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Estratto: “in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere (Cass., Sez. 5, n. 27871 del 31/10/2018; Sez. 5, n. 24492 del 02/12/2015). Nella specie, essendo stata oggetto di contestazione la sussistenza di delega al funzionario che ha sottoscritto gli avvisi di accertamento, gravava sull'Agenzia delle Entrate l'onere di provare la sussistenza di tale delega; non avendo l'Agenzia delle Entrate adempiuto tale onere, esattamente la C.T.R. ha ritenuto la nullità degli avvisi impugnati”.

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Estratto: “la violazione dell'obbligo formale d'introduzione fisica delle merci nel deposito «non ha comportato, perlomeno nel procedimento principale, il mancato pagamento dell'Iva all'importazione poiché questa è stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile applicato dal soggetto passivo» (punto 37), stabilendo che «la sesta direttiva dev'essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo» (punto 49 e dispositivo)”.

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Estratto: “il giudice d'appello ha utilizzato i dati fattuali prima richiamati (v. par. 3.1), coerentemente giungendo a sindacare la motivazione adottata dall'Ufficio, per aver recepito le risultanze del p.v.c. "in maniera passiva ed acritica in ordine ai profili innanzi evidenziati", ossia proprio quegli elementi accertati in fatto: si tratta, con ogni evidenza, di un giudizio lineare, sufficientemente costruito ed esposto, sia nelle premesse, che nelle conseguenze che se ne fanno derivare, nonché scevro da illogicità di sorta”. 

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Estratto: “il motivo investe la mancata considerazione di fatti, individuati nei rapporti esistenti tra le due società e nell'antieconomicità dell'operazione, che non appaiono tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, e da rendere la ratio decidendi priva di base”.

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Estratto: “la resistenza della ratio decidendi costituita dalla maturata decadenza dal potere impositivo rende irrilevante l'esame del secondo motivo del ricorso principale, con cui si aggredisce la diversa rado decidendi rappresentata dalla insussistenza della posizione debitoria della società contribuente relativamente al pagamento dei maggiori tributi accertati, in considerazione del fatto che aveva agito nella veste di rappresentante indiretto dell'importatore (cfr., sul punto, Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931; vedi anche, Cass., ord., 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108)”.

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Estratto: “a seguito della suindicata modifica apportata alla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, novella che opera quale jus superveniens avente efficacia retroattiva in bonam partem, stante il tenore del comma 3 dei medesimo articolo, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una "frode carosello", per il solo fatto che sono stati sostenuti”.

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Estratto: “l'introduzione solo virtuale della merce importata nel deposito fiscale comporta, quindi, che l’IVA è dovuta al momento della importazione, sicchè il pagamento mediante il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. Reverse charge) costituisce un adempimento tardivo dell'imposta de qua; - tale versamento tardivo, tuttavia, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio dello Stato, è suscettibile di integrare solo una violazione formale, che non può rimettere in discussione il diritto a detrazione del soggetto passivo”.

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Estratto: “è innanzitutto pacifico che la modifica dell'art. 14 co. 4 bis della I. n. 537 del 1993 intervenuta nel 2012, costituendo jus superveniens astrattamente più favorevole al contribuente abbia efficacia retroattiva (ex multis, cfr. Cass., , ord. n. 17788/2018; 26461/2014). Ne discende che ove risultassero contestati solo reati contravvenzionali, non potrebbero essere ripresi a tassazione i costi”.

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Estratto: “La CTR nella sintetica motivazione sembra richiedere la prova del rapporto specifico tra redditi esenti e sostenimento delle spese incrementative, mentre l'orientamento che oggi appare prevalente è quello per cui non occorre la prova dello specifico impiego della somme, ma è sufficiente dimostrare la disponibilità di somme (…) In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità o di altra provenienza, la relativa prova deve essere fornita con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all'interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche l'entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente interessato dall'accertamento, pur non essendo lo stesso tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica.”

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MassimaQualora il valore della cessione sia stato determinato a seguito di pubblico incanto, trova applicazione l'art. 44 del d.P.R. 131/1986 e non la norma generale di cui all'art. 43 stesso decreto e ciò anche nel caso in cui la vendita sia avvenuta con le forme proprie di una vendita privata”.

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