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Estratto: “a fronte di una analitica deduzione della prova contraria da parte della contribuente- come da elenco allegato al ricorso di primo grado riprodotto nel ricorso per cassazione- la CTR ha affermato in via meramente assertiva l’insufficiente giustificazione da parte di quest'ultima di tutte le movimentazioni bancarie oggetto di accertamento, senza effettuare una valutazione della detta prova in termini analitici e senza verificare se l'accertamento si fondasse sui soli versamenti e non anche sui prelievi”.

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