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Sai che puoi affidare alcuni tipi di beni a terzi, senza però cederne la proprietà o il godimento, e proteggere così il tuo patrimonio? L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di liquidazione al trust? Conosci i casi in cui potrebbe essere nullo? 

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questo particolare istituto e vedremo insieme 3 esempi di processi che si sono conclusi con l'annullamento dell'avviso notificato al trust.

Estratto: “nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata“.

Estratto: “questa Corte (Cass. civ., n. 23245/2018) ha precisato che l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana e che il valore in dogana di norma coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28), sicchè, in linea generale, il valore di transazione resta il metodo prioritario di determinazione; (...) il giudice del gravame ha tenuto conto di tutti gli elementi probatori a disposizione e, in questo ambito di valutazione, ha ritenuto che sussistesse una prevalenza dell'idoneità probatoria degli elementi addotti dalla contribuente rispetto a quelli prospettati dall'Agenzia delle dogane”.

Estratto: “Il tenore letterale della norma non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, come già ritenuto da questa Corte (Cass, Sez. U. ordinanze 16/04/2009 nn. 9004 e 9005), trattandosi di adempimento che corrisponde ad esigenze obbiettive delle gestione del processo di cassazione, la cui razionalità è stata già verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica del rispetto dei principi costituzionali”.

Estratto: “Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

Estratto: “in presenza di operazioni non fittizie ma reali, la CTR ha utilizzato argomentazioni in parte generiche e in parte apodittiche per ritenere sussistenti i caratteri dell'operazione abusiva, senza approfondirne le caratteristiche alla luce dei principi in materia enunciati dal giudice Europeo prima, e dal giudice della Legittimità poi e quindi omettendo l'esame di fatti controversi la cui corretta disamina avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni”.

Estratto:c) nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile; d) nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».

L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di omesso versamento IVA? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

In caso di registrazione di una sentenza che ha disposto la compensazione delle spese processuali sorge il dubbio se tale compensazione si estende in modo automatico anche a quelle relative alla registrazione della sentenza. In questo articolo cercheremo, appunto, di capire come comportarsi quando bisogna procedere alla registrazione di un atto giudiziario che ha disposto la compensazione delle spese. Ciò permetterà di capire anche come tutelarsi nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate richieda il pagamento dell’imposta di registrazione rispetto ad una simile sentenza. Emergerà, infine, che nell'ipotesi in cui venga disposto il compenso delle spese processuali l'obbligo di pagamento per la registrazione della relativa sentenza incombe su entrambe le parti processuali.

Estratto: “l'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede espressamente che «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificati dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa». Dunque, ai fini dell'applicabilità della sanzione, il profilo dell'eventuale sussistenza di una condizione di affidamento, derivante dal comportamento della pubblica amministrazione, nei limiti precisati dalla norma, può avere un effetto ostativo all'applicazione della sanzione”.