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Massima: “E' principio pacifico in materia di IRAP che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione. Infatti, per ricorrere tale condizione, il contribuente non deve risultare inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ovvero, in assenza di organizzazione, non deve impiegare beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o avvalersi, in modo non occasionale, di lavoro altrui. Nel caso di specie non è stato correttamente applicato il predetto principio perché il requisito dell'autonoma organizzazione è stato desunto attraverso il notevole costo sostenuto per le spese generali e per il valore elevato del reddito dichiarato dal contribuente, nell'anno di riferimento, in assenza del riscontro di personale dipendente e di beni strumentali rilevanti”.

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Nel presente articolo analizziamo un caso giurisprudenziale sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, la quale ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale a carico di un veterinario, con cui si intimava il pagamento di ingenti somme sulla base non solo di ragionamenti del tutto inferenziali e presuntivi, ma finanche richiamando un dato errato.

Tuttavia, la prospettiva sarà differente rispetto al consueto esame della sentenza.

Infatti, procederemo, come in precedenti occasioni, ad esaminare la fattispecie, non dalla prospettiva del corpo letterale della sentenza (di cui citiamo gli estremi in calce per chi voglia analizzarne il contenuto), ma dalla prospettiva difensiva, analizzando le argomentazioni sviluppate nella memoria / arringa conclusiva da noi predisposta.

Si nota, infine, che nel caso di specie la stessa Agenzia delle Entrate, riconoscendo implicitamente la bontà della pronuncia, ha ritenuto di non appellare la sentenza di primo grado, che è divenuta definitiva senza necessità di difendere gli interessi dei contribuenti anche in appello.

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