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Estratto: “la tassazione cui è stato sottoposto l'atto traslativo è coerente con la natura sostanziale dell'atto medesimo. In termini generali, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, occorre valutare se sin dall'istituzione del "trust" si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal "trustee" al beneficiario: in mancanza di tale condizione, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro”.

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Estratto: “la citata risoluzione, sul piano giuridico, è solo un parere formulato dall'Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente, che non vincola né il destinatario né a maggior ragione il giudice, conformemente a quanto stabilito dalle sezioni unite (Cass. sez. un. 2/11/2007, n. 23031) che, con riferimento all'analoga questione della qualificazione giuridica delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che: «La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente”.

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Estratto: “è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”.

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Estratto: “Nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice (…) non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che non può, tuttavia, essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di "presumptio de presumpto"».

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Estratto: “che il motivo, laddove lamenta la violazione dell'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 cit., escludendo che possa esservi stata inerenza «in considerazione del fatto che trattasi di immobile detenuto in locazione e dunque di proprietà di terzi», è anche infondato; 4.3. che, difatti, deve ritenersi superato l'anteriore orientamento che, anche sulla scorta della lettura dell'art. 102, comma 6, TUIR, che disciplina l'ammortamento delle spese incrementative del costo di acquisto, giungeva alla conclusione che solo il proprietario dell'immobile che avesse sostenuto il ridetto costo di acquisto poteva procedere all'ammortamento in discussione (v. p. es. Cass. sez. trib. n. 1834 del 2010, proprio sulla specifica questione dell'ammortamento di costi di manutenzione di immobile strumentale in locazione”.

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Estratto: “l'Agenzia delle Entrate richiama una serie di elementi presuntivi (quali l'acquisto di immobili in Italia e la richiesta di talune autorizzazioni amministrative) il cui valore, a suo avviso, sarebbe stato misconosciuto dalla Commissione Tributaria Regionale e riconduce, altresì, la vicenda nell'ambito della violazione degli artt. 20 D.Lgs. 74/200 e 654 cod. proc. pen., alla luce dell'autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, ma, per tale via, chiedendo una diversa valutazione dell'iter decisorio del giudice di secondo grado al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (sul punto, fra le altre, Cass. n. 19547 del 2017). 3.3. Il ricorso deve, quindi, essere respinto”.

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