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Estratto: “il giudice di appello ha ritenuto che le prestazioni di servizi effettuate dalla contribuente in favore della controllata I. s.p.a. fossero assoggettate ad imposizione sui redditi, in relazione al valore normale alle stesse attribuibile, e che le stesse costituissero operazioni imponibili ai fini dell'applicazione dell'i.v.a.; - così operando, ha omesso di considerare, da un lato, che la rilevanza di tali operazioni ai fini della determinazione del reddito è subordinata alla dimostrazione - eventualmente anche in via presuntiva - del conseguimento da parte della contribuente del relativo corrispettivo; - dall'altro, che le prestazioni di servizio effettuate a titolo gratuito possono non costituire operazioni imponibili ai fini i.v.a. in presenza di determinate circostanze e, in particolare, qualora, come invocato dalla contribuente, siano rese per altre finalità inerenti l'esercizio dell'impresa”.

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