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Estratto: “la CTR ha confermato il valore di avviamento rettificato dall'ufficio senza analizzare il terzo dei parametri previsti dal metodo analitico patrimoniale complesso, ossia il valore economico delle frequenze cedute per ogni singolo abitante, pur avendo la contribuente svolto analitiche contestazioni sul punto”.

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Estratto: “L'assenza di una sufficiente motivazione in ordine alla irrilevanza del dato fattuale dedotto dalla contribuente relativo al minor valore dei beni acquistati, così come risultante dalla relativa fattura e accertato dall'Ufficio, e, conseguentemente, al valore delle rimanenze finali, costituisce una lacuna tale da inficiare la coerenza dell'argomentazione sotto il profilo logico-giuridico, in quanto relativa a circostanze astrattamente idonee a condurre ad una diversa valutazione in ordine alla legittimità dell'atto impugnato”.

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Estratto: “quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'articolo 29 del codice [doganale] si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa» (art.157, paragrafo 2). Occorre dunque che ricorrano tre condizioni cumulative: - in primo luogo, che i corrispettivi o i diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; - in secondo luogo, che essi si riferiscano alle merci da valutare e, - in terzo luogo, che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendita delle merci da valutare”.

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Estratto: “Nella specie, la motivazione adottata dalla CTR non può dirsi né inesistente, né apparente, né contraddittoria, avendo la sentenza dato ampiamente conto, attraverso l'esame dei contratti intercorsi tra licenziante e licenziatario, delle ragioni per le quali ha ritenuto di dovere considerare non integrate le condizioni previste dalla normativa unionale, escludendo, pertanto, le royaltíes nel valore doganale ai fini del pagamento dei relativi diritti. 7.3. Una nuova valutazione da parte della S.C., peraltro fondata sugli stessi elementi di fatto già presi in considerazione dal giudice di appello, si tradurrebbe in un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità”.

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Estratto: “ove, come nel caso di specie, le parti abbiano quantificato il valore dell'avviamento in misura di gran lunga superiore a quello che si sarebbe ottenuto seguendo le linee guida indicate dal DPR 460/1996, era onere dell'A.F. motivare compiutamente perché avesse adottato criteri diversi; avrebbe dovuto, in particolare, confutare specificatamente i criteri adottati dalle parti, espressamente giustificandone le motivazioni, specie in ordine ad una eventuale maggiore affidabilità specifica dei criteri adottati”.

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Estratto: “CTR ha in effetti semplicemente accertato «in fatto» che il prezzo di vendita finale delle scarpe cinesi, seppur quasi raddoppiato rispetto al valore dichiarato in dogana, «non era indicativo di per sé di alcun illecito fiscale (…) questo accertamento «in fatto» circa la mancanza di prova che i valori dichiarati in dogana fossero davvero inferiori a quelli reali, non può essere aggredito con il «nuovo» art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., atteso che quest'ultimo garantisce la motivazione soltanto «nel minimo costituzionale»; e considerando inoltre che la Regionale ha preso in esame sia l'aggiramento del «contingentamento» all'importazione, reputandolo sì illecito, ma ininfluente, sia il più elevato prezzo di cessione finale delle scarpe oggetto di trading, ritenendolo tuttavia irrilevante (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014)”.

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Estratto: “l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana; e il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C116/12, Christodoulou e a., punto 28). Una tale disciplina ha una ben precisa ratio: la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi”.

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In questo articolo, esaminiamo, in luogo di una sentenza, le argomentazioni processuali sviluppate dal nostro studio all’interno di un reclamo avverso un avviso di rettifica e liquidazione fondato sulla riqualificazione del valore di un impianto solare.

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Estratto: “non avendo l'Ufficio assolto l'onere probatorio su di lui incombente circa il maggior valore dei beni rispetto a quello indicato in atto, le parti non erano onerate di provare alcunché e neppure era consentito ai giudici di appello di rideterminare il valore su basi equitative”.

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