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Massima: “Non costituiscono elementi sufficienti, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, i costi dedotti dall'imponibile. Ciò nella considerazione che il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”.

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Massima: “L'utilizzo da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella indicata negli studi di settore, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, non costituisce da sola una circostanza grave, precisa e concordante idonea a fondare un accertamento. Inoltre occorre valutare la situazione concreta in cui il contribuente opera, senza considerare solo l'indice di reddittività media del settore. Nel caso di specie, ad una società, con contabilità regolare, veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette con il quale si contestava l'omessa contabilizzazione di corrispettivi e l'illegittima detrazione di costi, e venivano ricalcolati i ricavi in base ad una percentuale di ricarico indicata negli studi di settore di categoria, con rideterminazione induttiva del reddito. In presenza di una regolarità contabile non è sufficiente per l'accertamento di un maggior reddito la sola applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella risultante dagli studi di settore in quanto quest'ultima non costituisce in ogni caso un fatto noto sul quale fondare poi la pretesa, ma solo un dato statistico inidoneo da solo ad integrare gli estremi di una prova anche solo presuntiva. Occorrono infatti altri elementi per contestare l'attendibilità della dichiarazione del contribuente, i quali devono consistere in circostanze gravi, precise e concordanti”.

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Estratto: “spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c, "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità”.

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Estratto:Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art.36 ter dPR n.600/73, in combinato disposto con l'art.7 I. n.212/2000 e dell'art.25 del dPR n.602/1973, è infondato. Ed invero, la CTR ha correttamente ritenuto viziato l'atto impugnato (cartella) che, nell'indicare le ragioni della pretesa attraverso il rinvio ad una comunicazione d'irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente, in tal modo pienamente uniformandosi all'indirizzo di questa Corte”.

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Estratto: "In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e con riguardo alla disciplina del D.L. n. 12 del 1985, art. 2, convertito nella L. 4 maggio 1985, n. 118 (applicabile "ratione temporis"), il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso".

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Massima: “Nel caso di controllo di una vendita immobiliare con il criterio di comparazione collegato al valore di immobili sussistenti nella medesima zona, ai fini dell'imposta di registro, l'ufficio fiscale ha l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione nel suo contenuto essenziale. Se quest'ultimo risulta carente, perché non vi sono quelle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, l'atto di controllo sarà invalido”.

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Estratto: “L'omessa riproduzione dell'avviso di accertamento non consente, pertanto, di verificare la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia in ordine alla avvenuta riproduzione degli elementi essenziali degli atti non allegati all'accertamento, postulata dall'Agenzia ed invece espressamente negata dalla CTR. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento dell'esame del ricorso incidentale”.

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Massima: "E' detraibile l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile in cui si svolge l'attività d'impresa, anche se lo stesso non appartiene al contribuente. In linea generale il diritto alla detrazione spetta con riguardo a beni che sono all'attività d'impresa strumentali. Quest'ultimo requisito viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto accedere non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente. Nel caso di specie il giudice di merito doveva verificare, con un accertamento di fatto, l'esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto svolta o che avrebbe potuto svolgere dal contribuente, tralasciando il fatto che in concreto vi fosse in corso la ristrutturazione per l'immobile in cat. A/2 abitativa".

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Massima: “La cartella di pagamento deve contenere indicazioni sufficienti a consentire ai contribuente l'agevole identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente. Nel caso in questione l'atto impugnato ha riprodotto l'imposta tributaria originariamente rettificata, omettendo di considerare le vicende successive all'originario avviso di accertamento, quale quella relativa alle somme versate a titolo di condono dai coeredi”.

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Massima: “Il chiamato all'eredità non risponde dei debiti tributari del de cuius, anche se l'atto impositivo sia notificato dopo l'apertura della successione e sia divenuto definitivo prima della rinuncia alla successione, validamente esercitata dagli eredi”.

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