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“Come è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Europea, la non applicazione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali.

La mancata iscrizione al VIES non costituisce un ostacolo per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle cessioni intracomunitarie salvo si tratti in caso di frode (Sent.Corte Giustizia Europea del 9/2/2017 causa C 21116)

La Corte considera necessaria, ai fini della cessione intracomunitaria, esclusivamente le condizioni sostanziali relegando alla posizione di " requisito formale" l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.”

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