Estratto: “La CTR ha quindi errato laddove, nell'accertare la controversa percorrenza media della corsa in taxi nel contesto territoriale interessato, ha fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo che ha omesso ogni verifica della gravità e della concordanza degli elementi indiziari con riferimento alla circostanza da accertare; ed ha invece concentrato la valutazione dell'attendibilità riferendola esclusivamente, nei termini descritti, alla fonte del dato ed alla sua diffusione”.