Estratto: “sopravvenuto annullamento dell'avviso di rettifica in esame per effetto della citata sentenza (…), passata in giudicato. Sebbene tale annullamento sia stato pronunciato nei confronti dell'altra parte contraente (acquirente), non vi è dubbio che di esso possa giovarsi, ex art. 1306 2^ co.cod.civ., anche l'odierna ricorrente, attinta da un titolo di responsabilità solidale; ciò sul presupposto che le cartelle a quest'ultima notificate prendono anch'esse origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito allo stesso atto di compravendita ed emesso all'esito, come già osservato, di un'attività accertativa unitaria”.