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Estratto: “come correttamente rilevato dal giudice di merito, la condotta di L. s.r.l. non è sussumibile nella previsione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che riguarda unicamente gli omessi e ritardati pagamenti; 2.6. e, poiché la contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata pacificamente effettuata in riferimento a tale ultima disposizione, inapplicabile al caso di specie, il ricorso va respinto”.

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Estratto: “lo scostamento dai valori OMI, analoghi debbono essere per forza quelli FIAP, non è da solo sufficiente a dare dimostrazione della sottofatturazione, trattandosi di proiezioni statistiche che non possono essere automaticamente applicate a tutte le concrete fattispecie (Cass. sez. trib. n. 9474 del 2017); e, in secondo luogo, atteso che la Regionale non ha in alcun modo illustrato l'altro elemento indiziario ritenuto necessario a integrare la prova presuntiva semplice; e, in effetti, il giudice a quo non ha assolutamente chiarito rispetto a quale parametro lo scostamento del 14% fosse da considerarsi non remunerativo”.

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Estratto: “questa Corte (Cass. civ., 15 febbraio 2017, n. 3987; Cass. civ., 14 luglio 2014, n. 16074; Cass. civ., n. 7274/2014 e n. 956/2014), ha precisato che la legge n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal comma 1 dello stesso articolo e che tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; è stato, in particolare, espresso il principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1, decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio”.

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Estratto: “una volta rilevata l'inattendibilità dei dati contabili indicati dalla società rispetto allo specifico cluster di appartenenza, l'Agenzia ha emesso l'avviso impugnato determinando i maggiori ricavi non già attraverso un'effettiva indagine analitico-induttiva, ma per differenza fra quelli risultanti dalla corretta rielaborazione dello studio di settore applicabile e quelli dichiarati; si è, pertanto, di fronte a un accertamento, se non interamente svolto ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d. Igs. n. 546/92, quanto meno «misto», per il quale, attesa la metodologia statistica adottata per quantificare la pretesa impositiva, doveva ritenersi obbligatoria, a pena di nullità, l'instaurazione del contraddittorio preventivo con la contribuente”.

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Estratto: “il mancato esame di uno o più documenti può costituire motivo di ricorso anche ai sensi del "nuovo" n. 5 ove si traduca nell'omesso esame di un fatto "storico" decisivo e, segnatamente, quando dal documento non esaminato si evinca l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia degli altri elementi che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. (v. Sez. 6 - 5, n. 19150 del 28/09/2016, Rv. 641115 - 01; Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018, Rv. 649421 - 01). In questa prospettiva, la formulazione della rubrica del motivo, nei termini indicati, non esclude la possibilità della sua esatta qualificazione alla stregua del paradigma enunciato, atteso che la società ricorrente, nello sviluppo argomentativo del motivo di ricorso, ha espressamente dedotto la mancata considerazione di una circostanza di fatto decisiva che era stata oggetto di contraddittorio, vale a dire la mancata considerazione del fatto "storico" consistente nell'esistenza di un reale saldo attivo di cassa, quale conseguenza dell'esistenza di una serie di annotazioni di operazioni in realtà non effettuare per cassa e, quindi, tali da non poter influire sulla effettiva consistenza di quest'ultima, che si era sempre mantenuta con segno positivo non soltanto nel momento di chiusura dell'esercizio, ma anche medio tempore, per tutto il corso dell'esercizio; precisandosi ulteriormente che tale omesso esame da parte della CTR era derivato dalla mancata considerazione e valutazione dei documenti attestanti quel fatto, ossia il saldo costantemente positivo di cassa e la connessa circostanza che le annotazioni nel sottoconto afferente alla liquidità di cassa erano erronee in quanto corrispondenti ad operazioni di natura diversa.”

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Estratto: “In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973, n. 43, applicabile ratione temporis, contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, invero, al comma 3, una fattispecie legale diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante (…) nella specie, la CTR ha erroneamente applicato la sanzione in oggetto a fattispecie dalla stessa non contemplata, in quanto riguardante un omesso versamento d'IVA (da parte della c.d. «cartiera»).”

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Estratto: “Il tenore letterale della norma non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, come già ritenuto da questa Corte (Cass, Sez. U. ordinanze 16/04/2009 nn. 9004 e 9005), trattandosi di adempimento che corrisponde ad esigenze obbiettive delle gestione del processo di cassazione, la cui razionalità è stata già verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica del rispetto dei principi costituzionali”.

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L'Agenzia delle Entrate ti ha accusato di omesso versamento IVA? Temi che simili accuse possano essere mosse nei tuoi confronti?

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Estratto: “La motivazione della CTR è (...) gravemente lacunosa nella parte in cui, nel sostenere che non erano state forniti elementi "sullo stato dei luoghi e sull'assetto dell'area da urbanizzare" e che non si erano valutati la prossimità alla piazza centrale di XXX e l'esistenza di dorsali principali, non ha esaminato i documenti indicati dai ricorrenti, in particolare le delibere del Consiglio comunale di XXX. Inoltre, risulta non motivata, perché basata sull'affermazione della "assenza di riferimenti specifici", nonostante la presenza agli atti dei documenti de quibus, la determinazione in euro 100.000,00 dei costi di urbanizzazione fondata sulle "conoscenze" della CTR.”

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Massima:La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

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