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Estratto: “sopravvenuto annullamento dell'avviso di rettifica in esame per effetto della citata sentenza (…), passata in giudicato. Sebbene tale annullamento sia stato pronunciato nei confronti dell'altra parte contraente (acquirente), non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 2^ co.cod.civ., anche l'odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che le cartelle a quest'ultima notificate prendono anch'esse origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito allo stesso atto di compravendita ed emesso all'esito, come già osservato, di un'attività accertativa unitaria”.

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Massima: In tema di Transfer Pricing l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all'art. 2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute, ex art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986, per valori di mercato da considerarsi normali”.

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Estratto: “il Collegio ritiene che la qualificazione catastale del bene non può non tener conto della destinazione urbanistica ed edilizia del bene. Da tanto discende il legittimo accoglimento da parte del giudice di prime cure delle ragioni dell'odierno appellato”.

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Estratto:l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”.

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Estratto: “La CTR nella sua ratio decidendi critica il valore attribuito dai verbalizzanti sulla base della classe catastale (aumentato della media tenuto conto di quello della classe superiore) e non di una percentuale diversa dei valori OMI all'interno della sua propria classe catastale (A2); inoltre, constata che per due delle tre compravendite di villette le operazioni sono state vantaggiose per la contribuente (sia pure in misura modesta); infine, accerta l'esistenza di una seria giustificazione dell'antieconomicità della vendita della terza villetta, costituita dal fatto che l'immobile era rimasto invenduto per anni (almeno dal 1997 sino al 2003) e, dunque, l'operazione era ragionevolmente diretta a limitare le perdite, costituite anche da interessi passivi, imposte e spese di gestione. Si tratta di una motivazione congrua e logica, sorretta da accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito che la Corte non ha titolo per rivalutare in assenza di deduzione di una prova contraria decisiva ritualmente introdotta nel processo e non valutata dalla CTR”.

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Estratto: “va preso atto che con detta decisione irrevocabile si è sancito che i lavori de quibus (…) erano ancora causa fattuale idonea ad integrare l'esclusione dell'applicabilità dello studio di settore (…). In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno formulata con la memoria della ricorrente, decidendo sul ricorso ed essendone comunque preclusi ulteriori accertamenti in fatto, la sentenza impugnata va cassata ed accolto il ricorso originario della società contribuente

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Estratto: “che il motivo, laddove lamenta la violazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 cit., escludendo che possa esservi stata inerenza «in considerazione del fatto che trattasi di immobile detenuto in locazione e dunque di proprietà di terzi», è anche infondato; 4.3. che, difatti, deve ritenersi superato l'anteriore orientamento che, anche sulla scorta della lettura dell'art. 102, comma 6, TUIR, che disciplina l'ammortamento delle spese incrementative del costo di acquisto, giungeva alla conclusione che solo il proprietario dell'immobile che avesse sostenuto il ridetto costo di acquisto poteva procedere all'ammortamento in discussione (v. p. es. Cass. sez. trib. n. 1834 del 2010, proprio sulla specifica questione dell'ammortamento di costi di manutenzione di immobile strumentale in locazione”.

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Massima: “E' legittima la revisione del classamento per microzone effettuata dal Comune. Tuttavia, poiché la revisione incide sulla diversa classificazione della singola unità immobiliare, la stessa deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata. Tale obbligo deve essere assolto in modo rigoroso così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano l'atto amministrativo”.

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Massima: “La partecipazione del solo debitore all'atto notarile con cui un terzo manifesta la volontà di assumere il debito nei confronti del creditore non vale a far ritenere l'atto un contratto di accollo, laddove emerga, in relazione al preesistente rapporto debitorio, la spontaneità, caratterizzante l'espromissione, dell'impegno assunto dal terzo senza incarico da parte del debitore. Non è quindi rilevante il fatto che l'istituto bancario non abbia partecipato all'atto poiché il suo consenso può anche avvenire successivamente sia in maniera espressa che tacita (nel caso di specie non vi era dubbio circa la conoscenza dell'atto da parte dell'istituto bancario, provata dalla raccomandata ricevuta dalla stessa banca senza che fosse stata successivamente formulata alcuna comunicazione di opposizione: fatto, questo, che dimostrava l'avvenuta accettazione della proposta ed il perfezionamento dell'espromissione)”.

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Estratto: “gli studi di settore, da soli, costituiscono una semplice presunzione che, priva di altri specifici e concreti elementi e riscontri, del carattere di gravità, precisione e concordanza, da soli non sono sufficienti per fornire legittimazione all'operato dell'ufficio”.

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