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Estratto: “il recupero dell'ulteriore credito di imposta portato in deduzione dalla società contribuente nell'anno 2004, non poteva essere effettuato mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta; in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza rende illegittima la procedura automatizzata”.

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