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Estratto: La formula adottata nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte rubricata “Motivo sub 1”, è apodittica e tautologica, limitandosi ad argomentare genericamente che dalla lettura dei ruoli sarebbe possibile apprezzare la correttezza del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sulla scorta dei pagamenti effettuati. Nessuna specifica valutazione critica viene espressa dalla CTR in ordine alle censure di cui ai motivi d'appello del contribuente, relativi alla circostanza che erano stati calcolati interessi scaduti successivamente al pagamento ed alla misura dovuta delle sanzioni in base alla normativa vigente ratione temporis, ma iscritte a ruolo per l'intero. Pertanto, come denunciato dal ricorrente, è nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, num. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata- come quella qui sub iudice - per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. 25/10/2018, n. 27112, ex plurimis)”.

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Estratto: “Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi”.

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Estratto: “la Commissione ritiene di accogliere l'appello del contribuente. Il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell'Erario, il contrasto all'evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l'assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all'Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere. (…). Una sanzione di oltre 31mila euro per una così veniale irregolarità, irrogata tra l'altro senza aver preventivamente invitato la società a regolarizzare la sua posizione in relazione al suo attestatore, è in contrasto con le finalità e il sistema statutario predetto”.

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Estratto: “il motivo è fondato; - la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232); - nel caso di specie, manca un'adeguata motivazione perché la pronuncia si limita a richiamare l'accertamento del reddito d'impresa ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, rinviando del tutto genericamente all'avviso di accertamento effettuato a fronte dell'omessa dichiarazione dei redditi del 2004, mentre è l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso che finisce per integrare sul punto la motivazione”.

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