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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha annullato integralmente la cartella di pagamento notificata agli eredi del contribuente, con cui si ingiungeva a questi ultimi il pagamento delle somme dovute dal de cuius.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate di cui si riporta un breve estratto. Si riporta solo un estratto dell’atto e va tenuto conto che i motivi sono stati da noi ulteriormente sviluppati.

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Estratto: “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile”.

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Estratto: “ove, come nel caso di specie, le parti abbiano quantificato il valore dell'avviamento in misura di gran lunga superiore a quello che si sarebbe ottenuto seguendo le linee guida indicate dal DPR 460/1996, era onere dell'A.F. motivare compiutamente perché avesse adottato criteri diversi; avrebbe dovuto, in particolare, confutare specificatamente i criteri adottati dalle parti, espressamente giustificandone le motivazioni, specie in ordine ad una eventuale maggiore affidabilità specifica dei criteri adottati”.

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Estratto: “lo svolgimento di un'attività economica a fine di lucro da parte di un'associazione non riconosciuta non è sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la·natura giuridica di società, se non si accompagni alla comune volontà di ripartire gli utili fra i soci, nella cui assenza l'attività economica assolve una funzione meramente accessoria o strumentale, e comunque non prevalente, rispetto al perseguimento dello scopo dell'associazione”.

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Estratto: “Affinché possa trovare applicazione la preclusione prevista dal citato art. 32, comma 4, del d.P .R. 600/73 è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia stato espressamente richiesto dall'Ufficio, dovendo tale disposizione normativa essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva richiamato dall'art. 53 Cost.”.

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Estratto: “la percentuale di ricarico applicata dagli operanti (400%) non era sorretta da alcuna indicazione sulle modalità di calcolo e sulle ragioni della sua determinazione; né il riferimento ad una "media di settore" poteva dirsi dato rilevante, in mancanza di ulteriori elementi, per presumere l'esistenza di attività non dichiarate, non costituendo essa un fatto noto da cui estrapolare la prova presuntiva. Ciò posto, il motivo è fondato. Dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, invero, emerge, da un lato, che i giudici di merito hanno indicato gli elementi da cui hanno tratto il proprio convincimento senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica e, dall'altro, che è lacunosa e carente la valutazione del complesso di elementi dedotti dai contribuenti e delle inferenze logiche che dagli stessi potevano essere desunte, tali da poter astrattamente condurre ad una diversa decisione”.

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Estratto: “il comma 4 ha natura immediatamente precettiva, prevedendo il diritto al rimborso del costo delle fidejussioni richieste dal contribuente e imponendo all’A.F. l’obbligo di provvedere allorquando sia definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella accertata”.

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Massima: “La domanda di rimborso dell'Iva o di restituzione del credito d'imposta maturato da una società cessata deve ritenersi presentata con l'esposizione del credito nell'apposito riquadro della dichiarazione fiscale, mentre la presentazione del modello VR costituisce esclusivamente il presupposto per dare inizio al procedimento di esecuzione. A tal fine non opera il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, ma il termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c..

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Massima: “L'indennità di fine mandato (TFM), seppur sostanzialmente assimilabile al trattamento di fine rapporto previsto per i lavoratori dipendenti, non soggiace alle stesse regole fiscali e civilistiche. Ed invero, mentre per il TFR sia la normativa civilistica che quella fiscale (c.c., art. 2120 e d.P.R. 917/1986, art. 105) disciplinano e limitano la quota annuale di accantonamento deducibile (retribuzione annua diviso 13,5) per il TFM non v'è alcuna norma di riferimento che limiti l'ammontare della quota deducibile”.

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Massima: “L'amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità dell'Iva applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario UE non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati ad una sussistenza di una frode e quando siano rispettati i requisiti sostanziali nelle operazioni messe in atto. Il principio è ormai consolidato ed è stato anche ultimamente riaffermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando nello specifico la Corte dichiara che gli artt. 131 e 138 della direttiva 2006/ 112/CE devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato neghi l'esenzione dalla imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale stato non è iscritto al sistema di scambio di informazioni m materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione”.

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