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Estratto: “in tema di operazioni ritenute (come nella specie) in tutto o in parte oggettivamente inesistenti - in relazione alle quali la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno - l'Agenzia ha l'onere di fornire elementi probatori, seppur in forma meramente indiziaria o presuntiva (omissis - richiami giurisprudenziali), del fatto che l'operazione fatturata non è stata mai effettuata (o lo è stata solo parzialmente); solo qualora detto onere sia stato adempiuto, spetta al contribuente quello - susseguente - di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

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Estratto: “questa Corte ha precisato che, ai fini delle imposte sui redditi, a norma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, (convertito con la L. 26 aprile 2012, n. 44), l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato) anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.

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Estratto: “l’avviso di accertamento è immotivato perché enuncia genericamente l’inesistenza delle operazioni come derivanti da fatture per operazioni apparenti emesse a carico della società T., senza neppure individuare le fatture ritenute fittizie. In mancanza dell’allegazione degli elementi sintomatici potenzialmente capaci di consentire al cessionario o committente di rendersi conto o, almeno, di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione e degli elementi indiziari idonee a giustificare la contestazione dell’Ufficio, non può gravare sul contribuente l’onere di provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza della inesistenza di fatture a monte”.

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Estratto: “la giurisprudenza della Corte di Giustizia svaluta completamente la forza probatoria dei fatti addotti dall'Agenzia in ordine ai rapporti "dell'emittente" con il Fisco che pertanto non possono supportare la legittimità degli atti impugnati; quanto alla deduzione dell'Agenzia, su cui molto si è dilungata, sia in sede di motivazione degli atti impugnati che in sede di controdeduzioni, che la Ricorrente non potesse non rendersi conto, sulla base della sua esperienza commerciale, che i prezzi praticati "dall'emittente" fossero palesemente fuori mercato e che tale particolare avrebbe dovuto farlo insospettire in ordine all'origine dei beni compravenduti, appare del tutto infondata; invero la Ricorrente ha provato con dettagliata consulenza tecnica non contestata dall'Agenzia che i prezzi dei comparabili "spuntati" con "l'emittente" erano perfettamente in linea con i prezzi di mercato e, dunque, l'ammontare degli stessi non poteva certo essere sintomatico di una situazione di soggettiva inesistenza "dell'emittente".

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Estratto: “Correttamente l'appellante lamenta che la CTP non ha valutato le argomentazioni prospettate in punto conoscibilità della frode e non ha offerto una risposta al quesito circa il comportamento che avrebbe dovuto tenere per rendersi conto che l'effettivo cedente era diverso dal fatturante. Le circostanze evidenziate nella sentenza che richiama quelle indicate nell'avviso di accertamento e sopra richiamate nelle controdeduzioni dell'appellata Agenzia non sono significative. Non assume particolare rilievo la circostanza che la società cartiera fosse priva di magazzino talché la merce era spedita direttamente dai fornitori comunitari al destinatario, atteso che è frequente nella realtà imprenditoriale che operino ditte che effettuano ingrosso senza magazzino e come tali iscritte alla Camera di Commercio. D'altra parte la C. s.r.l. non aveva certo i poteri investigativi della Guardia di Finanza grazie ai quali è stata accertata la frode né aveva il dovere di effettuare verifiche sulla effettiva esistenza di strutture operative della ditta fornitrice”.

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Estratto: “a fronte della non contestata regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili della contribuente, incombe sull'Amministrazione, che ne contesti (ai fini del recupero dell'I.V.A. indebitamente detratta) l'inesistenza oggettiva totale o - come nella specie - parziale, l'onere di provare il carattere fittizio delle operazioni ovvero l'eccessività dei costi sostenuti”.

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Massima: Nell'ambito degli accertamenti per fatture soggettivamente inesistenti, laddove il soggetto accertato applichi il reverse charge, l'Ufficio non può invocare, ai fini della ripresa a tassazione dell'IVA, l'art 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, secondo il quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, "l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni in fattura". Nel caso dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, infatti, nessuna imposta risulta indicata nella fattura”.

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Raccolta di sentenze favorevoli alle ragioni del contribuente in casi in cui veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

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