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Estratto:Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.36 ter dPR n.600/73, in combinato disposto con l'art.7 I. n.212/2000 e dell'art.25 del dPR n.602/1973, è infondato. Ed invero, la CTR ha correttamente ritenuto viziato l'atto impugnato (cartella) che, nell'indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d'irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente, in tal modo pienamente uniformandosi all'indirizzo di questa Corte”.

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Massima: “Non è possibile applicare da parte dell'Agenzia della Riscossione, gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di sanzioni, quando viene richiesta la rateizzazione fiscale. In altri termini, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni, ma solo sul capitale. Ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/73, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per debiti superiori a 60 mila euro, o quando le richieste di rateazione superino le 72 rate (è prevista quella a 120 rate) l'Agente della Riscossione valuta se davvero esistono le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fiscale fornita dal richiedente. Secondo l'art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. Sennonché, l'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 - che stabilisce che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi - trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove gli interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. L'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale "lex specialis derogat generali".

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Massima: La cartella esattoriale che non riporta il calcolo degli interessi sul debito preteso è nulla in quanto in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata per permettere al contribuente di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La cartella di pagamento è un atto impositivo emesso per la riscossione dei tributi non versati. Si tratta, quindi, di un atto tributario e come tale deve essere adeguatamente motivato, secondo le disposizioni dello Statuto dei diritti del Contribuente, in primis per permettere al destinatario la comprensione delle ragioni della notifica dell'atto; in secondo luogo per la verifica della correttezza degli importi intimati, nonché il calcolo degli interessi”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha annullato l’intimazione di pagamento notificata da Equitalia (oggi sarebbe stata notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva dei motivi di ricorso e delle argomentazioni difensive sviluppate in sede di memoria in vista dell’udienza di trattazione, che hanno condotto all’accoglimento.

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Estratto: “Appare preliminare affrontare la fondatezza della sollevata prescrizione del credito azionato dall'Ufficio. Nel caso in esame devono essere applicati i seguenti principi di diritto, applicabili mutatis mutandis, al di là della fattispecie di riferimento , secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio, nel caso di specie - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.” 

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Estratto: “Equitalia Centro s.p.a., nel riferirsi alla produzione dei “referti di notifica delle cartelle” quale unico onere imposto al notificante, ha fatto impropriamente riferimento alla notifica mediante invio di raccomandata, ove la relata di notifica non è prevista, poiché, in tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. n. 3036/2016; n. 16949/2014). Nel caso che occupa, viceversa, essendo avvenuta la notifica delle cartelle nelle forme ordinarie e non a mezzo dell’invio di raccomandata, l’Agente della Riscossione avrebbe dovuto produrre copia delle cartelle con la relazione di notifica e non soltanto la relazione di notifica, peraltro, nella specie neppure corredata da un estratto di ruolo, in quanto ciò non consente di provare che la relata afferisca ad una determinata cartella anziché ad un’altra”.

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