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Estratto: “la CTR ha fondato la decisione sul presupposto, del tutto errato, che la società non avesse "mai contestato in passato" l'applicabilità alla propria attività dello studio di settore SM84U, ed ha pertanto valorizzato esclusivamente il dato matematico statistico della reiterazione dello scostamento dei risultati d'esercizio di S. da quelli previsti da detto studio; in buona sostanza, sulla base di detta errata premessa, il giudice d'appello non ha affrontato la questione, logicamente preliminare e decisiva per il giudizio, dell'adeguatezza dello studio medesimo alla realtà economica dell'impresa accertata e non ha svolto la dovuta indagine in ordine alla fondatezza degli elementi addotti dalla ricorrente, prima in sede precontenziosa e poi in fase giudiziale, per contrastare l'applicabilità di studio e cluster. Inoltre, come lamentato nel secondo motivo, la CTR non ha dato risposta all'eccezione dell'appellata di irrilevanza degli scostamenti contestati, sia in quanto difformi dai risultati civilistici positivi sia in quanto determinati dalle specifiche, dedotte, e già ritenute provate dai primi giudici, sue caratteristiche operative”.

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