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Estratto: “la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, previsto del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, deve, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, essere effettuata nel domicilio suddetto o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto di ciò, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli”.

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