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Estratto: “È infondato quando non inammissibile anche il secondo motivo, con il quale l'Agenzia si duole dell'omessa decisione del giudice regionale sulla eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, perché l'Agenzia non ha indicato né riprodotto in modo specifico quando la questione fosse stata sollevata nel giudizio di primo grado, né ha specificato l'atto nel quale la suddetta eccezione fosse stata riproposta in sede d'appello”.

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Estratto: sorgendo il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972) - e, dunque, nel caso di specie nell'anno 2004 -, non può trovare applicazione la modifica dell'art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotta con il d.l. n. 223 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, che esclude dal novero soggetti che hanno diritto alla detrazione dell'imposta quelli che effettuano la rivendita dei fabbricati ad uso abitativo; 2.4.2. secondariamente, perché la seconda parte del menzionato art. 19 bis.1, primo comma, lett. i), prevede - diversamente da quanto ritenuto dalla CTR - che il diritto alla detrazione spetta anche ai soggetti che effettuano locazione di immobili ad uso abitativo (come la S. s.r.I.) e godano del regime cd. del pro rata”.

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Estratto: “secondo la quale la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

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Estratto: “l'unico valore rilevante ai fini dell'obbligazione doganale è il valore in dogana che, di norma, coincide col valore di transazione, ossia col prezzo effettivamente pagato o da pagare (Corte giust. 12 dicembre 2013, causa C-116/12, Christodoulou e a., punto 28): una tale disciplina ha una ben precisa ratio, in quanto la normativa unionale in tema di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro, che esclude l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi (tra varie, Corte giust. in causa C-116/12, cit., punto 44; 20 dicembre 2017, causa C- 529/16, HannamatsuPhotonics Deutschland GmbH c. Hauptzollamt Munchen; 15 luglio 2010, Gaston Schul, causa C-354/09, punto 27; 28 febbraio 2008, causa C-263/06, Carboni e derivati s.r.I., punto 60)  (...). L'autorità doganale deve chiedere informazioni complementari e sollecitare il contraddittorio, prima di decidere di non determinare il valore in dogana delle merci importate in base alla regola generale fissata dall'art. 29”.

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Estratto: “la Regionale ha (...) statuito che il diritto all'agevolazione doveva essere riconosciuto perché non c'era stata alcuna «evasione» di accise; va ad ogni modo osservato che, su di un piano generale, le Sezioni Unite della Corte hanno già avuto occasione di affermare il principio secondo cui, in mancanza di un'espressa previsione di decadenza, il contribuente non può perdere il diritto al beneficio a causa di omesse formalità, beninteso, nella sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. sez. un. n. 21498 del 2004); giurisprudenza che, come noto, è conforme a quella costante della Corte di giust. UE, in tema di tributi armonizzati (in generale, sul noto Equoland case, v. Corte giust. UE sez. VI n. 272 del 2014; più nello specifico, in tema di accise, Corte giust. UE sez. IX n. 418 del 2016); ed è proprio per queste ragioni, cioè per la mancanza di una espressa previsione di decadenza, per la natura solo formale dell'adempimento, non influente sul diritto ad avere l'agevolazione, anche testimoniato dalla sua posteriore abrogazione, oltreché dalla non contestata circostanza che le dichiarazioni annuali avevano permesso al fisco la verifica che nessuna imposta era stata evasa, che la Corte, in pressoché identiche fattispecie, ha riconosciuto l'esenzione (Cass. sez. trib. n. 1985 del 2019; Cass. sez. trib. n. 31618 del 2018)”.

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Estratto: “non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente 'sborsato', nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia; è (necessario e) sufficiente, invece, che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale”.

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Estratto: “il giudice di appello, sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto che il contribuente avesse adeguatamente dimostrato il diritto al rimborso dell'acconto Irpef versato in Italia, poichè aveva provato la sua residenza effettiva negli Stati Uniti dal primo giugno 2002, la mancata permanenza in territorio Italiano oltre i 183 giorni previsti dall'art.15 della Convenzione, nonchè la residenza fiscale negli Stati Uniti, ove aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta in considerazione”.

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Estratto: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, I. n. 212/00 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale”.

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Estratto: “l'inapplicabilità in sede giudiziaria delle decadenze prescritte per la sola fase amministrativa, con la conseguenza che il contribuente può opporsi, in detta sede, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria; - oggetto del contenzioso tributario è infatti l'accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, quand'anche fondata sulla base di dati forniti dal contribuente; - è agevole rilevare che in tal caso non si verte in tema di dichiarazione integrativa ex art. 2 cit., onde non può escludersi il diritto del contribuente a contestare il provvedimento impositivo, allegando le circostanze, quali anche errori od omissioni presenti nella dichiarazione, che provano l'insussistenza del credito preteso; - pertanto, ove sia l'Erario ad agire, è nella sede processuale, di impugnazione della cartella di pagamento che liquidi quanto indicato erroneamente in dichiarazione, che il contribuente potrà sempre dar prova dell'errore e ottenere l'annullamento dell'atto impugnato”.

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Estratto: “da quanto sin qui detto che il difetto di notifica dell'atto impoesattivo primario comporta il mancato perfezionamento dell'atto stesso e l'inesistenza giuridica dei relativi effetti. Nel caso in esame, costituisce un dato pacifico che l'atto impugnato è un atto impoesattivo primario che è stato spedito al destinatario direttamente dall'Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento senza una formale notificazione tramite l'intermediazione dell'organo notificatorio; in applicazione di principi giuridici sopra richiamati, si deve concludere affermando la giuridica inesistenza dell'atto e l'improduttività di ogni effetto”.

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