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Estratto: “la CTR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'appellata, dopo avere rimarcato che persino l'Ufficio aveva ammesso che, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, la società era legittimata a chiedere il rimborso della somma erroneamente versata come sostituto d'imposta; a giudizio di questa Corte tale profilo della sentenza d'appello è conforme al fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")”.

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Massima: “Il conferimento in trust di un patrimonio immobiliare, allo scopo di destinare il ricavato della eventuale vendita di beni alla soddisfazione dei creditori, con la previsione del ritrasferimento finale dei beni residui ai disponenti, non va assoggettato all'imposta di donazione proporzionale. Infatti, per l'imposta di donazione, sono rilevanti i soli vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzino un incremento stabile di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Nel caso di specie, si tratta di determinare la corretta tassazione dell'atto di costituzione di un trust in cui era stato segregato il patrimonio immobiliare dei disponenti al fine di destinare il ricavato della eventuale vendita alla soddisfazione dei creditori della società in cui essi erano fideiussori”.

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MassimaAi fini dell'imposta di registro, le sentenze di accertamento del credito, a seguito di opposizione all'ammissione allo stato passivo fallimentare, sono equiparabili alle sentenze di condanna. Conseguentemente è applicabile anche in tali casi il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: è dunque illegittima la tassazione con imposta proporzionale sulla sentenza che ha ad oggetto crediti soggetti ad IVA. La decisione del giudice di merito è dunque censurabile quando esclude la rilevanza della natura del credito ammesso al passivo del Fallimento e quindi non prende in considerazione la sentenza n. 177/2017, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della Tariffa allegata - Parte prima, art. 8, comma 1, lettera c) - del D.P.R. n. 131 / 1986 nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anzichè in misura fissa, le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento”.

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