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Estratto: “Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata «svolgimento del processo», non contiene alcun riferimento concreto: -alla natura, ai presupposti ed all'effettivo contenuto dell'avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso «veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l'anno 2005»; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio. Risulta quindi violato l'art. 36, comma 2, n. 2) e n. 3) del d.lgs. n. 546 del 1992”.

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Estratto: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza”.

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Estratto: “chi impugna per cassazione un provvedimento che gli è stato notificato ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ha l'onere di depositare detto provvedimento completo della relazione di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), onde consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., il ricorso de quo, in quanto privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, va dichiarato per questa ragione improcedibile”.

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Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.

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Estratto: “fondati. 5. Invero, a fronte della specifica contestazione operata dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello dei presupposti di fatto contenuti nel verbale di accertamento e trasfusi nell'avviso di constatazione e poi nell'avviso impugnato che avrebbero giustificato la tassazione separata dei singoli cespiti ceduti in luogo di quella forfetaria per la unitaria cessione dell'azienda, la CTR aveva il preciso obbligo di motivare il proprio convincimento. Al contrario, la sentenza si limita a una generica quanto incomprensibile adesione alle ragioni della sentenza di primo grado, del tutto omettendo di prendere specifica posizione sulle circostanze, sia in fatto che in diritto, che la contribuente opponeva per contestare la legittimità dell'operato dell'Ufficio finanziario”.

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Estratto: L'ordinanza ex art. 287 c.p.c. ha operato, quindi, non già una correzione di un errore materiale emendabile, ma una modifica concettuale sostanziale della pronuncia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale la procedura in esame "non può toccare il contenuto concettuale della decisione".

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Estratto: “non emergendo dagli atti alcun elemento, neppur prospettato, da cui desumere che l'Amministrazione finanziaria abbia anche solo astrattamente ipotizzato che il ruolo di amministratore delegato fosse strumentale alla copertura di un rapporto di lavoro subordinato, questo si è risolto con la conclusione del rapporto lavorativo di dirigente rivestita dal XXX sino al XXX, sicché le somme a lui corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, ulteriori rispetto a quelle ricevute a titolo di trattamento di fine rapporto, relative all'anno d'imposta XXX, andavano fiscalmente regolate secondo la disciplina agevolativa”.

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Estratto: “Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).». È quindi inammissibile il riferimento, da parte della ricorrente, al parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per sostenere l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle tesi difensive dell'Agente della riscossione e dell'Amministrazione finanziaria, nonché (del tutto genericamente) l'«omessa motivazione». 3. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile”.

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Estratto: “la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame; ben vero, la mera adesione a quanto ritenuto in primo grado, di per sè, risulta del tutto insufficiente a far ritenere che si sia assolto l'onere di motivazione”.

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Estratto: “5. L'eccezione è fondata. 6. Dal riscontro degli atti, […] emerge che la sentenza 99/8/13 è stata pronunciata tra le stesse parti dell'odierno giudizio, ed ha avuto a oggetto il medesimo contratto oggetto di lite. La detta pronuncia, […] risulta passata in cosa giudicata in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione originante il presente giudizio. […] Ne deriva che l'accertamento […] proprio della sentenza 99/8/13, […] non è più sindacabile, essendo la relativa decisione passata in giudicato. Ne consegue ulteriormente che va cassata l'opposta conclusione cui è pervenuta la sentenza qui impugnata, […] che si pone in evidente contrasto con il giudicato formatosi sul punto tra le parti”.

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