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Pillole sul mondo fiscale svizzero: apertura di un conto in Svizzera + Considerazioni sul lavoratore italiano operante in Svizzera

Quali sono le detrazioni previste per un lavoratore dipendente?

Estratto: “si è chiarito quanto proprio alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell'istanza di rimborso che l'art. 38 del' d.P.R. 29 n. 602 del 1973, disposizione generale in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (quindi sia il sostituto sia sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso”.

Estratto: “l'i.r.a.p. non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha rilevato che mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l'autonoma organizzazione”.

Estratto: “il trattamento di fine rapporto costituisce un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita (Cass. Sez. U, n. 8625 del 23/11/1987; Cass. n. 4261 del 23/3/2001). Il diritto all'indennità in questione, infatti, non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 cod. civ., così come modificato dall'art. 1 della legge n. 297/1982, con la conseguenza che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dal citato art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero”.