Estratto:"l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti erariali, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che. egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita di eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata".