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Estratto: “In realtà, il metodo, per come applicato, risulta oggettivamente avulso e disancorato dalle effettive circostanze fattuali, presupposto della fattispecie concreta, come dedotte dalle parti, limitandosi l'Ufficio ad affermare di averle considerate, affermazione priva della concreta dimostrazione e comunque smentita dalla lettura del contenuto dell'atto di rettifica e liquidazione. In altri termini, è corretto affermare, come rileva la sentenza impugnata, che l'Ufficio ha erroneamente impiegato una metodologia basata sul solo fatturato, applicando ad esso una percentuale astratta ed uniforme del 20%, che trascura gli elementi differenziali dei 4 punti vendita in esame, senza tenere in considerazione la incidenza dei costi e quindi la situazione reddituale, che caratterizza l'azienda oggetto di valutazione”.

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Estratto: “la sentenza impugnata ha effettuato una valutazione nel merito degli elementi di fatto posti a base dell'avviso di accertamento, ritenendoli insufficienti a dimostrarne la fondatezza. Ha sostenuto in particolare che "l'accertamento non appare realistico, essendo fondato su un verbale di constatazione che si è limitato ad analizzare solo una parte della merce del contribuente (…) ed inoltre che "il mancato accertamento univoco della consistenza e delle rimanenze del magazzino rende assai difficile la determinazione induttiva del valore aggiunto basata su percentuali di calcolo pur sempre approssimative".

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Estratto: “le doglianze illustrate nel motivo, lungi dall'evidenziare lacune nel ragionamento decisorio seguito dalla CTR, si sostanziano nella richiesta di una diversa lettura delle circostanze istruttorie, conforme alle aspettative della ricorrente. Ne deriva l'insussistenza del dedotto vizio motivazionale, non potendo imputarsi al giudice del merito di essere giunto, nell'esercizio della propria attività valutativa dei mezzi di prova offerti dalle parti, a ritenere che la ricostruzione induttiva del reddito della contribuente fosse stata operata sulla scorta di elementi presuntivi non connotati da gravità, precisione e concordanza e che anzi risultavano in parte errati (a nulla rilevando l'imputabilità dell'errore all'incapacità dell'amministratore della società di tradurre i documenti fiscali redatti in tedesco) ed in parte smentiti da dati di comune conoscenza (il calo naturale del peso della carne, l'andamento del mercato) e che, inoltre, non erano corroborati da elementi di riscontro esterni, desumibili da indagini condotte sui conti bancari della società”.

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