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Estratto: “la Corte di Giustizia ha espressamente statuito che il Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica Popolare Cinese, è annullato (...) (Corte di Giustizia,. 5 aprile 2017, CA-376/15 P e C-SE377/15)”.

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Estratto: “La CTR, astenendosi dall'esame sul merito del rapporto, ha accertato l'invalidità dell'atto impositivo in quanto affetto da carenza di motivazione. 3.3 L'art 52 comma 2 bis del dPR 131/1986 prevede che « la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno e determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma>>. (…) Nella fattispecie in esame è circostanza incontestata la mancata allegazione all'avviso di rettifica degli atti di comparazione”.

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Estratto: “sussistevano i presupposti di applicazione della disposizione derogatoria alla regola generale, che consente all'importatore di munirsi di certificato sostitutivo, poiché quello esibito al momento dell'importazione era stato rifiutato per un motivo, consistente nella diversità del timbro apposto rispetto a quello comunicato in via ufficiale”.

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Estratto: “se è vero che l'art. 51, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che in sede di rettifica l'Ufficio possa utilizzare "ogni altro elemento di valutazione" e che tra tali ulteriori elementi può rientrare l'utilizzazione dei valori OMI, è altrettanto vero tali valori, come indicato dalla stessa Agenzia del Territorio, sono riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea. Occorreva quindi che l'Agenzia considerasse il valore in concreto dell'immobile oggetto della compravendita, considerate soprattutto le sue condizioni di fatiscenza”.

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Estratto: “i giudici di appello hanno correttamente rilevato come i criteri addottati dall'Amministrazione ai fini dell'emissione dell'atto impositivo si palesassero astratti, in quanto tali inidonei a sorreggere il maggior valore accertato. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non si pongono in contrasto con i criteri di stima di cui citato art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, il quale è volto a far sì che la stima degli immobili sia quanto più possibile conforme - sulla scorta di elementi di valutazione non già apodittici, bensì concreti ed obiettivi - al loro effettivo valore venale”.

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Estratto: “la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata nel senso che il termine triennale di prescrizione possa essere interrotto solo se la notitia criminis intervenga prima della scadenza, non rilevando di per sé la mera circostanza che la fattispecie sia penalmente rilevante. In tal senso, ex multis, Cass. n. 14016/2012”.

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Estratto: “è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”.

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Estratto: “ove, come nel caso di specie, le parti abbiano quantificato il valore dell'avviamento in misura di gran lunga superiore a quello che si sarebbe ottenuto seguendo le linee guida indicate dal DPR 460/1996, era onere dell'A.F. motivare compiutamente perché avesse adottato criteri diversi; avrebbe dovuto, in particolare, confutare specificatamente i criteri adottati dalle parti, espressamente giustificandone le motivazioni, specie in ordine ad una eventuale maggiore affidabilità specifica dei criteri adottati”.

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Estratto: “Questa Corte, in relazione a fattispecie similari, ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 22176 del 2015; Cass. n. 26045 del 2016; Cass. n. 30810 del 2017) che l'accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell'unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l'accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l'autorità presso la quale è sorta l'obbligazione tributaria”.

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Estratto: “nel giudizio tributario, così come in quello civile, non è precluso al giudice di porre a fondamento della decisione elementi di prova tratti dagli atti di un procedimento penale, ancorché non conclusosi con sentenza irrevocabile: nella specie, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il giudice d'appello non si è limitato a prendere atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante di G.C., ma, in base al proprio libero convincimento, ha condiviso gli argomenti di prova logica e presuntiva favorevoli alla società, già evidenziati dal P.M., in ordine alla ritenuta mancanza di un interesse della stessa ad indicare nelle fatture importi inferiori al valore effettivo delle merci”.

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