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Estratto: “L'art. 30 I. cit., al successivo comma 4-bis, consente la presentazione dell'istanza di interpello (chiedendo la disapplicazione delle "disposizioni antielusive"), in presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1. Tale previsione, per interpretazione unanime, è tesa a dare piena attuazione al principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva è espressione, lasciando nel contempo spazio al diritto di difesa del contribuente, garantito dagli strumenti del contraddittorio e dalla necessità di una motivazione puntuale, nell'avviso di accertamento, della condotta elusiva (cfr., Sez. 5, Ordinanza n. 9852 del 20/04/2018, Rv. 647962-01)”.

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Estratto: “la CTR ha fondato la decisione sul presupposto, del tutto errato, che la società non avesse "mai contestato in passato" l'applicabilità alla propria attività dello studio di settore SM84U, ed ha pertanto valorizzato esclusivamente il dato matematico statistico della reiterazione dello scostamento dei risultati d'esercizio di S. da quelli previsti da detto studio; in buona sostanza, sulla base di detta errata premessa, il giudice d'appello non ha affrontato la questione, logicamente preliminare e decisiva per il giudizio, dell'adeguatezza dello studio medesimo alla realtà economica dell'impresa accertata e non ha svolto la dovuta indagine in ordine alla fondatezza degli elementi addotti dalla ricorrente, prima in sede precontenziosa e poi in fase giudiziale, per contrastare l'applicabilità di studio e cluster. Inoltre, come lamentato nel secondo motivo, la CTR non ha dato risposta all'eccezione dell'appellata di irrilevanza degli scostamenti contestati, sia in quanto difformi dai risultati civilistici positivi sia in quanto determinati dalle specifiche, dedotte, e già ritenute provate dai primi giudici, sue caratteristiche operative”.

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Estratto:la pronuncia censurata ha motivato unicamente sulla questione prospettata con il motivo principale dell'Agenzia delle entrate, relativo alla non applicabilità della sanzione in misura ridotta, atteso il fatto che la proposto, di conciliazione non era stata accettata dalla società contribuente, senza, tuttavia, pronunciare sugli specifici motivi di appello incidentale; in particolare, la pronuncia impugnata si limita a rigettare l'appello incidentale limitandosi a precisare che lo stesso non sarebbe conforme a legge, per i motivi già esposti”.

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Estratto: “si evince chiaramente che la CTR ha esplicato, per ciascun elemento indiziario addotto nell'atto di accertamento e/o valorizzato dai primi Giudici, una argomentata adesione alle tesi esposte dall'appellante, sufficiente ad individuare il procedimento logico che ne ha determinato il convincimento”.

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Estratto: “Il motivo è fondato. Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata «svolgimento del processo», non contiene alcun riferimento concreto: -alla natura, ai presupposti ed all'effettivo contenuto dell'avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso «veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l'anno 2005»; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio; -ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell'Ufficio. Risulta quindi violato l'art. 36, comma 2, n. 2) e n. 3) del d.lgs. n. 546 del 1992”.

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Estratto: “si critica non evincersi dalla motivazione della sentenza le ragioni che hanno condotto i giudici dell'appello a riformare la sentenza di primo grado, rigettando le ragioni della contribuente, concretando quindi l'omissione di pronuncia; si prospetta anche violazione di legge per falsa applicazione degli art. 37 e 39, primo comma, lett. d) e 40 del d.P.R. n. n. 600/1973, nonché art. 54 d.P.R. n. 633/1972 per carenza di motivazione dell'accertamento ed ancora violazione del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. per non aver indicato i giudici d'appello le ragioni del proprio convincimento. Il motivo supera il vaglio dell'ammissibilità, può essere scrutinato ed è fondato”.

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Estratto: “fondati. 5. Invero, a fronte della specifica contestazione operata dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello dei presupposti di fatto contenuti nel verbale di accertamento e trasfusi nell'avviso di constatazione e poi nell'avviso impugnato che avrebbero giustificato la tassazione separata dei singoli cespiti ceduti in luogo di quella forfetaria per la unitaria cessione dell'azienda, la CTR aveva il preciso obbligo di motivare il proprio convincimento. Al contrario, la sentenza si limita a una generica quanto incomprensibile adesione alle ragioni della sentenza di primo grado, del tutto omettendo di prendere specifica posizione sulle circostanze, sia in fatto che in diritto, che la contribuente opponeva per contestare la legittimità dell'operato dell'Ufficio finanziario”.

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Estratto: “I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono fondati. Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte dal contribuente in sede di proposizione dell'atto di appello, la CTR non motiva adeguatamente sulle questioni facendo, invece, genericamente riferimento a "conteggi effettuati a seguito di istruttoria nel contraddittorio con il contribuente" non chiarendo altresì le ragioni per cui le prestazioni di denaro sono state considerate trasferimenti verso l'estero con conseguente applicazione della relativa disciplina”.

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Estratto: “Trattasi di motivazione eccentrica rispetto all'oggetto della decisione, probabilmente riferentesi al primo accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria e non già a quello integrativo oggetto del presente giudizio. 5.4. Tale motivazione, pertanto, è illogica e non è idonea a supportare la decisione di respingere la censura puntualmente proposta da XXX in ordine alle modalità con le quali sono stati determinati i ricavi da parte dell'Ufficio”.

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Estratto: “si denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancanza della motivazione, per avere la stessa in sostanza unicamente riprodotto integralmente e letteralmente le difese svolte dalle parti; - il motivo è fondato; invero, dalla lettura della sentenza, sia nella parte narrativa sia nella parte motiva, non è dato in alcun modo comprendere quale sia stato l'iter logico - giuridico seguito dalla CTR per addivenire a decisione, risultando concretamente prive di rilevanza le osservazioni in diritto e le citazioni giurisprudenziali in quanto non collegate con le ragioni del decisum”.

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