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Estratto: “il primo motivo di ricorso è fondato avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del credito erariale. Mette conto considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod. civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. civ., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso da noi proposto e proceduto all’annullamento integrale dell’avviso emesso nei confronti di un’associazione temporanea di imprese (ATI) e della sua capogruppo.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’avviso di accertamento.

Nel corso del ciclo di interviste agli studiosi di comunicazione e persuasione ho avuto modo di conoscere Michele Bresciani, autore di libri dedicati alla comunicazione e docente in corsi riguardanti l’ambito della comunicazione persuasiva. Dai tanti spunti affiorati nel corso delle chiacchierate con Michele, che mi hanno incuriosito oltre che colpito, emerge questa serie di articoli, in cui Michele, pensando proprio a noi avvocati, ci racconterà degli aneddoti e condividerà alcune riflessioni, che possono spingerci ad osservare meglio degli aspetti comunicativi utili per gli avvocati. Nell’articolo di oggi, titolato: Dietro le quinte di un atto. Che tecniche di comunicazione si possono utilizzare nella redazione di un testo?”, Michele Bresciani fa una radiografia ad un nostro atto svelando alcune delle tecniche di argomentazione racchiuse al suo interno. La parola a Michele.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale ha accolto le tesi sviluppate nel ricorso e nelle memorie da noi depositate e proceduto all’annullamento integrale dell’atto. Atto con cui illegittimamente si contestava una presunta eccessiva compensazione.

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto all’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate in esito al giudizio di primo grado.

Estratto: “In tema di accertamento sintetico, il mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicchè deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati”.

Estratto: “in caso di omessa dichiarazione dei redditi, come pure in caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, ma non quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., restando inapplicabile l'art. 109 Tuir che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico”.

Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale ha accolto le tesi sviluppate nelle controdeduzioni e confermato l’annullamento integrale dell’atto, già da noi ottenuto in primo grado. Atto con cui illegittimamente si disconosceva un ravvedimento, regolarmente operato, demandando in pagamento oltre 600.000,00 euro di maggiori sanzioni (che, come statuito da entrambe le sentenze, non erano invece in nessun modo dovute).

La prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.  Infatti, procederemo ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza, ma dalla prospettiva delle argomentazioni processuali da noi sviluppate, accolte in sentenza, e che hanno condotto in secondo grado alla conferma dell’annullamento integrale dell’atto dell’Agenzia delle Entrate.

Estratto: “deve essere condiviso anche in questa sede l'orientamento espresso nelle recenti pronunce della Suprema Corte sopra richiamate e, quindi, dichiarata la nullità del mandato conferito a avvocati del libero foro in mancanza di una apposita, specifica delibera sottoposta agli organi di vigilanza con riferimento a questo giudizio di rinvio che l'Ente della Riscossione avrebbe potuto riassumere avvalendosi di suoi dipendenti, come indicato dalla normativa di riferimento e come puntualmente affermato dalla Cassazione nelle citate pronunce”.

In questo articolo ripercorriamo 6 punti ispirati da “Five Stars”, scritto da Carmine Gallo, che possono aiutarci nel nostro lavoro volto ad affinare, perfezionare ed incrementare, giorno dopo giorno, le nostre capacità di argomentazione, comunicazione, negoziazione e persuasione.

Nel presente articolo facciamo riferimento ad un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, la quale, in accoglimento del ricorso da noi proposto, ha da ultimo annullato integralmente l’avviso di accertamento notificato al contribuente.