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Estratto: “la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione nel merito degli elementi di fatto posti a base dell'avviso di accertamento, ritenendoli insufficienti a dimostrarne la fondatezza. Ha sostenuto in particolare che "l'accertamento non appare realistico, essendo fondato su un verbale di constatazione che si è limitato ad analizzare solo una parte della merce del contribuente (…) ed inoltre che "il mancato accertamento univoco della consistenza e delle rimanenze del magazzino rende assai difficile la determinazione induttiva del valore aggiunto basata su percentuali di calcolo pur sempre approssimative".

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Estratto: “La riportata motivazione, al di là della poca comprensibilità di alcuni passaggi, appare chiaramente interessare - come emerge dal primo periodo (riferito alla cartella di pagamento e al suo ritiro, da cui la conclusione che essa "è pervenuta nella sfera di conoscibilità del contribuente") - la notificazione delle cartelle oggetto di impugnazione e non quella dei pregressi avvisi di accertamento, autentico oggetto di contestazione. Tale conclusione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la decisione, poi, ritiene l'irrilevanza della "regolarità della notifica" perché "estranea ed indipendente dalla validità dell'atto che giunge ... a destinazione". Un simile esito, infatti, si giustifica solo ove si fosse ritenuta viziata la notificazione dell'atto impugnato (i.e. le cartelle), da cui la funzione sanante del proposto ricorso. 2.5. Ne deriva l'assoluta incongruenza della motivazione rispetto all'oggetto del giudizio, da cui la nullità della sentenza”.

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