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Estratto: “è illogico affermare applicabili in misura proporzionale le imposte, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n.25478/2015; negli stessi termini le sentenze n.25479/2015, n.25480/2015, n.975/2018 e n.13141/2018). Quanto evidenziato ha, per chiare ragioni, valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati”.

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