamente applicato i "ricavi puntuali" desunti dallo studio di settore. È ovvio che, una volta riconosciuto, da parte del giudice d'appello, che la società aveva dimostrato l'esistenza di fatti giustificativi dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti, approfondendo tale aspetto, in sé decisivo, la CTR avrebbe dovuto spiegare, con chiarezza, le ragioni che la inducevano a ritenere comunque applicabile lo standard dello studio di settore e, per converso, a disattendere le circostanziate contestazioni dei contribuenti, il che, invece, non è avvenuto”.
Estratto: “l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
Estratto: “ai fini dell'imponibilità del reddito d'impresa del soggetto non residente, accertato ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE (…) è necessaria una presenza del soggetto non residente che sia incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una "stabile organizzazione", i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività. La verifica in concreto della ricorrenza dei detti elementi deve essere effettuata dal giudice di merito, alla luce di quelli ulteriori caratterizzanti la fattispecie, con giudizio di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici”.
Estratto: “è pacifico che la ripresa consegue ad alcuni accessi c.d. istantanei, ossia diretti all'acquisizione di documentazione, cui non ha fatto seguito il rilascio del relativo verbale di chiusura delle operazioni, e che non è stato rispettato il termine dilatorio dell'art.12, comma 7, Statuto. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che tale garanzia si applica a tutti i tipi di accesso, inclusi quelli diretti all'acquisizione della documentazione alla base della ripresa, e solo dal rilascio del verbale decorre il termine di sessanta giorni”.