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La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un ristoratore, all'interno del quale si procedeva a rettificare in aumento i ricavi del ristorante ipotizzando maggiori coperti sulla base dei litri di vino acquistati, senza prendere in considerazione, tuttavia, che non sempre il vino è indice di coperti (così, esemplificando, il vino è usato in cucina per la preparazione di numerose pietanze, può essere rifiutato dai clienti, può essere venduto da asporto, ed infine il vino sfuso è soggetto a deterioramento in tempi molto brevi). Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, già soccombente nei gradi di merito, è stato dunque ritenuto infondato.

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Massima: "In base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte -nessuna esclusa- in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto di appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti”.

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Massima: "In tema di accertamento, gli avvisi, che in motivazione contengono solo il riferimento alla normativa sul raddoppio dei termini di cui all'articolo 31 del d.l. n. 223/2006, ma non alla effettiva denuncia trasmessa, sono nulli".

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Massima: “In materia di parametri o studi di settore la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio. Il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo in tal modo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa”.

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Massima: “In tema d'I.V.A., l'Amministrazione Finanziaria che contesta la cd. "frode carosello" deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di "cartiera", l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'I.V.A.), oltre alla connivenza da parte del cessionario. Vanno in altre parole individuati gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Per converso, spetta invece al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di evitare lo stato d'ignoranza in merito al carattere fraudolento delle operazioni. Tuttavia, qualora l'Ufficio non assolva al proprio onere probatorio non è necessario procedere ad alcuna ulteriore verifica in merito al comportamento diligente o alla buona fede del contribuente. Ne deriva, altresì, che in assenza di un minimum di condotta penalmente rilevante, è illegittimo il raddoppio dei termini di decadenza dell'azione accertatrice”.

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Massima (1)Al termine di un'attività di verifica presso i locali del contribuente è necessaria la redazione di un processo verbale di constatazione, non essendo sufficiente la predisposizione di un verbale giornaliero delle attività (art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72); questo anche quando l'attività istruttoria si è limitata alla richiesta di documentazione e non si è svolta in forme particolarmente intrusive. La redazione di un processo verbale di constatazione è da intendersi come elemento fondamentale per il rispetto del diritto al contraddittorio endoprocedimentale che, a sua volta, è un indispensabile strumento di tutela del contribuente e di garanzia del migliore esercizio della potestà impositiva, anche nell'interesse dell'Amministrazione.

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