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Hai ricevuto una lettera dell'Agenzia delle Entrate, con scritto in alto a sinistra “INVITO NUMERO (etc.)”, in cui ti viene chiesto di presentarti presso l’Agenzia delle Entrate? La lettera ti comunica che nella dichiarazione dei redditi che hai presentato vi sono alcune incongruenze in merito a spese non supportate da idonei documenti oppure leggi una dicitura simile a questa “con questa comunicazione La invitiamo a presentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti”? Se stai pensando di ignorare la lettera e non presentarti è bene che tu legga questo articolo.

Pubblicato in Avvocati in tutta Italia

Estratto: “La giurisprudenza di questa Corte insegna che "In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima”.

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Estratto: “secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e sistematica, il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell'accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito). La condotta del terzo, che ritarda nella consegna della documentazione non può certo essere imputata al contribuente”.

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Estratto: “contesta i presupposti dell'accertamento induttivo, poiché non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l'accertamento de quo. Il motivo è fondato ed assorbente, perché dagli atti emerge non esservi proprio certezza (né motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio”.

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Estratto: “Questa Corte ha reiteratamente affermato che assume rilievo invalidante dell'accertamento medesimo la mancata osservanza del contraddittorio procedimentale prescritto dai commi 4 e 5 dell'art. 37-bis e, in particolare, la mancata previa richiesta di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 dell'art. 37 bis cit. La disciplina espressamente prevista dalla norma prevede una rigorosa scansione dell'attività preparatoria all'eventuale emissione dell'avviso di accertamento - con cui si intende contestare al contribuente la natura elusiva delle operazioni poste in essere-, rigore fondato sulla necessità prioritaria, valutata dal Legislatore con particolare attenzione, della instaurazione del contraddittorio secondo regole predeterminate. A tal fine anzi si è avvertito come la richiesta 'di chiarimenti per iscritto, concorrendo alla valutazione del fine elusivo dell'operazione, non può considerarsi sostituita da forme equipollenti quali l'attività svolta da verbalizzanti o dalle eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass., sent. n. 693/2015). Peraltro la motivazione dell'avviso deve contenere un esplicito riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente. L'importanza annessa dal rispetto delle regole dettate dall'art. 37 bis, co. 4 e 5 cit., comporta che la loro violazione sia penalizzata con la nullità dell'atto impositivo (cfr. in motivazione Cass., sent. n. 2439/2017; cfr. inoltre 2239/2018; 693/2015 cit.).”

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