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Estratto: “Il primo motivo è inammissibile, dovendosi effettivamente rilevare come l'individuazione dell'oggetto del concorso a premi fossero i beni ritirati infine dal cliente e non i buoni ad esso rilasciati - ciò che avrebbe invece comportato la non assoggettabilità ad IVA dell'operazione se fosse stato considerato oggetto della cessione il credito in denaro incorporato nei buoni sconto consegnati ai clienti”.