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Estratto: “fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella "attività diretta alla scambio di beni a di servizi”.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Nel procedimento deciso dalla Commissione Tributaria si è ritenuto che la presenza di 3 o 4 collaboratori non fosse determinante per ritenere in ogni caso dovuta, da parte del medico, l’IRAP. La capacità produttiva infatti, si afferma, dipende anche dal numero dei pazienti. L’Agenzia delle Entrate dovrà dunque restituire quanto versato.

Massima: "Non sono soggetti all'Irap i redditi derivanti dall'attività professionale di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale esercitata con l'impiego di strumenti diagnostici e di personale ausiliario (di segreteria od anche infermieristico). Tali supporti organizzativi non incidono infatti in modo apprezzabile sulla capacità produttiva, questa dipendendo in misura pressoché esclusiva dal numero degli assistiti".

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